obbligo progetto impianto
Moderatore: Edilclima
-
christian619
- Messaggi: 2783
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
obbligo progetto impianto
Mi ha chiamato un idraulico che deve fare un nuovo impianto radiante a pavimento con pompa di calore;
l'architetto gli ha detto che gli avrebbe dato la potenza dispersa e non serve fare un progetto termotecnico
in quanto non obbligatorio.
Ovviamente l'idraulico ha deciso di farselo fare a sue spese...
Che riferimento normativo si può citare che evidenzi l'obbligo di progetto?
No dm 37/08 penso che derivi ancora dalla legge 10...
l'architetto gli ha detto che gli avrebbe dato la potenza dispersa e non serve fare un progetto termotecnico
in quanto non obbligatorio.
Ovviamente l'idraulico ha deciso di farselo fare a sue spese...
Che riferimento normativo si può citare che evidenzi l'obbligo di progetto?
No dm 37/08 penso che derivi ancora dalla legge 10...
- NoNickName
- Messaggi: 10209
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: obbligo progetto impianto
Per gli impianti termici (lettera c dell’art. 1), il progetto è obbligatorio quando:
- si realizza un nuovo impianto termico
- si modifica in modo sostanziale un impianto esistente
- la potenza complessiva supera i 10 kW (soglia praticamente sempre superata da una pompa di calore per riscaldamento)
- si realizza un nuovo impianto termico
- si modifica in modo sostanziale un impianto esistente
- la potenza complessiva supera i 10 kW (soglia praticamente sempre superata da una pompa di calore per riscaldamento)
Il diritto pubblico fondato sulla uguaglianza [...]non riconosce la disuguaglianza di valore, di merito, di esperienza, cioè la fatica individuale: culminerà nel trionfo della feccia e dell'appiattimento.”
Henri Fréderic Amiel, 12 giugno 1871
Henri Fréderic Amiel, 12 giugno 1871
Re: obbligo progetto impianto
il riferimento è il DM 37/08 e il DM 26-06-2015
tutti gli impianti devono essere progettati ai sensi del DM 37/08
sotto soglia può farlo il responsabile tecnico dell'impresa, sopra lo deve fare un tecnico abilitato
gli estremi del progetto poi l'installatore li deve inserire sulla DICO
nel tuo caso, se come sembra si tratta di nuovo impianto termico, oltre al progetto serve anche la relazione ex Legge 10/91
ovviamente il progetto non dovrebbe farlo fare l'installatore " a sue spese" ma il committente
sorvolando sull'architetto che dice che non c'è bisogno di progetto..
tutti gli impianti devono essere progettati ai sensi del DM 37/08
sotto soglia può farlo il responsabile tecnico dell'impresa, sopra lo deve fare un tecnico abilitato
gli estremi del progetto poi l'installatore li deve inserire sulla DICO
nel tuo caso, se come sembra si tratta di nuovo impianto termico, oltre al progetto serve anche la relazione ex Legge 10/91
ovviamente il progetto non dovrebbe farlo fare l'installatore " a sue spese" ma il committente
sorvolando sull'architetto che dice che non c'è bisogno di progetto..
Ultima modifica di ponca il gio mar 05, 2026 13:07, modificato 1 volta in totale.
Re: obbligo progetto impianto
tutto corretto, salvo il fatto che la ex L10 potrebbe non servire se pot.< 15 kW...fiumi di discussioni già fatte su questo argomentoponca ha scritto: gio mar 05, 2026 09:50 il riferimento è il DM 37/08 e il DM 26-062015
tutti gli impianti devono essere progettati ai sensi del DM 37/08
sotto soglia può farlo il responsabile tecnico dell'impresa, sopra lo deve fare un tecnico abilitato
gli estremi del progetto poi l'installatore li deve inserire sulla DICO
nel tuo caso, se come sembra si tratta di nuovo impianto termico, oltre al progetto serve anche la relazione ex Legge 10/91
ovviamente il progetto non dovrebbe farlo fare l'installatore " a sue spese" ma il committente
sorvolando sull'architetto che dice che non c'è bisogno di progetto..
Re: obbligo progetto impianto
la soglia dei 10 kW da dove viene?NoNickName ha scritto: gio mar 05, 2026 09:36 Per gli impianti termici (lettera c dell’art. 1), il progetto è obbligatorio quando:
- si realizza un nuovo impianto termico
- si modifica in modo sostanziale un impianto esistente
- la potenza complessiva supera i 10 kW (soglia praticamente sempre superata da una pompa di calore per riscaldamento)
Re: obbligo progetto impianto
Non mi risulta che sulla normativa energetica ci sia altra esclusione oltre gli edifici isolati sotto i 50 mq. 15 kW è un termine abbastanza alto per le nuove unità immobiliari.simcat ha scritto: gio mar 05, 2026 12:24 tutto corretto, salvo il fatto che la ex L10 potrebbe non servire se pot.< 15 kW...fiumi di discussioni già fatte su questo argomento
redigere redigere redigere
Re: obbligo progetto impianto
la soglia dei 15 kW del DM requisiti minimi a mio parere è per la sola installazione o sostituzione di una PDC
non per ristrutturazione totale o nuova di installazione di impianto termico
la deroga sugli edifici isolati <50 mq a mio parere è per la certificazione energetica, non per il rispetto del dm requisiti minimi
senza voler riaprire vecchie discussioni
non per ristrutturazione totale o nuova di installazione di impianto termico
la deroga sugli edifici isolati <50 mq a mio parere è per la certificazione energetica, non per il rispetto del dm requisiti minimi
senza voler riaprire vecchie discussioni
- NoNickName
- Messaggi: 10209
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: obbligo progetto impianto
In realtà i 10kW è la soglai per le ispezioni degli impianti termici
Il diritto pubblico fondato sulla uguaglianza [...]non riconosce la disuguaglianza di valore, di merito, di esperienza, cioè la fatica individuale: culminerà nel trionfo della feccia e dell'appiattimento.”
Henri Fréderic Amiel, 12 giugno 1871
Henri Fréderic Amiel, 12 giugno 1871
Re: obbligo progetto impianto
Ma probabilmente l'architetto intende che non c'è obbligo di progetto redatto e firmato da professionista abilitato.
Quindi ci può stare che il progetto (che ci vuole sempre) sia firmato dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice e a carico dell'installatore: nel preventivo fatto al cliente terrà conto anche di questo.
La ex L.10 è un discorso a parte, ci vuole sicuramente in questo caso. Ma probabilmente nell'ottica di ridurre i costi ci sarà un professionista abilitato che fa la legge 10 e calcola i carichi termici che gira all'installatore; quest'ultimo provvede al progetto che allegherà alla Di.Co.
Quindi ci può stare che il progetto (che ci vuole sempre) sia firmato dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice e a carico dell'installatore: nel preventivo fatto al cliente terrà conto anche di questo.
La ex L.10 è un discorso a parte, ci vuole sicuramente in questo caso. Ma probabilmente nell'ottica di ridurre i costi ci sarà un professionista abilitato che fa la legge 10 e calcola i carichi termici che gira all'installatore; quest'ultimo provvede al progetto che allegherà alla Di.Co.
-
SimoneBaldini
- Messaggi: 2502
- Iscritto il: mer set 29, 2010 13:42
Re: obbligo progetto impianto
E' prassi comune intendere progetto quello firmato da professionista. In ogni caso come detto sempre ci vuoleil progetto, in questo caso lo redige il responsabile tecnico con i requisiti 37/08, ovviamente se ne è in grado.
Re: obbligo progetto impianto
quindi la PDC la dimensiona l'idraulico?
tra l'altro gratis perchè l'architetto ha detto che non c'è bisogno del progetto..
tra l'altro gratis perchè l'architetto ha detto che non c'è bisogno del progetto..
- NoNickName
- Messaggi: 10209
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: obbligo progetto impianto
la dimensiona l'idraulico se ha le competenze per definirsi responsabile tecnico. Nello specifico il DM37 gli concede tre anni di esperienza lavorativa a arrotolare canapa.ponca ha scritto: gio mar 05, 2026 16:16 quindi la PDC la dimensiona l'idraulico?
tra l'altro gratis perchè l'architetto ha detto che non c'è bisogno del progetto..
Il diritto pubblico fondato sulla uguaglianza [...]non riconosce la disuguaglianza di valore, di merito, di esperienza, cioè la fatica individuale: culminerà nel trionfo della feccia e dell'appiattimento.”
Henri Fréderic Amiel, 12 giugno 1871
Henri Fréderic Amiel, 12 giugno 1871
Re: obbligo progetto impianto
per me è evidente che serva un progettistaNoNickName ha scritto: gio mar 05, 2026 16:46la dimensiona l'idraulico se ha le competenze per definirsi responsabile tecnico. Nello specifico il DM37 gli concede tre anni di esperienza lavorativa a arrotolare canapa.ponca ha scritto: gio mar 05, 2026 16:16 quindi la PDC la dimensiona l'idraulico?
tra l'altro gratis perchè l'architetto ha detto che non c'è bisogno del progetto..
poi se per risparmiare la parcella l'architetto dice che il termotecnico non serve va benissimo, facciano pure
come a volte accade la PDC la dimensionerà il rappresentante o se va bene il fornitore, il radiante idem ecc..
se sono fortunati è anche possibile che trovino persone competenti e il comune se va bene non chiederà la L10
io al posto dell'idraulico contatterei un tecnico di fiducia autonomamente e la parcella la inserirei in fattura
Re: obbligo progetto impianto
Non è mai un problema di dimensionamento. L'idraulico medio non ha bisogno di un termotecnico che gli dica se usare la 8 o la 12 kW e comunque non farà mai spendere 1500 2000 euro per una consulenza del genere. Caso mai il problema esce dopo ed in genere è di carattere burocratico. Serve legge 10, serve ape, serve pratica ENEA, serve conto termico ecc.ponca ha scritto: gio mar 05, 2026 16:16 quindi la PDC la dimensiona l'idraulico?
tra l'altro gratis perchè l'architetto ha detto che non c'è bisogno del progetto..
UNI 11300....no grazie, non faccio fumo !
Re: obbligo progetto impianto
HUGO ha scritto: gio mar 05, 2026 17:30Non è mai un problema di dimensionamento. L'idraulico medio non ha bisogno di un termotecnico che gli dica se usare la 8 o la 12 kW e comunque non farà mai spendere 1500 2000 euro per una consulenza del genere. Caso mai il problema esce dopo ed in genere è di carattere burocratico. Serve legge 10, serve ape, serve pratica ENEA, serve conto termico ecc.ponca ha scritto: gio mar 05, 2026 16:16 quindi la PDC la dimensiona l'idraulico?
tra l'altro gratis perchè l'architetto ha detto che non c'è bisogno del progetto..
l'idraulico medio non avrà bisogno del termotecnico ma negli ultimi anni sono state installate un sacco di PDC sovradimensionate che poi hanno consumi eccessivi, on-off ecc..
es. appartamenti di 80 mq con PDC da 12 kW perchè c'era da stare tranquilli
errori che per onestà devo dire non sono stati compiuti solo da installatori ma anche da tecnici
ma un dimensionamento un po' più accurato, due calcoli fatti con criterio aiutano a scegliere la PDC giusta, valutare un volano idem
poi se l'installatore è in grado di farlo faccia pure, ci mancherebbe, si assumerà la responsabilità delle sue scelte
Re: obbligo progetto impianto
LEGGE 11 agosto 2014, n. 116arkanoid ha scritto: gio mar 05, 2026 12:31Non mi risulta che sulla normativa energetica ci sia altra esclusione oltre gli edifici isolati sotto i 50 mq. 15 kW è un termine abbastanza alto per le nuove unità immobiliari.simcat ha scritto: gio mar 05, 2026 12:24 tutto corretto, salvo il fatto che la ex L10 potrebbe non servire se pot.< 15 kW...fiumi di discussioni già fatte su questo argomento
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91:
2-quinquies. All’articolo 8, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, dopo le parole: "non sono dovuti in caso di" sono inserite le seguenti: "installazione di pompa di calore avente potenza termica non superiore a 15 kW e di".
In Lombardia vedi FAQ Cened
Discussioni fatte:
viewtopic.php?p=277874&hilit=pdc+%3C15+kw#p277874
Re: obbligo progetto impianto
Non sono d'accordo, è su tutto. È scritto chiaro nel 192/05. art. 3 3.c) e, a memoria, non credo che abbia mai subito modificheponca ha scritto: gio mar 05, 2026 13:03 la soglia dei 15 kW del DM requisiti minimi a mio parere è per la sola installazione o sostituzione di una PDC
non per ristrutturazione totale o nuova di installazione di impianto termico
la deroga sugli edifici isolati <50 mq a mio parere è per la certificazione energetica, non per il rispetto del dm requisiti minimi
senza voler riaprire vecchie discussioni
Re: obbligo progetto impianto
art 8 comma 1 dlgs 192/05 coordinatosimcat ha scritto: gio mar 05, 2026 18:40Non sono d'accordo, è su tutto. È scritto chiaro nel 192/05. art. 3 3.c) e, a memoria, non credo che abbia mai subito modificheponca ha scritto: gio mar 05, 2026 13:03 la soglia dei 15 kW del DM requisiti minimi a mio parere è per la sola installazione o sostituzione di una PDC
non per ristrutturazione totale o nuova di installazione di impianto termico
la deroga sugli edifici isolati <50 mq a mio parere è per la certificazione energetica, non per il rispetto del dm requisiti minimi
senza voler riaprire vecchie discussioni
1. Il progettista o i progettisti, nell’ambito delle rispettive competenze edili, impiantistiche termotecniche,
elettriche e illuminotecniche, devono inserire i calcoli e le verifiche previste dal presente decreto nella
relazione tecnica di progetto attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di
energia degli edifici e dei relativi impianti termici, che il proprietario dell’edificio, o chi ne ha titolo, deve
depositare presso le amministrazioni competenti, in doppia copia, contestualmente alla dichiarazione di inizio
dei lavori complessivi o degli specifici interventi proposti, o alla domanda di acquisizione del titolo abilitativo .
Tali adempimenti, compresa la relazione, non sono dovuti in caso di installazione di pompa di calore avente
potenza termica non superiore a 15 kW e di sostituzione del generatore di calore dell’impianto di
climatizzazione avente potenza inferiore alla soglia prevista dall’articolo 5, comma 2, lettera g) , regolamento
di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37. Gli schemi e le modalità di
riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto sono definiti con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza unificata, in funzione delle diverse tipologie di
lavori: nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti, interventi di riqualificazione energetica
per me installazione di pompa di calore < 15 kW e sostituzione generatore <35 kW non fanno riferimento a ristrutturazione o nuova installazione di di impianto termico ma sono riconducibili a queste 2 casistiche + semplici per cui non serve L10:
- ho un impianto esistente e installo (= aggiungo) una PDC < 15 kW
- ho una mera sostituzione di una caldaia < 35 kW
l'idea che per ristrutturare un impianto con caldaia e radiatori devo fare L10 e progetto mentre per un impianto con PDC <15 kW e radiatori o radiante non devo fare niente che senso avrebbe?
In aggiunta c'è anche la "complicazione" del cambio combustibile del DM requisiti minimi
Nel caso di sostituzione dei generatori di calore di potenza nominale del focolare inferiore alla soglia
prevista dall’articolo 5, comma 2, lettera g), del regolamento di cui al decreto del Ministero dello
sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, gli obblighi di cui al comma 1, sussistono solo nel caso
di un eventuale cambio di combustibile o tipologia di generatore, come, ai soli fini esemplificativi e in
modo non esaustivo, la sostituzione di una caldaia a metano con una caldaia alimentata a biomasse
combustibili. Ai soli fini del presente paragrafo, la sostituzione di una caldaia tradizionale a gas con
una caldaia a condensazione a gas non costituisce cambio di tipologia di generatore.
poi non so, capisco sia una cosa un po' dubbia
io in questi casi ho sempre fatto progetto e L10