Progettare il riscaldamento per un edificio tutelato dalla Soprintendenza è sempre una sfida delicata, a cavallo tra vincoli storici, efficienza e fattibilità economica.
L'idea del parroco di passare a un impianto radiante è ottima per il comfort, ma l'ipotesi di smontare, numerare e rimontare la pavimentazione storica per un radiante tradizionale è un suicidio economico e logistico, oltre a presentare un rischio altissimo di danneggiamento dei beni vincolati.
C'è una terza via decisamente più intelligente e meno invasiva: le pedane radianti (elettriche o idrauliche), posizionate solo sotto i banchi. Prima di vedere gli aspetti normativi (Legge 10 e APE in Lombardia), valutiamo perché questa tecnologia è la svolta per il tuo caso.
L'alternativa strategica: Pedane Radianti (Pedane Termiche)
Invece di smantellare il pavimento originario, l'impianto a pedana si configura come un intervento totalmente reversibile e localizzato, molto più gradito dalle Soprintendenze. Il riscaldamento non è più volumetrico (tutta la chiesa), ma "zonale" (solo dove si siedono i fedeli).
https://syrmariscaldamento.it/riscaldam ... izzazioni/
Si può optare per due tecnologie:
1. Pedane Radianti Elettriche
Consistono in pedane prefinite in legno al cui interno è annegato un cavo scaldante o un film in carbonio.
Vantaggi: Spessore minimo (pochi centimetri), inerzia termica quasi nulla (si accendono 30 minuti prima della messa e si spengono subito dopo), cantiere a impatto zero sul pavimento esistente (i cavi passano nelle fughe o lungo i muri).
Consumi: Anche se l'energia elettrica costa più del gas, riscaldare solo le pedane per poche ore a settimana consuma una frazione infinitesima rispetto al riscaldare l'intero volume d'aria della chiesa con la termoventilante.
2. Pedane Radianti Idrauliche (a Basso Spessore)
Si collegano alla centrale termica esistente tramite tubazioni in rame o multistrato isolate, creando una micro-rete che alimenta pannelli radianti a pavimento ribassati posizionati sotto i banchi.
Vantaggi: Sfruttano la caldaia esistente (o una nuova pompa di calore), mantenendo i costi del vettore energetico più bassi se la chiesa viene usata molto frequentemente.
Svantaggi: Maggiore spessore rispetto all'elettrico e necessità di portare i tubi dell'acqua dalla centrale fino alla navata, il che potrebbe richiedere piccoli passaggi localizzati nel pavimento storicizzato.
https://syrmariscaldamento.it/riscaldamento-chiese-2/
Risposta ai quesiti normativi (Regione Lombardia)
La Lombardia legifera in materia di efficienza energetica attraverso il Dduo 2456/2017 e successive modifiche. Essendo la chiesa un edificio vincolato (D.Lgs. 42/2004), gode di deroghe importanti, ma non totali.
1. Serve presentare la Relazione Tecnica (Ex Legge 10)?
SÌ, ma con forti deroghe. L'intervento che descrivi (passaggio da termoventilanti a radiante) si configura come una "Ristrutturazione di impianto termico" (definita come il rifacimento del sistema di generazione e/o di contribuzione/emissione).
La regola generale: La Legge 10 va presentata per la ristrutturazione degli impianti. Dovresti verificare i requisiti minimi di efficienza dei nuovi terminali e dei sistemi di regolazione.
La deroga per i beni vincolati: Ai sensi del Dlgs 192/2005 (art. 3 comma 3-bis) e della normativa lombarda, le disposizioni sui requisiti minimi di prestazione energetica non si applicano agli edifici vincolati se il rispetto dei requisiti stessi implica un’alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto, previo giudizio della Soprintendenza.
Cosa fare all'atto pratico: La Legge 10 va redatta dal progettista, ma nella relazione si dichiarerà l'impossibilità tecnica e architettonica di rispettare alcuni parametri (es. gli spessori di isolamento sotto il radiante richiesti dalla norma UNI EN 1264, che distruggerebbero il pavimento storico). Se opti per le pedane radianti, la Legge 10 diventa ancora più semplice da giustificare come "intervento localizzato di miglioramento".
2. Serve l'Attestato di Prestazione Energetica (APE)?
NO, per gli edifici di culto l'APE non è dovuto.
In Regione Lombardia (così come a livello nazionale), gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose sono espressamente esonerati dall'obbligo di dotazione e allegazione dell'APE (vedi Allegato A del Dduo 2456/2017). Pertanto, non dovrai redigere l'APE né a fine lavori né in futuro per questo titolo edilizio.