Buonasera.
Palestra classificata come attività 65. Il funzionario con cui ho parlato qualche giorno fa mi ha confermato che il Codice non è applicabile ed è obbligatorio ricorrere all'art. 20 del DM 18/03/1996.
Il DM parla di lunghezza delle vie di esodo inferiore a 40 m. Riprendendo le definizioni del DM del 1983 per lunghezza si intende la distanza "fino a luogo sicuro". Il luogo sicuro è, sempre per il DM del 1983, "uno spazio scoperto o compartimento antincendio separato da altri compartimenti da filtri fumo". Fin qui, nessun dubbio.
Nel disegno sotto riportato, dalla palestra percorro una scala-filtro a servizio anche di un albergo (progettato con RTO+RTV) e raggiungo l'esterno dell'edificio su spazio scoperto con una distanza inferiore a 40 m. Il filtro fumi l'ho installato solo a questo piano, quindi la scala non è a prova di fumo nella sua interezza. Secondo voi è corretto?
Altra domanda: se la palestra non è soggetta, ma è un'area dell'albergo, secondo voi la posso trattare come un compartimento dell'albergo (area TB, sotto le 100 p) o devo sempre applicare l'art. 20? Nel DM 12/04/2019 nello specchietto riassuntivo era riportato che per attività non soggette è possibile applicare il Codice. Vi è mai capitato?
Uscita palestra
Moderatore: Edilclima
- weareblind
- Messaggi: 4243
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: Uscita palestra
È una TB dell'albergo, già capitato. Mi sembra anche un servizio abbastanza comune alla clientela.
Re: Uscita palestra
Attenzione che il D.M. 18.03.1996 definisce le "vie d'uscita".
Inoltre non usa come termine "distanza", ma lunghezza massima delle vie d'uscita.
Certo se inferiore a 100 occupanti la si può trattare come area TB.
Inoltre non usa come termine "distanza", ma lunghezza massima delle vie d'uscita.
Certo se inferiore a 100 occupanti la si può trattare come area TB.