Nuovi split
Moderatore: Edilclima
Nuovi split
A casa mia con impianto tradizionale a radiatori e caldaia a condensazione, vorrei installare come integrazione inverno-estate degli split. Il nuovo DLgs 5/2026 pone valori di SEER e SCOP con cui confrontarsi, ma mi chiedevo se è possibile la detrazione BonusCasa se realizzo un'integrazione di impianto (escluso per esempio per le biomasse). Ovvio che gli split li userei maggiormente d'estate per il freddo e volendo nella mezza stagione per il riscaldamento. Grazie
Re: Nuovi split
Pare che il nuovo DLgs 5/2026 non preveda più, neanche per il bonus casa, la possibilità di portare in detrazione l'installazione dei clima split per nuova installazione affiancata a generatori esistenti (non è chiaro se sempre o in sistemi accoppiati/bivalenti), ma solo in caso di sostituzione.
Tant'è che il portale ENEA è ancora in fase di aggiornamento (spero si sblocchi a breve perchè ho decine di pratiche di impianti fotovoltaici, che non sono toccati dal decreto, da caricare...)
Saluti
Tant'è che il portale ENEA è ancora in fase di aggiornamento (spero si sblocchi a breve perchè ho decine di pratiche di impianti fotovoltaici, che non sono toccati dal decreto, da caricare...)
Saluti
Combattere...vincere...ogni giorno...
Re: Nuovi split
Scusate ma per capirci, il bonus casa per i climatizzatori installati ex-novo non rientrava in opera di manutenzione straordinaria in edilizia libera ed era detraibile per questo motivo e non per risparmio energetico ecobonus? (che prevedeva sostituzione di generatore).
Il nuovo decreto va a modificare anche quegli ambiti normativi e fiscali?
Il nuovo decreto va a modificare anche quegli ambiti normativi e fiscali?
Re: Nuovi split
Scusa, ma nell'art 30 del DLgs 5/2026 non trovo restrizioni per le pompe di calore per nuova installazione (a integrazione di un riscaldamento tradizionale come nel mio caso) rispetto alla sostituzione completa con dismissione dell'impianto esistente (come definito invece per le biomasse): cosa mi sono perso? Graziegirondone ha scritto: ven giu 05, 2026 22:30 non più
https://enricorovere.it/portale-enea-bl ... gs-5-2026/
Re: Nuovi split
picchio70 ha scritto: mer giu 17, 2026 19:44Scusa, ma nell'art 30 del DLgs 5/2026 non trovo restrizioni per le pompe di calore per nuova installazione (a integrazione di un riscaldamento tradizionale come nel mio caso) rispetto alla sostituzione completa con dismissione dell'impianto esistente (come definito invece per le biomasse): cosa mi sono perso? Graziegirondone ha scritto: ven giu 05, 2026 22:30 non più
https://enricorovere.it/portale-enea-bl ... gs-5-2026/
Allora, ovviamente una risposta non del tutto farina del mio sacco.
Siamo al 18 giugno e il portale NEA è bloccato per lavori iniziati dopo il 4 febbraio senza ancora risposte quindi mi aspetto che arriveranno delle risposte chissà quando in questo momento purtroppo non si possono dare risposte certe ai clienti.
Però prova a leggere questo. Lo scopriremo solo vivendo.
Guarda, capisco perfettamente il tuo dubbio, perché a una prima lettura del D.Lgs. 5/2026 può sembrare che per le pompe di calore non ci siano vincoli espliciti sulla nuova installazione rispetto alla sostituzione obbligatoria prevista per le biomasse
. In realtà, però, ti stai perdendo un inquadramento normativo fondamentale che blocca sul nascere questa operazione per le detrazioni fiscali (Ecobonus, Bonus Casa, ecc.)
.
Ecco i tre motivi tecnici e legali per cui non puoi detrarre quel monosplit:
La trappola dei sistemi «add-on» (Punto 7.2): Nel momento in cui installi una nuova pompa di calore aria-aria (lo split) mantenendo attiva la caldaia a gas esistente, l'intervento non è libero, ma viene classificato dal decreto come Pompa di calore «add on» (regolata dall'Allegato IV, Sezione B, Punto 7.2 del D.Lgs. 199/2021, come modificato dal D.Lgs. 5/2026)
. La norma stabilisce che per accedere alle detrazioni:
La caldaia preesistente non deve avere più di 5 anni
.
La pompa di calore add-on deve essere esclusivamente aria-acqua o acqua-acqua
.
La tecnologia aria-aria (lo split) è ammessa come add-on esclusivamente se l'edificio è soggetto a vincoli architettonici
. Se la casa non è vincolata e la caldaia ha più di 5 anni, lo split non è detraibile
.
Il vincolo delle «medesime utenze» (Punto 2): Anche se provassi a sostenere che lo split non è un add-on ma un impianto autonomo a sé stante, ti scontreresti con la regola generale sulle Pompe di calore (Punto 2 dell'Allegato IV), che impone l'obbligo di dimostrare che l'impianto realizzato «provveda ad asservire le medesime utenze»
. Questo significa che se lo split riscalda locali precedentemente non riscaldati (verande, sottotetti), l'intervento è escluso dai bonus
. Se invece riscalda locali già serviti dalla caldaia, torni al caso dell'add-on
: i due generatori coesistono nello stesso volume e, senza un sistema di controllo intelligente asseverato che dia priorità automatica allo split spegnendo la caldaia, la quota rinnovabile (FER) dello split nei calcoli termotecnici (UNI TS 11300-2) scende a zero, impedendone l'asseverazione
.
Il blocco totale del portale ENEA: A riprova di quanto questo travaso di regole sia complesso e stia stravolgendo il nostro settore, l'ENEA ha completamente bloccato l'invio delle schede descrittive per tutti i lavori iniziati a partire dal 4 febbraio 2026 (incluso)
. Il portale è fermo da mesi proprio perché lo stesso ente pubblico deve aggiornare i sistemi informatici e chiarire come applicare all'atto pratico questi pesantissimi paletti del D.Lgs. 5/2026
. Siamo in un limbo totale in cui persino i termini di 90 giorni per l'invio della fine lavori sono stati congelati in attesa che riaprano le trasmissioni
.
Insomma, l'add-on aria-aria per edifici civili ordinari esiste nel decreto solo per essere vietato
. Finché il portale ENEA non riaprirà con le nuove linee guida applicative, purtroppo non possiamo inserire queste pratiche, ma i requisiti scritti nell'Allegato IV parlano chiarissimo
.
Re: Nuovi split
Grazie per la risposta molto precisa e puntuale, onestamente io il sistema add-on l'ho sempre pensato come 1 caldaia esistente + 1 pompa di calore per tutta la casa (vedi sistemi ibridi già assemblati). Io avrei due macchine esterne separate. E fondamentalmente io li installerei per il raffrescamento. Comunque sì, situazione intricata, però ho una risposta Enea che non fa ovviamente giurisprudenza ma non è neanche il parere del primo che passa per la strada, quindi tenderei a tenere Enea come punto di riferimentogirondone ha scritto: gio giu 18, 2026 15:49picchio70 ha scritto: mer giu 17, 2026 19:44Scusa, ma nell'art 30 del DLgs 5/2026 non trovo restrizioni per le pompe di calore per nuova installazione (a integrazione di un riscaldamento tradizionale come nel mio caso) rispetto alla sostituzione completa con dismissione dell'impianto esistente (come definito invece per le biomasse): cosa mi sono perso? Graziegirondone ha scritto: ven giu 05, 2026 22:30 non più
https://enricorovere.it/portale-enea-bl ... gs-5-2026/
Allora, ovviamente una risposta non del tutto farina del mio sacco.
Siamo al 18 giugno e il portale NEA è bloccato per lavori iniziati dopo il 4 febbraio senza ancora risposte quindi mi aspetto che arriveranno delle risposte chissà quando in questo momento purtroppo non si possono dare risposte certe ai clienti.
Però prova a leggere questo. Lo scopriremo solo vivendo.Anche solo sul discorso delle utenze sono molto curioso di vedere cosa combineranno dopo ciò che è successo negli anni con il GSE.
Guarda, capisco perfettamente il tuo dubbio, perché a una prima lettura del D.Lgs. 5/2026 può sembrare che per le pompe di calore non ci siano vincoli espliciti sulla nuova installazione rispetto alla sostituzione obbligatoria prevista per le biomasse
. In realtà, però, ti stai perdendo un inquadramento normativo fondamentale che blocca sul nascere questa operazione per le detrazioni fiscali (Ecobonus, Bonus Casa, ecc.)
.
Ecco i tre motivi tecnici e legali per cui non puoi detrarre quel monosplit:
La trappola dei sistemi «add-on» (Punto 7.2): Nel momento in cui installi una nuova pompa di calore aria-aria (lo split) mantenendo attiva la caldaia a gas esistente, l'intervento non è libero, ma viene classificato dal decreto come Pompa di calore «add on» (regolata dall'Allegato IV, Sezione B, Punto 7.2 del D.Lgs. 199/2021, come modificato dal D.Lgs. 5/2026)
. La norma stabilisce che per accedere alle detrazioni:
La caldaia preesistente non deve avere più di 5 anni
.
La pompa di calore add-on deve essere esclusivamente aria-acqua o acqua-acqua
.
La tecnologia aria-aria (lo split) è ammessa come add-on esclusivamente se l'edificio è soggetto a vincoli architettonici
. Se la casa non è vincolata e la caldaia ha più di 5 anni, lo split non è detraibile
.
Il vincolo delle «medesime utenze» (Punto 2): Anche se provassi a sostenere che lo split non è un add-on ma un impianto autonomo a sé stante, ti scontreresti con la regola generale sulle Pompe di calore (Punto 2 dell'Allegato IV), che impone l'obbligo di dimostrare che l'impianto realizzato «provveda ad asservire le medesime utenze»
. Questo significa che se lo split riscalda locali precedentemente non riscaldati (verande, sottotetti), l'intervento è escluso dai bonus
. Se invece riscalda locali già serviti dalla caldaia, torni al caso dell'add-on
: i due generatori coesistono nello stesso volume e, senza un sistema di controllo intelligente asseverato che dia priorità automatica allo split spegnendo la caldaia, la quota rinnovabile (FER) dello split nei calcoli termotecnici (UNI TS 11300-2) scende a zero, impedendone l'asseverazione
.
Il blocco totale del portale ENEA: A riprova di quanto questo travaso di regole sia complesso e stia stravolgendo il nostro settore, l'ENEA ha completamente bloccato l'invio delle schede descrittive per tutti i lavori iniziati a partire dal 4 febbraio 2026 (incluso)
. Il portale è fermo da mesi proprio perché lo stesso ente pubblico deve aggiornare i sistemi informatici e chiarire come applicare all'atto pratico questi pesantissimi paletti del D.Lgs. 5/2026
. Siamo in un limbo totale in cui persino i termini di 90 giorni per l'invio della fine lavori sono stati congelati in attesa che riaprano le trasmissioni
.
Insomma, l'add-on aria-aria per edifici civili ordinari esiste nel decreto solo per essere vietato
. Finché il portale ENEA non riaprirà con le nuove linee guida applicative, purtroppo non possiamo inserire queste pratiche, ma i requisiti scritti nell'Allegato IV parlano chiarissimo
.
Re: Nuovi split
Ho buttato l'occhio sul portale ENEA che hanno riaperto.
Nel caso di una nuova installazione di un multi-split mi pare rimanga la possibilità di fare la pratica ENEA in Bonus Casa in quanto nel menu a tendina del generatore sostituito c'è ancora l'opzione "nessuno"
Ho capito bene?
Nel caso di una nuova installazione di un multi-split mi pare rimanga la possibilità di fare la pratica ENEA in Bonus Casa in quanto nel menu a tendina del generatore sostituito c'è ancora l'opzione "nessuno"
Ho capito bene?
Re: Nuovi split
Anch'io ho notato la stessa cosa, e conferma quanto rispostomi in una mail a specifico quesito una decina di giorni faSeamew ha scritto: mar giu 30, 2026 17:42 Ho buttato l'occhio sul portale ENEA che hanno riaperto.
Nel caso di una nuova installazione di un multi-split mi pare rimanga la possibilità di fare la pratica ENEA in Bonus Casa in quanto nel menu a tendina del generatore sostituito c'è ancora l'opzione "nessuno"
Ho capito bene?![]()
Re: Nuovi split
puoi condividere la risposta di enea?picchio70 ha scritto: mar giu 30, 2026 18:45Anch'io ho notato la stessa cosa, e conferma quanto rispostomi in una mail a specifico quesito una decina di giorni faSeamew ha scritto: mar giu 30, 2026 17:42 Ho buttato l'occhio sul portale ENEA che hanno riaperto.
Nel caso di una nuova installazione di un multi-split mi pare rimanga la possibilità di fare la pratica ENEA in Bonus Casa in quanto nel menu a tendina del generatore sostituito c'è ancora l'opzione "nessuno"
Ho capito bene?![]()
Re: Nuovi split
Gentile utente,ponca ha scritto: mar giu 30, 2026 19:08puoi condividere la risposta di enea?picchio70 ha scritto: mar giu 30, 2026 18:45Anch'io ho notato la stessa cosa, e conferma quanto rispostomi in una mail a specifico quesito una decina di giorni faSeamew ha scritto: mar giu 30, 2026 17:42 Ho buttato l'occhio sul portale ENEA che hanno riaperto.
Nel caso di una nuova installazione di un multi-split mi pare rimanga la possibilità di fare la pratica ENEA in Bonus Casa in quanto nel menu a tendina del generatore sostituito c'è ancora l'opzione "nessuno"
Ho capito bene?![]()
Per le pompe di calore il D.Lgs.5 introduce poche variazioni rispetto alla normativa esistente. Le stesse devono solo essere conformi alla normativa europea ecodesign, quindi di fatto sono automaticamente ammesse a detrazione se commerciabili. In caso di ecobonus il decreto non fa decadere il decreto requisiti tecnici 06/08/2020, per cui i requisiti in esso presenti continuano ad essere tuttora validi.
Nessuna modifica invece relativamente alla detraibilità fiscale per l'installazione di nuovi impianti senza sostituzione per il bonus casa.
Re: Nuovi split
graziepicchio70 ha scritto: mer lug 01, 2026 09:36Gentile utente,
Per le pompe di calore il D.Lgs.5 introduce poche variazioni rispetto alla normativa esistente. Le stesse devono solo essere conformi alla normativa europea ecodesign, quindi di fatto sono automaticamente ammesse a detrazione se commerciabili. In caso di ecobonus il decreto non fa decadere il decreto requisiti tecnici 06/08/2020, per cui i requisiti in esso presenti continuano ad essere tuttora validi.
Nessuna modifica invece relativamente alla detraibilità fiscale per l'installazione di nuovi impianti senza sostituzione per il bonus casa.
Re: Nuovi split
Hai scritto in assistenza, Enea?picchio70 ha scritto: mer lug 01, 2026 09:36Gentile utente,
Per le pompe di calore il D.Lgs.5 introduce poche variazioni rispetto alla normativa esistente. Le stesse devono solo essere conformi alla normativa europea ecodesign, quindi di fatto sono automaticamente ammesse a detrazione se commerciabili. In caso di ecobonus il decreto non fa decadere il decreto requisiti tecnici 06/08/2020, per cui i requisiti in esso presenti continuano ad essere tuttora validi.
Nessuna modifica invece relativamente alla detraibilità fiscale per l'installazione di nuovi impianti senza sostituzione per il bonus casa.
Potresti per cortesia riportare la domanda e la risposta?
https://enricorovere.it/ecobonus-bonus- ... to-5-2026/
Re: Nuovi split
La risposta è quella sopra riportatagirondone ha scritto: mer lug 01, 2026 10:34Hai scritto in assistenza, Enea?picchio70 ha scritto: mer lug 01, 2026 09:36Gentile utente,
Per le pompe di calore il D.Lgs.5 introduce poche variazioni rispetto alla normativa esistente. Le stesse devono solo essere conformi alla normativa europea ecodesign, quindi di fatto sono automaticamente ammesse a detrazione se commerciabili. In caso di ecobonus il decreto non fa decadere il decreto requisiti tecnici 06/08/2020, per cui i requisiti in esso presenti continuano ad essere tuttora validi.
Nessuna modifica invece relativamente alla detraibilità fiscale per l'installazione di nuovi impianti senza sostituzione per il bonus casa.
Potresti per cortesia riportare la domanda e la risposta?
https://enricorovere.it/ecobonus-bonus- ... to-5-2026/
La domanda era:
Buonasera, alla luce del D.Lgs. 5/2026, volevo cortesemente sapere se è possibile portare in detrazione BonusCasa un nuovo impianto in pompa di calore (caldo/freddo) con split che integra l'impianto a radiatori tradizionale esistente con caldaia a condensazione che viene mantenuto. Grazie
Re: Nuovi split
grazie
hai scrittto alla mail che c'è sul sito enea?
visto che la chat devono ancora aggiornarla al 5/2026
hai scrittto alla mail che c'è sul sito enea?
visto che la chat devono ancora aggiornarla al 5/2026
Re: Nuovi split
Vi chiedo gentilmente un Vostro parere:
unità immobiliare in centro storico con caldaia e radiatori, viene ristrutturata e vengono create n°2 unità abitative; in quella più grande è stata mantenuta la caldaia esistente e i radiatori mentre nella seconda unità abitativa (bilocale) è stato dismesso il gas, eliminato i radiatori e chiuse le relative nicchie. Nel bilocale è stata installata una pdc aria-aria che funge sia da riscaldamento che raffrescamento.
Secondo Voi è possibile portare in detrazione questa “nuova” installazione con BonusCasa?
Grazie.
unità immobiliare in centro storico con caldaia e radiatori, viene ristrutturata e vengono create n°2 unità abitative; in quella più grande è stata mantenuta la caldaia esistente e i radiatori mentre nella seconda unità abitativa (bilocale) è stato dismesso il gas, eliminato i radiatori e chiuse le relative nicchie. Nel bilocale è stata installata una pdc aria-aria che funge sia da riscaldamento che raffrescamento.
Secondo Voi è possibile portare in detrazione questa “nuova” installazione con BonusCasa?
Grazie.
Re: Nuovi split
Si, a mio parere ovviamentecleric ha scritto: mer lug 01, 2026 16:17 Vi chiedo gentilmente un Vostro parere:
unità immobiliare in centro storico con caldaia e radiatori, viene ristrutturata e vengono create n°2 unità abitative; in quella più grande è stata mantenuta la caldaia esistente e i radiatori mentre nella seconda unità abitativa (bilocale) è stato dismesso il gas, eliminato i radiatori e chiuse le relative nicchie. Nel bilocale è stata installata una pdc aria-aria che funge sia da riscaldamento che raffrescamento.
Secondo Voi è possibile portare in detrazione questa “nuova” installazione con BonusCasa?
Grazie.
Sia perchè hainuna scia quindi rientri come ms o ristrutturazione
Sia come intervento bonus casa finalizzato al rispsrmio energetico
Re: Nuovi split
Ringrazio,
ho inviato il quesito anche via @ all'Enea; appena mi rispondono
Vi inoltro la risposta.
Saluti.
ho inviato il quesito anche via @ all'Enea; appena mi rispondono
Vi inoltro la risposta.
Saluti.
Re: Nuovi split
Gentile utente,
in caso di nuova installazione o sostituzione di una pompa di calore per la climatizzazione degli ambienti, o di scaldacqua a pompa di calore, è possibile beneficiare del bonus casa, nella misura del 50%, se l'intervento è eseguito su una unità immobiliare a destinazione d'uso residenziale che sia abitazione principale, e nella misura del 36% negli altri casi.
Per poter beneficiare del bonus casa, se i lavori sono iniziati a partire dal 13 Giugno 2022 fino al 3 Febbraio 2026, le pompe di calore devono rispettare i requisiti tecnici di cui all'All. IV del D.Lgs. RED II n. 199 del 08.11.2021, pubblicato in G.U. serie generale n. 285 – supplemento ordinario n. 42/2021 il 30/11/2021.
Se i lavori sono iniziati a partire dal 4 Febbraio 2026, le pompe di calore devono rispettare i requisiti tecnici di cui all’Art. 30 del D.Lgs. 9 gennaio 2026, n. 5, pubblicato in G.U. Serie Generale n.15 del 20-01-2026.
Invece, in caso di sostituzione, integrale o parziale di un impianto di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza, oppure in caso di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria, è possibile beneficiare dell'ecobonus (comma 347 della legge istitutiva del beneficio fiscale 296/2006), nella misura del 50%, se l'intervento è eseguito su una unità immobiliare a destinazione d'uso residenziale che sia abitazione principale, e nella misura del 36% negli altri casi.
Per poter beneficiare dell'ecobonus, è necessario rispettare rigorosamente i requisiti (documentali e tecnici) descritti nel relativo vademecum dell'ENEA (vademecum in aggiornamento):
https://www.efficienzaenergetica.enea.i ... alore.html
Se ha bisogno di ulteriori chiarimenti sull'ecobonus, potrà rivolgersi al servizio di consulenza normativo/procedurale attraverso i relativi collegamenti indicati al seguente:
https://www.efficienzaenergetica.enea.i ... tatti.html
Pertanto, deve essere scelto il corretto beneficio fiscale e successivamente va effettuato il pagamento a mezzo bonifico bancario per detrazioni fiscali, che va fatto ai sensi:
a) dell’art. 16 bis del DPR 917/86 per gli interventi che accedono alle detrazioni fiscali del 50% previste per le ristrutturazioni edilizie;
b) della legge 296/2006 per gli interventi che accedono all’ecobonus.
Al termine dei lavori, deve essere compilata la corrispondente modulistica sul portale ENEA delle detrazioni fiscali:
https://bonusfiscali.enea.it/
selezionando il corretto collegamento relativo al tipo di beneficio fiscale scelto e all'anno di conclusione dei lavori.
La scheda da compilare è comunque sempre quella relativa alle pompe di calore. In caso di nuova installazione (beneficio fiscale bonus casa), come tipo di generatore sostituito deve essere selezionato, dal menu a tendina, "Nessuno".
Il termine per la presentazione della dichiarazione decorre 90 giorni dopo la conclusione dei lavori (intesa come data del collaudo delle opere, del certificato di fine dei lavori o della dichiarazione di conformità).
in caso di nuova installazione o sostituzione di una pompa di calore per la climatizzazione degli ambienti, o di scaldacqua a pompa di calore, è possibile beneficiare del bonus casa, nella misura del 50%, se l'intervento è eseguito su una unità immobiliare a destinazione d'uso residenziale che sia abitazione principale, e nella misura del 36% negli altri casi.
Per poter beneficiare del bonus casa, se i lavori sono iniziati a partire dal 13 Giugno 2022 fino al 3 Febbraio 2026, le pompe di calore devono rispettare i requisiti tecnici di cui all'All. IV del D.Lgs. RED II n. 199 del 08.11.2021, pubblicato in G.U. serie generale n. 285 – supplemento ordinario n. 42/2021 il 30/11/2021.
Se i lavori sono iniziati a partire dal 4 Febbraio 2026, le pompe di calore devono rispettare i requisiti tecnici di cui all’Art. 30 del D.Lgs. 9 gennaio 2026, n. 5, pubblicato in G.U. Serie Generale n.15 del 20-01-2026.
Invece, in caso di sostituzione, integrale o parziale di un impianto di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza, oppure in caso di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria, è possibile beneficiare dell'ecobonus (comma 347 della legge istitutiva del beneficio fiscale 296/2006), nella misura del 50%, se l'intervento è eseguito su una unità immobiliare a destinazione d'uso residenziale che sia abitazione principale, e nella misura del 36% negli altri casi.
Per poter beneficiare dell'ecobonus, è necessario rispettare rigorosamente i requisiti (documentali e tecnici) descritti nel relativo vademecum dell'ENEA (vademecum in aggiornamento):
https://www.efficienzaenergetica.enea.i ... alore.html
Se ha bisogno di ulteriori chiarimenti sull'ecobonus, potrà rivolgersi al servizio di consulenza normativo/procedurale attraverso i relativi collegamenti indicati al seguente:
https://www.efficienzaenergetica.enea.i ... tatti.html
Pertanto, deve essere scelto il corretto beneficio fiscale e successivamente va effettuato il pagamento a mezzo bonifico bancario per detrazioni fiscali, che va fatto ai sensi:
a) dell’art. 16 bis del DPR 917/86 per gli interventi che accedono alle detrazioni fiscali del 50% previste per le ristrutturazioni edilizie;
b) della legge 296/2006 per gli interventi che accedono all’ecobonus.
Al termine dei lavori, deve essere compilata la corrispondente modulistica sul portale ENEA delle detrazioni fiscali:
https://bonusfiscali.enea.it/
selezionando il corretto collegamento relativo al tipo di beneficio fiscale scelto e all'anno di conclusione dei lavori.
La scheda da compilare è comunque sempre quella relativa alle pompe di calore. In caso di nuova installazione (beneficio fiscale bonus casa), come tipo di generatore sostituito deve essere selezionato, dal menu a tendina, "Nessuno".
Il termine per la presentazione della dichiarazione decorre 90 giorni dopo la conclusione dei lavori (intesa come data del collaudo delle opere, del certificato di fine dei lavori o della dichiarazione di conformità).
Re: Nuovi split
mi metti anche il quesisto per favore?cleric ha scritto: mer lug 01, 2026 16:34 Gentile utente,
in caso di nuova installazione o sostituzione di una pompa di calore per la climatizzazione degli ambienti, o di scaldacqua a pompa di calore, è possibile beneficiare del bonus casa, nella misura del 50%, se l'intervento è eseguito su una unità immobiliare a destinazione d'uso residenziale che sia abitazione principale, e nella misura del 36% negli altri casi.
Per poter beneficiare del bonus casa, se i lavori sono iniziati a partire dal 13 Giugno 2022 fino al 3 Febbraio 2026, le pompe di calore devono rispettare i requisiti tecnici di cui all'All. IV del D.Lgs. RED II n. 199 del 08.11.2021, pubblicato in G.U. serie generale n. 285 – supplemento ordinario n. 42/2021 il 30/11/2021.
Se i lavori sono iniziati a partire dal 4 Febbraio 2026, le pompe di calore devono rispettare i requisiti tecnici di cui all’Art. 30 del D.Lgs. 9 gennaio 2026, n. 5, pubblicato in G.U. Serie Generale n.15 del 20-01-2026.
Invece, in caso di sostituzione, integrale o parziale di un impianto di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza, oppure in caso di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria, è possibile beneficiare dell'ecobonus (comma 347 della legge istitutiva del beneficio fiscale 296/2006), nella misura del 50%, se l'intervento è eseguito su una unità immobiliare a destinazione d'uso residenziale che sia abitazione principale, e nella misura del 36% negli altri casi.
Per poter beneficiare dell'ecobonus, è necessario rispettare rigorosamente i requisiti (documentali e tecnici) descritti nel relativo vademecum dell'ENEA (vademecum in aggiornamento):
https://www.efficienzaenergetica.enea.i ... alore.html
Se ha bisogno di ulteriori chiarimenti sull'ecobonus, potrà rivolgersi al servizio di consulenza normativo/procedurale attraverso i relativi collegamenti indicati al seguente:
https://www.efficienzaenergetica.enea.i ... tatti.html
Pertanto, deve essere scelto il corretto beneficio fiscale e successivamente va effettuato il pagamento a mezzo bonifico bancario per detrazioni fiscali, che va fatto ai sensi:
a) dell’art. 16 bis del DPR 917/86 per gli interventi che accedono alle detrazioni fiscali del 50% previste per le ristrutturazioni edilizie;
b) della legge 296/2006 per gli interventi che accedono all’ecobonus.
Al termine dei lavori, deve essere compilata la corrispondente modulistica sul portale ENEA delle detrazioni fiscali:
https://bonusfiscali.enea.it/
selezionando il corretto collegamento relativo al tipo di beneficio fiscale scelto e all'anno di conclusione dei lavori.
La scheda da compilare è comunque sempre quella relativa alle pompe di calore. In caso di nuova installazione (beneficio fiscale bonus casa), come tipo di generatore sostituito deve essere selezionato, dal menu a tendina, "Nessuno".
Il termine per la presentazione della dichiarazione decorre 90 giorni dopo la conclusione dei lavori (intesa come data del collaudo delle opere, del certificato di fine dei lavori o della dichiarazione di conformità).
ahahah rimandano a vademecum del 2021
Re: Nuovi split
Vi chiedo gentilmente un Vostro parere alla luce del D.Lgs. 5/2026:
unità immobiliare in centro storico con caldaia e radiatori, viene ristrutturata e vengono create n°2 unità abitative; in quella più grande è stata mantenuta la caldaia esistente e i radiatori mentre nella seconda unità abitativa (bilocale) è stato dismesso il gas, eliminato i radiatori e chiuse le relative nicchie. Nel bilocale è stata installata una pdc aria-aria che funge sia da riscaldamento che raffrescamento. Secondo Voi è possibile portare in detrazione questa “nuova” installazione con BonusCasa? Ringrazio e saluto
unità immobiliare in centro storico con caldaia e radiatori, viene ristrutturata e vengono create n°2 unità abitative; in quella più grande è stata mantenuta la caldaia esistente e i radiatori mentre nella seconda unità abitativa (bilocale) è stato dismesso il gas, eliminato i radiatori e chiuse le relative nicchie. Nel bilocale è stata installata una pdc aria-aria che funge sia da riscaldamento che raffrescamento. Secondo Voi è possibile portare in detrazione questa “nuova” installazione con BonusCasa? Ringrazio e saluto
Re: Nuovi split
graziecleric ha scritto: mer lug 01, 2026 17:19 Vi chiedo gentilmente un Vostro parere alla luce del D.Lgs. 5/2026:
unità immobiliare in centro storico con caldaia e radiatori, viene ristrutturata e vengono create n°2 unità abitative; in quella più grande è stata mantenuta la caldaia esistente e i radiatori mentre nella seconda unità abitativa (bilocale) è stato dismesso il gas, eliminato i radiatori e chiuse le relative nicchie. Nel bilocale è stata installata una pdc aria-aria che funge sia da riscaldamento che raffrescamento. Secondo Voi è possibile portare in detrazione questa “nuova” installazione con BonusCasa? Ringrazio e saluto
le utilizzo per aggiornare il mi articolo