Ristrutturazione importante o riqualificazione?
Moderatore: Edilclima
Re: Ristrutturazione importante o riqualificazione?
scusate, ma in questo caso non c'è anche l'obbligo delle FER essendo il nuovo volume riscaldato collegato a nuovi impianti termici?
- rispetto dei capitoli 2 e 3 come se si trattasse di nuovo edificio
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Re: Ristrutturazione importante o riqualificazione?
Noroger1 ha scritto: mar dic 30, 2025 14:29 scusate, ma in questo caso non c'è anche l'obbligo delle FER essendo il nuovo volume riscaldato collegato a nuovi impianti termici?
Non è “nuovo edificio” ai sensi del D.Lgs. 199/2021
Perché l’art. 26 del D.Lgs. 199/2021 applica l’obbligo FER solo a due categorie:
1. Edifici di nuova costruzione (= edifici nuovi, non volumi recuperati)
2. Ristrutturazioni rilevanti (= ristrutturazioni importanti di 1° livello)
Il recupero di un volume non climatizzato NON rientra in nessuna delle due categorie
Il fatto che il DM Requisiti Minimi lo “assimili” a nuova costruzione vale solo per i requisiti energetici (cap. 2 e 3), non per la definizione di “nuovo edificio” del D.Lgs. 199.
È controintuitivo che un recupero di volume non climatizzato non faccia scattare l’obbligo FER, soprattutto perché nel DM Requisiti Minimi quella stessa casistica viene “assimilata a nuova costruzione”. Ma il punto è proprio questo: le due normative non usano la stessa definizione di “nuovo edificio”.
Il diritto pubblico fondato sulla uguaglianza [...]non riconosce la disuguaglianza di valore, di merito, di esperienza, cioè la fatica individuale: culminerà nel trionfo della feccia e dell'appiattimento.”
Henri Fréderic Amiel, 12 giugno 1871
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Re: Ristrutturazione importante o riqualificazione?
il D.Lgs. 199/2021 non definisce “nuovo edificio” e quindi, per interpretarlo, si usa:
L’art. 26 del D.Lgs. 199/2021 non dice nuovi edifici e assimilati, o nuovi edifici ai sensi del DM 26/06/2015, o nuovi edifici e recuperi di volumi non climatizzati.
Quindi
Nel DM 26/06/2015 “Nuova costruzione” = edificio nuovo + assimilati (ampliamenti, recuperi, cambi d’uso)
Nel D.Lgs. 199/2021: “Nuovo edificio” = edificio nuovo senza assimilati
- il D.Lgs. 192/2005 (definizioni generali),
- il DM 26/06/2015 (che specifica le categorie di intervento).
L’art. 26 del D.Lgs. 199/2021 non dice nuovi edifici e assimilati, o nuovi edifici ai sensi del DM 26/06/2015, o nuovi edifici e recuperi di volumi non climatizzati.
Quindi
Nel DM 26/06/2015 “Nuova costruzione” = edificio nuovo + assimilati (ampliamenti, recuperi, cambi d’uso)
Nel D.Lgs. 199/2021: “Nuovo edificio” = edificio nuovo senza assimilati
Il diritto pubblico fondato sulla uguaglianza [...]non riconosce la disuguaglianza di valore, di merito, di esperienza, cioè la fatica individuale: culminerà nel trionfo della feccia e dell'appiattimento.”
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Re: Ristrutturazione importante o riqualificazione?
Permettimi di fare una correzione:NoNickName ha scritto: mar dic 30, 2025 16:36Noroger1 ha scritto: mar dic 30, 2025 14:29 scusate, ma in questo caso non c'è anche l'obbligo delle FER essendo il nuovo volume riscaldato collegato a nuovi impianti termici?
Non è “nuovo edificio” ai sensi del D.Lgs. 199/2021
Perché l’art. 26 del D.Lgs. 199/2021 applica l’obbligo FER solo a due categorie:
1. Edifici di nuova costruzione (= edifici nuovi, non volumi recuperati)
2. Ristrutturazioni rilevanti (= ristrutturazioni importanti di 1° livello)
Il recupero di un volume non climatizzato NON rientra in nessuna delle due categorie
Il fatto che il DM Requisiti Minimi lo “assimili” a nuova costruzione vale solo per i requisiti energetici (cap. 2 e 3), non per la definizione di “nuovo edificio” del D.Lgs. 199.
È controintuitivo che un recupero di volume non climatizzato non faccia scattare l’obbligo FER, soprattutto perché nel DM Requisiti Minimi quella stessa casistica viene “assimilata a nuova costruzione”. Ma il punto è proprio questo: le due normative non usano la stessa definizione di “nuovo edificio”.
2. Ristrutturazioni rilevanti (= ristrutturazioni importanti di 1° livello) - non è vero
Ristrutturazione rilevante: interventi su tutti i componenti edilizi per edifici < 1.000 m2
Quindi una ristrutturazione di primo livello può non essere rilevante (salvo regolamenti Regionali e/o Comunali più restrittivi)
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Re: Ristrutturazione importante o riqualificazione?
Hai ragione: “Ristrutturazione rilevante = ristrutturazione importante di 1° livello” è SBAGLIATO.
La definizione corretta è: ristrutturazione rilevante (D.Lgs. 199/2021) = interventi su tutti i componenti edilizi per edifici < 1.000 m².
E questa definizione è indipendente dal DM Requisiti Minimi.
La definizione corretta è: ristrutturazione rilevante (D.Lgs. 199/2021) = interventi su tutti i componenti edilizi per edifici < 1.000 m².
E questa definizione è indipendente dal DM Requisiti Minimi.
Codice: Seleziona tutto
+-------------------------------+-------------------------------+-------------------------------+
| | RISTRUTT. RILEVANTE | RISTRUTT. IMP. 1° LIV. |
| | (D.Lgs. 199/2021) | (DM 26/06/2015) |
+-------------------------------+------------------------------+--------------------------------+
| A cosa serve | Obbligo FER | Requisiti minimi |
+-------------------------------+------------------------------+--------------------------------+
| Edifici < 1.000 m² | Tutti i componenti edilizi | >50% involucro + impianto |
+-------------------------------+------------------------------+--------------------------------+
| Edifici ≥ 1.000 m² | >25% sup. disperdente | >50% involucro + impianto |
+-------------------------------+------------------------------+--------------------------------+
| Coinvolge impianto? | Non necessario | Sì, obbligatorio |
+-------------------------------+------------------------------+--------------------------------+
| Tutti i componenti edilizi? | Sì (se <1000 m²) | No |
+-------------------------------+------------------------------+--------------------------------+
Il diritto pubblico fondato sulla uguaglianza [...]non riconosce la disuguaglianza di valore, di merito, di esperienza, cioè la fatica individuale: culminerà nel trionfo della feccia e dell'appiattimento.”
Henri Fréderic Amiel, 12 giugno 1871
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Re: Ristrutturazione importante o riqualificazione?
grazie per il chiarimento.NoNickName ha scritto: mar dic 30, 2025 16:46 il D.Lgs. 199/2021 non definisce “nuovo edificio” e quindi, per interpretarlo, si usa:
- il D.Lgs. 192/2005 (definizioni generali),
Ma il DM 26/06/2015 introduce una cosa in più: le “assimilazioni”, create SOLO per decidere quali verifiche energetiche applicare.
- il DM 26/06/2015 (che specifica le categorie di intervento).
L’art. 26 del D.Lgs. 199/2021 non dice nuovi edifici e assimilati, o nuovi edifici ai sensi del DM 26/06/2015, o nuovi edifici e recuperi di volumi non climatizzati.
Quindi
Nel DM 26/06/2015 “Nuova costruzione” = edificio nuovo + assimilati (ampliamenti, recuperi, cambi d’uso)
Nel D.Lgs. 199/2021: “Nuovo edificio” = edificio nuovo senza assimilati
poi leggendo il d.lgs. ho visto il comma 6 dell'allegato III in questione, che rimanda ad una valutazione. Non capisco se la prima revisione era da fare nel 1 gennaio 2024 oppure sarà nel 1 gennaio 2029. ad ogni modo un testo unico sull'efficienza energetica sarebbe davvero utile.
6. A decorrere dal 1° gennaio 2024, gli obblighi di cui al presente
paragrafo sono rideterminati con cadenza almeno quinquennale, tenendo
conto dell'evoluzione tecnologica. In occasione della suddetta
revisione degli obblighi, e' valutata l'estensione degli stessi agli
edifici sottoposti a una ristrutturazione importante di primo
livello, nonche' alle categorie di edifici appartenenti alle
categorie E2 , E3 ed E5 di cui all'articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, con superficie
utile superiore a 10.000 metri quadri, anche se non sottoposti a
ristrutturazione
Re: Ristrutturazione importante o riqualificazione?
Scusami, ma da dove hai prose quella tabellina?NoNickName ha scritto: mar dic 30, 2025 18:21 Hai ragione: “Ristrutturazione rilevante = ristrutturazione importante di 1° livello” è SBAGLIATO.
La definizione corretta è: ristrutturazione rilevante (D.Lgs. 199/2021) = interventi su tutti i componenti edilizi per edifici < 1.000 m².
E questa definizione è indipendente dal DM Requisiti Minimi.
Codice: Seleziona tutto
+-------------------------------+-------------------------------+-------------------------------+ | | RISTRUTT. RILEVANTE | RISTRUTT. IMP. 1° LIV. | | | (D.Lgs. 199/2021) | (DM 26/06/2015) | +-------------------------------+------------------------------+--------------------------------+ | A cosa serve | Obbligo FER | Requisiti minimi | +-------------------------------+------------------------------+--------------------------------+ | Edifici < 1.000 m² | Tutti i componenti edilizi | >50% involucro + impianto | +-------------------------------+------------------------------+--------------------------------+ | Edifici ≥ 1.000 m² | >25% sup. disperdente | >50% involucro + impianto | +-------------------------------+------------------------------+--------------------------------+ | Coinvolge impianto? | Non necessario | Sì, obbligatorio | +-------------------------------+------------------------------+--------------------------------+ | Tutti i componenti edilizi? | Sì (se <1000 m²) | No | +-------------------------------+------------------------------+--------------------------------+
Ai fine della verifica obbligatorietà FER si verifica solamente se l'intervento riguarda tutti i componenti edilizi per edifici >1.000 m2 (come per il DL28/2011).
Edifici esistenti <1.000 m2 no obbligo FER (salvo regolamenti comunali e/o Regionali)
Sto sbagliando io?
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Re: Ristrutturazione importante o riqualificazione?
Hai ragione tu. Chiedo scusa.
Il diritto pubblico fondato sulla uguaglianza [...]non riconosce la disuguaglianza di valore, di merito, di esperienza, cioè la fatica individuale: culminerà nel trionfo della feccia e dell'appiattimento.”
Henri Fréderic Amiel, 12 giugno 1871
Henri Fréderic Amiel, 12 giugno 1871
Re: Ristrutturazione importante o riqualificazione?
Scusate ma a seguito del D.LGS. 5/2026 che hanno aumentato le FER, il recupero volumi esistenti precedentemente non riscaldati, sono sempre esenti dall'obbligo del FER anche se intervengo sulle strutture esistenti isolandole come una nuova costruzione? perchè il D.LGS 5/2026 parla di nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti di I e II livello e riqualificazioni.
Nel mio caso dovrò adeguare tutte le strutture con l'isolamento come se fosse una nuova costruzione, ma per le FER mi confermate che non è obbligatorio, anche se di fatto devo intervenire con l'isolamento di tutte le strutture?
Nel mio caso dovrò adeguare tutte le strutture con l'isolamento come se fosse una nuova costruzione, ma per le FER mi confermate che non è obbligatorio, anche se di fatto devo intervenire con l'isolamento di tutte le strutture?
Re: Ristrutturazione importante o riqualificazione?
Avete visto gli ultimi chiarimenti usciti?
In riferimento all’Allegato 1, punto 1.3: nell’ambito del presente decreto:
a)
con l’espressione “ampliamento di edifici esistenti” si intende l’edificazione di nuove porzioni di edificio abitabili e legate catastalmente ad unità immobiliari esistenti. Tale edificazione prevede la realizzazione di nuovi elementi edilizi quali murature, solai, coperture, ecc.;
b)
con l’espressione “recupero di volumi esistenti” si intende il diverso utilizzo di volumi preesistenti, che sono resi abitabili e vengono annessi in continuità a unità immobiliari esistenti. A titolo esemplificativo e non esaustivo: recupero di sottotetti, recupero di garage, ecc.;
c)
con l’espressione “semplice cambio di destinazione d’uso” si intende un cambio di destinazione tra le categorie di cui all’articolo 3 del D.P.R 26 agosto 1993, n. 412 (si veda anche Allegato 1, punto 1.1, comma 1) senza interventi né sull’involucro né sugli impianti. Tali semplici cambi di destinazione d’uso non sono assimilabili a edifici di nuova costruzione. In tali casi, qualora non vengano effettuati interventi, non vi sono requisiti minimi. Qualora vengano effettuati degli interventi (ad esempio: installazione di un nuovo impianto) sussistono i relativi obblighi a seconda del tipo di intervento;
d)
cambi di utilizzo e funzione di edifici da categorie escluse dall’ambito di applicazione del d.lgs 192/05 e s.m.i. a categorie incluse nell’ambito di applicazione dello stesso d.lgs 192/05 e s.m.i. sono da intendersi come nuovi edifici e pertanto soggetti ai relativi obblighi.
In relazione ad ampliamenti e recuperi, si precisa inoltre che:
•
ai fini delle verifiche dei requisiti minimi di cui al presente decreto, ampliamenti e recuperi di volumi esistenti sono trattati in modo equivalente;
•
qualora la nuova porzione abbia un volume lordo climatizzato superiore al 15% di quello esistente oppure superiore a 500 m3 (è sufficiente che sussista anche solo una delle due condizioni), essi sono assimilati a edifici di nuova costruzione e quindi sono soggetti alle relative verifiche. Tali verifiche sono da intendersi riguardanti solo la parte ampliata o recuperata;
•
in caso contrario, il nuovo volume climatizzato dovrà rispettare tutti i requisiti previsti per l’ambito di applicazione relativo all’intervento (ristrutturazione importante o riqualificazione energetica);
•
nel caso di ampliamento e contemporanea ristrutturazione importante o riqualificazione energetica (ad esempio: sostituzione del generatore di calore) occorrerà rispettare i requisiti previsti per l’una e l’altra casistica in relazione alla parte ampliata e alla parte esistente ristrutturata, mantenendo quindi distinte le verifiche e le relazioni;
•
nell’ambito del d.lgs 199/2021 e s.m.i. gli ampliamenti e i recuperi di volumi esistenti non sono soggetti né ad obblighi di integrazione con fonti energetiche rinnovabili né al raggiungimento del target nZEB;
•
l’aggiunta (e il conseguente accatastamento ex novo) di nuove unità immobiliari, edificate adiacenti a fabbricati esistenti oppure derivanti da riutilizzi di volumi esistenti, ai fini del presente decreto non si configurano come ampliamenti o recuperi di volumi esistenti, bensì come nuovi edifici e sono pertanto soggette ai relativi requisiti minimi e target nZEB.
In riferimento all’Allegato 1, punto 1.3: nell’ambito del presente decreto:
a)
con l’espressione “ampliamento di edifici esistenti” si intende l’edificazione di nuove porzioni di edificio abitabili e legate catastalmente ad unità immobiliari esistenti. Tale edificazione prevede la realizzazione di nuovi elementi edilizi quali murature, solai, coperture, ecc.;
b)
con l’espressione “recupero di volumi esistenti” si intende il diverso utilizzo di volumi preesistenti, che sono resi abitabili e vengono annessi in continuità a unità immobiliari esistenti. A titolo esemplificativo e non esaustivo: recupero di sottotetti, recupero di garage, ecc.;
c)
con l’espressione “semplice cambio di destinazione d’uso” si intende un cambio di destinazione tra le categorie di cui all’articolo 3 del D.P.R 26 agosto 1993, n. 412 (si veda anche Allegato 1, punto 1.1, comma 1) senza interventi né sull’involucro né sugli impianti. Tali semplici cambi di destinazione d’uso non sono assimilabili a edifici di nuova costruzione. In tali casi, qualora non vengano effettuati interventi, non vi sono requisiti minimi. Qualora vengano effettuati degli interventi (ad esempio: installazione di un nuovo impianto) sussistono i relativi obblighi a seconda del tipo di intervento;
d)
cambi di utilizzo e funzione di edifici da categorie escluse dall’ambito di applicazione del d.lgs 192/05 e s.m.i. a categorie incluse nell’ambito di applicazione dello stesso d.lgs 192/05 e s.m.i. sono da intendersi come nuovi edifici e pertanto soggetti ai relativi obblighi.
In relazione ad ampliamenti e recuperi, si precisa inoltre che:
•
ai fini delle verifiche dei requisiti minimi di cui al presente decreto, ampliamenti e recuperi di volumi esistenti sono trattati in modo equivalente;
•
qualora la nuova porzione abbia un volume lordo climatizzato superiore al 15% di quello esistente oppure superiore a 500 m3 (è sufficiente che sussista anche solo una delle due condizioni), essi sono assimilati a edifici di nuova costruzione e quindi sono soggetti alle relative verifiche. Tali verifiche sono da intendersi riguardanti solo la parte ampliata o recuperata;
•
in caso contrario, il nuovo volume climatizzato dovrà rispettare tutti i requisiti previsti per l’ambito di applicazione relativo all’intervento (ristrutturazione importante o riqualificazione energetica);
•
nel caso di ampliamento e contemporanea ristrutturazione importante o riqualificazione energetica (ad esempio: sostituzione del generatore di calore) occorrerà rispettare i requisiti previsti per l’una e l’altra casistica in relazione alla parte ampliata e alla parte esistente ristrutturata, mantenendo quindi distinte le verifiche e le relazioni;
•
nell’ambito del d.lgs 199/2021 e s.m.i. gli ampliamenti e i recuperi di volumi esistenti non sono soggetti né ad obblighi di integrazione con fonti energetiche rinnovabili né al raggiungimento del target nZEB;
•
l’aggiunta (e il conseguente accatastamento ex novo) di nuove unità immobiliari, edificate adiacenti a fabbricati esistenti oppure derivanti da riutilizzi di volumi esistenti, ai fini del presente decreto non si configurano come ampliamenti o recuperi di volumi esistenti, bensì come nuovi edifici e sono pertanto soggette ai relativi requisiti minimi e target nZEB.