Ristrutturazione importante o riqualificazione?

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

roger1
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Re: Ristrutturazione importante o riqualificazione?

Messaggio da roger1 »

scusate, ma in questo caso non c'è anche l'obbligo delle FER essendo il nuovo volume riscaldato collegato a nuovi impianti termici?
- rispetto dei capitoli 2 e 3 come se si trattasse di nuovo edificio
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NoNickName
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Re: Ristrutturazione importante o riqualificazione?

Messaggio da NoNickName »

roger1 ha scritto: mar dic 30, 2025 14:29 scusate, ma in questo caso non c'è anche l'obbligo delle FER essendo il nuovo volume riscaldato collegato a nuovi impianti termici?
No
Non è “nuovo edificio” ai sensi del D.Lgs. 199/2021
Perché l’art. 26 del D.Lgs. 199/2021 applica l’obbligo FER solo a due categorie:
1. Edifici di nuova costruzione (= edifici nuovi, non volumi recuperati)
2. Ristrutturazioni rilevanti (= ristrutturazioni importanti di 1° livello)
Il recupero di un volume non climatizzato NON rientra in nessuna delle due categorie
Il fatto che il DM Requisiti Minimi lo “assimili” a nuova costruzione vale solo per i requisiti energetici (cap. 2 e 3), non per la definizione di “nuovo edificio” del D.Lgs. 199.
È controintuitivo che un recupero di volume non climatizzato non faccia scattare l’obbligo FER, soprattutto perché nel DM Requisiti Minimi quella stessa casistica viene “assimilata a nuova costruzione”. Ma il punto è proprio questo: le due normative non usano la stessa definizione di “nuovo edificio”.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
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Re: Ristrutturazione importante o riqualificazione?

Messaggio da NoNickName »

il D.Lgs. 199/2021 non definisce “nuovo edificio” e quindi, per interpretarlo, si usa:
  • il D.Lgs. 192/2005 (definizioni generali),
  • il DM 26/06/2015 (che specifica le categorie di intervento).
Ma il DM 26/06/2015 introduce una cosa in più: le “assimilazioni”, create SOLO per decidere quali verifiche energetiche applicare.
L’art. 26 del D.Lgs. 199/2021 non dice nuovi edifici e assimilati, o nuovi edifici ai sensi del DM 26/06/2015, o nuovi edifici e recuperi di volumi non climatizzati.

Quindi
Nel DM 26/06/2015 “Nuova costruzione” = edificio nuovo + assimilati (ampliamenti, recuperi, cambi d’uso)
Nel D.Lgs. 199/2021: “Nuovo edificio” = edificio nuovo senza assimilati
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simcat
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Re: Ristrutturazione importante o riqualificazione?

Messaggio da simcat »

NoNickName ha scritto: mar dic 30, 2025 16:36
roger1 ha scritto: mar dic 30, 2025 14:29 scusate, ma in questo caso non c'è anche l'obbligo delle FER essendo il nuovo volume riscaldato collegato a nuovi impianti termici?
No
Non è “nuovo edificio” ai sensi del D.Lgs. 199/2021
Perché l’art. 26 del D.Lgs. 199/2021 applica l’obbligo FER solo a due categorie:
1. Edifici di nuova costruzione (= edifici nuovi, non volumi recuperati)
2. Ristrutturazioni rilevanti (= ristrutturazioni importanti di 1° livello)
Il recupero di un volume non climatizzato NON rientra in nessuna delle due categorie
Il fatto che il DM Requisiti Minimi lo “assimili” a nuova costruzione vale solo per i requisiti energetici (cap. 2 e 3), non per la definizione di “nuovo edificio” del D.Lgs. 199.
È controintuitivo che un recupero di volume non climatizzato non faccia scattare l’obbligo FER, soprattutto perché nel DM Requisiti Minimi quella stessa casistica viene “assimilata a nuova costruzione”. Ma il punto è proprio questo: le due normative non usano la stessa definizione di “nuovo edificio”.
Permettimi di fare una correzione:
2. Ristrutturazioni rilevanti (= ristrutturazioni importanti di 1° livello) - non è vero

Ristrutturazione rilevante: interventi su tutti i componenti edilizi per edifici < 1.000 m2
Quindi una ristrutturazione di primo livello può non essere rilevante (salvo regolamenti Regionali e/o Comunali più restrittivi)
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Re: Ristrutturazione importante o riqualificazione?

Messaggio da NoNickName »

Hai ragione: “Ristrutturazione rilevante = ristrutturazione importante di 1° livello” è SBAGLIATO.
La definizione corretta è: ristrutturazione rilevante (D.Lgs. 199/2021) = interventi su tutti i componenti edilizi per edifici < 1.000 m².
E questa definizione è indipendente dal DM Requisiti Minimi.

Codice: Seleziona tutto

+-------------------------------+-------------------------------+-------------------------------+
|                               |   RISTRUTT. RILEVANTE        |   RISTRUTT. IMP. 1° LIV.       |
|                               |   (D.Lgs. 199/2021)          |   (DM 26/06/2015)              |
+-------------------------------+------------------------------+--------------------------------+
| A cosa serve                  | Obbligo FER                  | Requisiti minimi               |
+-------------------------------+------------------------------+--------------------------------+
| Edifici < 1.000 m²            | Tutti i componenti edilizi   | >50% involucro + impianto      |
+-------------------------------+------------------------------+--------------------------------+
| Edifici ≥ 1.000 m²            | >25% sup. disperdente        | >50% involucro + impianto      |
+-------------------------------+------------------------------+--------------------------------+
| Coinvolge impianto?           | Non necessario               | Sì, obbligatorio               |
+-------------------------------+------------------------------+--------------------------------+
| Tutti i componenti edilizi?   | Sì (se <1000 m²)             | No                             |
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"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
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