scusate, ma in questo caso non c'è anche l'obbligo delle FER essendo il nuovo volume riscaldato collegato a nuovi impianti termici?
- rispetto dei capitoli 2 e 3 come se si trattasse di nuovo edificio
Ristrutturazione importante o riqualificazione?
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Re: Ristrutturazione importante o riqualificazione?
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Re: Ristrutturazione importante o riqualificazione?
Noroger1 ha scritto: mar dic 30, 2025 14:29 scusate, ma in questo caso non c'è anche l'obbligo delle FER essendo il nuovo volume riscaldato collegato a nuovi impianti termici?
Non è “nuovo edificio” ai sensi del D.Lgs. 199/2021
Perché l’art. 26 del D.Lgs. 199/2021 applica l’obbligo FER solo a due categorie:
1. Edifici di nuova costruzione (= edifici nuovi, non volumi recuperati)
2. Ristrutturazioni rilevanti (= ristrutturazioni importanti di 1° livello)
Il recupero di un volume non climatizzato NON rientra in nessuna delle due categorie
Il fatto che il DM Requisiti Minimi lo “assimili” a nuova costruzione vale solo per i requisiti energetici (cap. 2 e 3), non per la definizione di “nuovo edificio” del D.Lgs. 199.
È controintuitivo che un recupero di volume non climatizzato non faccia scattare l’obbligo FER, soprattutto perché nel DM Requisiti Minimi quella stessa casistica viene “assimilata a nuova costruzione”. Ma il punto è proprio questo: le due normative non usano la stessa definizione di “nuovo edificio”.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
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Re: Ristrutturazione importante o riqualificazione?
il D.Lgs. 199/2021 non definisce “nuovo edificio” e quindi, per interpretarlo, si usa:
L’art. 26 del D.Lgs. 199/2021 non dice nuovi edifici e assimilati, o nuovi edifici ai sensi del DM 26/06/2015, o nuovi edifici e recuperi di volumi non climatizzati.
Quindi
Nel DM 26/06/2015 “Nuova costruzione” = edificio nuovo + assimilati (ampliamenti, recuperi, cambi d’uso)
Nel D.Lgs. 199/2021: “Nuovo edificio” = edificio nuovo senza assimilati
- il D.Lgs. 192/2005 (definizioni generali),
- il DM 26/06/2015 (che specifica le categorie di intervento).
L’art. 26 del D.Lgs. 199/2021 non dice nuovi edifici e assimilati, o nuovi edifici ai sensi del DM 26/06/2015, o nuovi edifici e recuperi di volumi non climatizzati.
Quindi
Nel DM 26/06/2015 “Nuova costruzione” = edificio nuovo + assimilati (ampliamenti, recuperi, cambi d’uso)
Nel D.Lgs. 199/2021: “Nuovo edificio” = edificio nuovo senza assimilati
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”