Buongiorno
Sto effettuando una valutazione rischio incendio per un ufficio di piccole dimensioni, 5 dipendenti in 150 mq. L’ufficio è ubicato al piano quinto, nel resto del complesso sono presenti sempre altri piccoli uffici.
Oltre che avere delle problematiche con l’esodo poiché è presente un'unica via di esodo costituita da un blocco scale che fisicamente è separato e aperto (non può essere considerata scala esterna come definita dal codice) mi determina una lunghezza di corridoio cieco di circa 70 metri (20 m percorso interno ufficio + 50 m scale sino a luogo sicuro). Oltre a questa problematica a cui non trovo soluzione fattibile, il dubbio che mi sorge è dovuto dal fatto che tutte le attività non sono obbligate a redigere il piano di emergenza poiche sotto i 10 dipendenti, esiste un passo della normativa che impone la redazione di un piano di emergenza coordinato delle emergenza per le aree in comune (scale con presenza di ascensori, vie di esodo) dove elencare le procedure in caso di incendio, come comportarsi nei confronti degli altri occupanti del complesso in caso di incendio all’interno della propria attività?
Grazie, per gli eventuali consigli
Valutazione rischio incendio ufficio
Moderatore: Edilclima
Re: Valutazione rischio incendio ufficio
In quanto non puoi applicare il minicodice per la questione dell'esodo, puoi riferirti al punto S.4.5.13 del codice.
Re: Valutazione rischio incendio ufficio
Non risponde pienamente alla tua domanda maballelli ha scritto: lun giu 29, 2026 12:24 Oltre a questa problematica a cui non trovo soluzione fattibile, il dubbio che mi sorge è dovuto dal fatto che tutte le attività non sono obbligate a redigere il piano di emergenza poiche sotto i 10 dipendenti, esiste un passo della normativa che impone la redazione di un piano di emergenza coordinato delle emergenza per le aree in comune (scale con presenza di ascensori, vie di esodo) dove elencare le procedure in caso di incendio, come comportarsi nei confronti degli altri occupanti del complesso in caso di incendio all’interno della propria attività?
Grazie, per gli eventuali consigli
4 Misure semplificate per la gestione dell’emergenza
1. Per gli esercizi aperti al pubblico ove sono occupati meno di 10 lavoratori e caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, ad esclusione di quelli inseriti in attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e in edifici complessi caratterizzati da presenza di affollamento, il datore di lavoro può predisporre misure semplificate per la gestione dell’emergenza, costituite dalla planimetria prevista dal punto 2.2, numero 3) e da indicazioni schematiche contenenti tutti gli elementi previsti dai punti 2.2, numeri 1 e 2.
Nel tuo caso non sono presenti >50 persone, ma per analogia guarderei le misure semplificate per la gestione dell'emergenza.
Re: Valutazione rischio incendio ufficio
Supponendo che sia stato valutato che l'edificio non rientra neanche nell'attività 73, come immagino, o nell'attività 77, questo per me non esime il condominio o la proprietà a non fare alcuna valutazione del rischio incendio delle parti comuni. Così come accade anche in tutte le attività non soggette che sono luogo di lavoro.
Se affitti degli spazi come uffici e quindi come luogo di lavoro, in più ci ci sono delle parti comuni di tali aree, è la proprietà o il condominio che dovrebbe fare la valutazione del rischio incendio di tali spazi.
Tale valutazione dovrebbe almeno dare delle impostazioni base sulla normativa applicata e per la gestione dell'emergenza dell'edificio.
Ovviamente sto parlando di fantascienza, soprattutto se non è un'attività soggetta.
Le considerazioni in ogni caso occorrerebbe farle prima di decidere di entrare in un edificio, non dopo. Capisco la difficoltà, si viene chiamati sempre quando ormai il cliente è già dentro.
Per l'esodo potresti genericamente applicare il Codice, considerando Rvita A1 e 70 m tenuto conto che però ci sarebbero tutte il resto della strategia da incastrare e non tutti gli altri spazi ti appartengono in quanto sono comuni.
Se affitti degli spazi come uffici e quindi come luogo di lavoro, in più ci ci sono delle parti comuni di tali aree, è la proprietà o il condominio che dovrebbe fare la valutazione del rischio incendio di tali spazi.
Tale valutazione dovrebbe almeno dare delle impostazioni base sulla normativa applicata e per la gestione dell'emergenza dell'edificio.
Ovviamente sto parlando di fantascienza, soprattutto se non è un'attività soggetta.
Le considerazioni in ogni caso occorrerebbe farle prima di decidere di entrare in un edificio, non dopo. Capisco la difficoltà, si viene chiamati sempre quando ormai il cliente è già dentro.
Per l'esodo potresti genericamente applicare il Codice, considerando Rvita A1 e 70 m tenuto conto che però ci sarebbero tutte il resto della strategia da incastrare e non tutti gli altri spazi ti appartengono in quanto sono comuni.
Re: Valutazione rischio incendio ufficio
Tra l'altro il massimo corridoio cieco è sempre 45 m, non sarebbe in ogni caso possibile con una scala.
Re: Valutazione rischio incendio ufficio
Grazie a tutti per le opinioni.
L'uffico si trova in una palazzina isolata con corpo scala separato da esso composto da due ascensori e dotato anche di impianto idranti (i vari piani sono collegati ad esso con delle passerrelle, infatti il corpo scala rimane aperto verso l'esterno in alcune porzioni, quindi risulta aerato) ma non ha le caratteristiche di scala esterna. Non capisco come è stato possibile realizzare una soluzione del genere, probabilmente al tempo non vi era normativa che imponeva dei vincoli.
Purtroppo anche considerando eventualmente l'attività con Rvita A1 ho un corridoio cieco e posso arrivare a 45 m, a questo problema è difficile trovare una soluzione che sia fattibile, rimarrà come problematica messa in evidenza nella valutazione.
Inoltre dovendo applicare per intero il Codice , quando vado a trattare il capitolo S.5 "Gestione della sicurezza antincendio" devo attribuire il livello di prestazione I, il quale prevede la stesura del piano di emergenza e nomina delle varie figure. Quindi, penso che anche se sotto i 10 dipendenti l'attività dovrà dotarsi di piano di emergenza, oppure prevale il numero di dipendenti?
L'uffico si trova in una palazzina isolata con corpo scala separato da esso composto da due ascensori e dotato anche di impianto idranti (i vari piani sono collegati ad esso con delle passerrelle, infatti il corpo scala rimane aperto verso l'esterno in alcune porzioni, quindi risulta aerato) ma non ha le caratteristiche di scala esterna. Non capisco come è stato possibile realizzare una soluzione del genere, probabilmente al tempo non vi era normativa che imponeva dei vincoli.
Purtroppo anche considerando eventualmente l'attività con Rvita A1 ho un corridoio cieco e posso arrivare a 45 m, a questo problema è difficile trovare una soluzione che sia fattibile, rimarrà come problematica messa in evidenza nella valutazione.
Inoltre dovendo applicare per intero il Codice , quando vado a trattare il capitolo S.5 "Gestione della sicurezza antincendio" devo attribuire il livello di prestazione I, il quale prevede la stesura del piano di emergenza e nomina delle varie figure. Quindi, penso che anche se sotto i 10 dipendenti l'attività dovrà dotarsi di piano di emergenza, oppure prevale il numero di dipendenti?
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ing.caruso
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Re: Valutazione rischio incendio ufficio
Il codice ammette comunque "Soluzioni alternative" qualora non sia possibile andare di via prescrittiva con l'esodo.
Ora, dato che l'attività non è soggetta e il nr. di occupanti è comunque veramente ridotto, credo si possa fare una valutazione specifica dove magari, inserendo delle misure compensative ad hoc, si possa dimostrare ugualmente un "buon esodo" degli occupanti in tempi ragionevoli. Hai comunque stato di veglia, familiarità, etc...
Quantomeno come spunto per partire. Dai un'occhiata alla tabella S.4.3 del Codice e vedi magari se riesci a garantire/dimostrare buona parte di quanto vedi in tabella. Il basso affollamento con scarse possibilità di ingorghi gioca molto a favore in alcuni punti li menzionati.
Ora, dato che l'attività non è soggetta e il nr. di occupanti è comunque veramente ridotto, credo si possa fare una valutazione specifica dove magari, inserendo delle misure compensative ad hoc, si possa dimostrare ugualmente un "buon esodo" degli occupanti in tempi ragionevoli. Hai comunque stato di veglia, familiarità, etc...
Quantomeno come spunto per partire. Dai un'occhiata alla tabella S.4.3 del Codice e vedi magari se riesci a garantire/dimostrare buona parte di quanto vedi in tabella. Il basso affollamento con scarse possibilità di ingorghi gioca molto a favore in alcuni punti li menzionati.
Re: Valutazione rischio incendio ufficio
Grazie, in effetti potrei sfruttare qualche punto delle soluzioni alternative. Per quanto riguarda il piano di emergenza secondo voi, applicando il Codice per la valutazione è attribuendo un livello di prestazione I per il capitolo S5, è obbligatoria la stesura del piano di emergenza anche se sotto 10 dipendenti?