DLgs 9 gennaio 2026, n.5 rinnovabili dem ricostruzione

Obblighi legislativi, tipologie, prodotti

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L'Enzo
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DLgs 9 gennaio 2026, n.5 rinnovabili dem ricostruzione

Messaggio da L'Enzo »

leggendo la nuova guida Anit per quanto in oggetto, ottima come sempre , vedo che per la demolizione e ricostruzione dal 3 agosto 2026 non è piu' obbligatoria la quota fer termica ed elettrica!

A me pare una svista normativa oppure non ne colgo il significato.
Ronin
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Re: DLgs 9 gennaio 2026, n.5 rinnovabili dem ricostruzione

Messaggio da Ronin »

come fai a demo-ricostruire senza andare in primo livello (quota FER 40%) lo sanno solo loro :shock:
lbasa
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Re: DLgs 9 gennaio 2026, n.5 rinnovabili dem ricostruzione

Messaggio da lbasa »

Nel caso guida ANIT: è stata una scelta di formattazione della tabella che privilegiasse le originali definizioni degli ambiti nei testi normativi, prima e dopo; la logica della guida mantiene ovvio che una demolizione e ricostruzione inquadrata in pratica edilizia quale 1°livello rientra negli obblighi FER.

Nel caso della battuta sull'assurdità della cosa: la demolizione e ricostruzione è inquadrata anche come altro da ciò che immaginiamo d'istinto (nuova costruzione o ristrutturazione importante 1° livello); il primo esempio ci capitò nella seconda serie di FAQ del Ministero (2016) a commento dei requisiti minimi 2015; la prima FAQ era questa:

"Gli obblighi sulle rinnovabili del d.lgs. 28/11 si applicano anche nel caso di demolizioni e ricostruzioni non integrali?"
(la risposta è stata "No, a meno che non si ricada in uno dei casi previsti dal d.lgs. 28 - nuovi edifici o edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti")

Cos'è una demo-ricostruzione non integrale? Chi era a interessarsi di una demo-ricostruzione non integrale? Boh, forse chi si riferisce agli interventi su porzioni di edificio, come demo-ricostruzione di un tetto, di una soletta o di una soffitta, e questi sono interventi di adeguamento anche solo strutturale.
L'Enzo
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Re: DLgs 9 gennaio 2026, n.5 rinnovabili dem ricostruzione

Messaggio da L'Enzo »

Ilbasa sinceramente non comprendo il tuo commento.

Da sempre 1 livello è una cosa, demolizione e costruzione un altra.

Sottintendere che ORA demo ricostruzione, è un PRIMO livello e Non UN NUOVO , mi pare pericoloso se non addirittura peggio
Ronin
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Re: DLgs 9 gennaio 2026, n.5 rinnovabili dem ricostruzione

Messaggio da Ronin »

che la demo-ricostruzione non sia più nuova costruzione, ma ristrutturazione lo ritenevo assodato dall'ultima modifica del TU edilizia.
vediamo se archspf viene a darci una mano.
lbasa
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Re: DLgs 9 gennaio 2026, n.5 rinnovabili dem ricostruzione

Messaggio da lbasa »

Enzo, non avere fretta nel considerare quale unica la nostra immagine istintiva di demolizione; art. 3, cm 1, lett. d del Testo Unico:
https://www.brocardi.it/testo-unico-edi ... /art3.html
L'Enzo
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Re: DLgs 9 gennaio 2026, n.5 rinnovabili dem ricostruzione

Messaggio da L'Enzo »

È no, no.
Le so bene le definizioni del testo unico, URBANISTICHE.
per i bonus su quel articolo 3 ci abbiamo lavorato per tre anni.

Però abbiamo sempre detto che le definizioni ENERGETICHE , Dm 2015 ora aggiornato, D.28/2011 ora aggiornato , ecc.. sono diverse dalle urbanistiche ,
ora invece le mischiamo.
Perplesso
lbasa
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Re: DLgs 9 gennaio 2026, n.5 rinnovabili dem ricostruzione

Messaggio da lbasa »

Con calma, vediamo di seguire il legislatore:
E' partito con il DLgs 28/2011 che includeva "questa" definizione di "demo-ricostruzione" - art.2:
m) «edificio sottoposto a ristrutturazione rilevante»: edificio che ricade in una delle seguenti categorie:
i) edificio esistente avente superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, soggetto a ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro;
ii) edificio esistente soggetto a demolizione e ricostruzione anche in manutenzione straordinaria;


Il DM 2015 (ma anche il DM 2025) individua l'obbligo FER per gli edifici soggetti secondo l'art.2 del 28/11, ma il Ministero nelle FAQ 2016 dice che:
- 2.1: nel caso di demolizione e ricostruzione non integrale non si applica (e già si individua una diversa realizzazione di una demo-ricostruzione);
- 2.2: che per “integrale” si intende la totalità degli elementi dell’involucro edilizio (quindi esiste le demo-ricostruzione non integrale e ad essa non vale la copertura FER).

Il DM 2015 individuava poi le regole sulla copertura FER in base all'All. III del 28/11.

Il DLgs 199/21 ha modificato l'All. III., che iniziava così:
Il presente Allegato si applica agli edifici nuovi o sottoposti a ristrutturazioni rilevanti ai sensi del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, che rientrino nell'ambito di applicazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 ...

Il DM 2025 quindi, individua le regole sulla copertura FER in base all'All. III del 28/11 modificato dal DLgs 199/21.

Ora, il DLgs 5/2026 ha modificato l'all. III, anzi lo ha stravolto perché adesso lo chiama Sezioni A, B, C, D, E; non c'è la regola di copertura in caso di demo-ricostruzione, la Sezione A inizia con:
Il presente Allegato si applica agli edifici di nuova costruzione, agli edifici esistenti oggetto di ristrutturazioni importanti e agli edifici esistenti oggetto di interventi di ristrutturazione dell’impianto termico ...

Quindi: secondo ANIT la demo-ricostruzione (integrale) rientra nell'obbligo FER quando, secondo le regole che tu hai chiamato "urbanistiche" (in pratica, il tipo di pratica edilizia) le demo-ricostruzione è con permesso di costruire (nuova costruzione) oppure è ristrutturazione secondo l'attuale testo del TUE; e questa ristrutturazione secondo il TUE (sempre per una demo-ricostruzione integrale) è in pratica una ristrutturazione importante di livello 1 per le regole che tu chiami "energetiche" (DM 2025).
Esa
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Re: DLgs 9 gennaio 2026, n.5 rinnovabili dem ricostruzione

Messaggio da Esa »

Dibattito interessante.
Che ne pensate se qualche regolamento comunale indicasse con chiarezza l'interpretazione valida in quel Comune?
Sarebbe "fuori legge"? O fuori della sua "competenza"?
O sarebbe meglio discuterne in un forum giuridico?
marcoaroma
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Re: DLgs 9 gennaio 2026, n.5 rinnovabili dem ricostruzione

Messaggio da marcoaroma »

Ibasa, hai forse scambiato in due post la dicitura "1° livello" con "rilevante"? Oppure sono Io che non ti seguo?
L'Enzo
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Re: DLgs 9 gennaio 2026, n.5 rinnovabili dem ricostruzione

Messaggio da L'Enzo »

Quello che scrive Ibasa lo comprendo perfettamente, MA

Quello che sostengo nei commenti precedenti è che ora si stanno usando le definizioni del TUE "urbanistiche" per definire anche "l'ambito" delle definizioni Energetiche, cosa che sappiamo bene non è mai stata una diretta corrispondenza.

tanto che anche Ilbasa usa i termini "secondo Anit" ...."è in pratica..." che seppur autorevoli e stimabili dimostrano l'incertezza delle nuove disposizioni.
Ronin
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Re: DLgs 9 gennaio 2026, n.5 rinnovabili dem ricostruzione

Messaggio da Ronin »

Esa ha scritto: lun feb 16, 2026 22:52 Dibattito interessante.
Che ne pensate se qualche regolamento comunale indicasse con chiarezza l'interpretazione valida in quel Comune?
Sarebbe "fuori legge"? O fuori della sua "competenza"?
O sarebbe meglio discuterne in un forum giuridico?
nel TU edilizia è scritto espressamente che le sue definizioni prevalgono sui regolamenti edilizi comunali
lbasa
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Re: DLgs 9 gennaio 2026, n.5 rinnovabili dem ricostruzione

Messaggio da lbasa »

Allora aggiungo altro contributo.
... ora si stanno usando le definizioni del TUE "urbanistiche" per definire anche "l'ambito" delle definizioni Energetiche, cosa che sappiamo bene non è mai stata una diretta corrispondenza ...
1]
Non c'è infatti corrispondenza col TUE nella disponibilità cogente dei DM requisiti minimi (2015, 2025), cioè quando essi si occupano di disciplinare i requisiti "tecnici" per l'efficienze "energetica "; sono infatti emessi tramite Decreto Ministeriale, ne ha competenza.

Esempio: nel DM 2015 c'è l'assimilazione della demo-ricostruzione alla nuova costruzione per i requisiti "energetici":
ALLEGATO 1 - CRITERI GENERALI E REQUISITI DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE DEGLI EDIFICI
1.3 Nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, ampliamento e sopra elevazione:
1. Per edificio di nuova costruzione si intende l’edificio il cui titolo abilitativo sia stato richiesto dopo l’entrata in vigore del presente provvedimento. Sono assimilati agli edifici di nuova costruzione:
a) gli edifici sottoposti a demolizione e ricostruzione, qualunque sia il titolo abilitativo necessario;
...

Esempio: nel DM 2025 'assimilazione della demo-ricostruzione alla nuova costruzione per i requisiti "energetici" è invariata:
Stessa posizione dell suo Allegato 1, stesso art. 1.3, stessa definizione

2]
Le quote FER sono una responsabilità "politica", le quote di copertura FER non hanno una diretta affinità la valutazione tecnica, rispondono a strategie sociali; sono infatti emesse tramite Decreto Legislativo.

Esempio: nel DM 2015 la gestione della quota FER è così richiamata:
ALLEGATO 1 - CRITERI GENERALI E REQUISITI DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE DEGLI EDIFICI
33.3 Requisiti:
6. Inoltre, nei nuovi edifici e negli edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti di primo livello, il progettista ... assevera l’osservanza degli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili secondo i principi minimi e le decorrenze di cui all’Allegato 3, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
Per le FER comanda cioè il contenuto del 28/11 politico; il suo Allegato 3 all'epoca 2015 si intitolava "Obblighi per i nuovi edifici o gli edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti" e come avevo detto ieri, la demo-ricostruzione sta nella definizione di ristrutturazioni rilevanti.

Esempio: nel DM 2025 la gestione della quota FER è richiamata sempre nella stessa posizione, Allegato 1, art. 3.3, punto 6:
Nei nuovi edifici e negli edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, il progettista ... assevera l’osservanza degli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili secondo i principi minimi e le decorrenze di cui all’Allegato 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.
Qui si introduce il nuovo elemento necessario, il DLgs 199/21 che riformava l'allegato 3; il titolo del nuovo Allegato 3 cambia un pochino "Obblighi per i nuovi edifici, per gli edifici esistenti e per gli edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti"; resta costante il riferimento alle ristrutturazioni rilevanti (e quindi resta correlata la demo-ricostruzione).

Se ci venisse in mente di pensare:
al diavolo tutte queste pignolerie sul 28/11, una volta che il DM si occupa i nuova costruzione per l'efficienza energetica, e quindi una volta che vi assimila la demo-ricostruzione, allora anche per tutti gli altri obblighcoinvolti dal DMi (come la quota FER) deve valere la condizione DM sulla demo-ricostruzione!"
NO: nelle FAQ 2018 lo stesso Ministero, a domanda sulle FER:
FAQ 3.7 "In caso di ampliamento superiore al 15% del volume lordo riscaldato esistente, essendo assimilato a nuova costruzione, occorre rispettare l’obbligo di installazione FER?"
Risposta "No, gli obblighi di installazione di FER sono definiti dal D.lgs. 28/11 che li prevede solo per gli edifici di nuova costruzione e negli edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti.

3]
Se allora per le FER comanda il dispositivo dell'Allegato 3 del 28/11, e dei suoi aggiornamenti ammessi (perché sono aggiornati di altri DLgs), come dobbiamo interpretare l'aggiornamento derivante dal DLgs 5/26?
Secondo ANIT, e io concordo fino a quando il Ministero non si pronuncerà direttamente, vale "letteralmente" il testo dell'Allegato 3 in vigore, quando entrerà in vigore questa estate.
E in vigore sarà una nuova copia di Allegato 3 che cambia titolo in "Obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici", e cambia il campo di applicazione come ho citato ieri.
... Anit" .... che seppur autorevoli e stimabili dimostrano l'incertezza delle nuove disposizioni.
D'accordo, a pubblicazione recente ci stiamo confrontando sulle interpretazioni: possiamo concordare ora con la prima istituzione che si è presa la responsabilità di interpretare, oppure attendere l'interpretazione delle Software House, oppure sperare in un chiarimento efficace dal Ministero.
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Re: DLgs 9 gennaio 2026, n.5 rinnovabili dem ricostruzione

Messaggio da SuperP »

Ronin ha scritto: lun feb 16, 2026 15:40 come fai a demo-ricostruire senza andare in primo livello (quota FER 40%) lo sanno solo loro :shock:
"prima" era al 60%
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Re: DLgs 9 gennaio 2026, n.5 rinnovabili dem ricostruzione

Messaggio da SuperP »

lbasa ha scritto: lun feb 16, 2026 16:42 Cos'è una demo-ricostruzione non integrale? Chi era a interessarsi di una demo-ricostruzione non integrale? Boh, forse chi si riferisce agli interventi su porzioni di edificio, come demo-ricostruzione di un tetto, di una soletta o di una soffitta, e questi sono interventi di adeguamento anche solo strutturale.
usando il termine "integrale " implica il tutto?
se lasciavi su una parete non era integrale. Cavolata? Si.
Ultima modifica di SuperP il ven feb 20, 2026 07:30, modificato 1 volta in totale.
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Re: DLgs 9 gennaio 2026, n.5 rinnovabili dem ricostruzione

Messaggio da SuperP »

Ronin ha scritto: lun feb 16, 2026 18:10 che la demo-ricostruzione non sia più nuova costruzione, ma ristrutturazione lo ritenevo assodato dall'ultima modifica del TU edilizia.
Si, ma dal dlgs 28/11 l'inquadramento di demo ricostruzione INTEGRALE obbligava, giustamente, al rispetto dell'allegato III come nuovo
Non bisogna confondere definizione urbanistiche ed energetiche
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Re: DLgs 9 gennaio 2026, n.5 rinnovabili dem ricostruzione

Messaggio da L'Enzo »

esatto SuperP come sempre centri la questione.

Come avevo scritto anche io si tratta di definizioni diverse, il nodo è quello.
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Re: DLgs 9 gennaio 2026, n.5 rinnovabili dem ricostruzione

Messaggio da NoNickName »

Visione Urbanistica
Dal DM28/11 il concetto di demolizione e ricostruzione era rigidamente ancorato alla cosiddetta “fedele ricostruzione”.
Il DL 69/2013 apre per la prima volta ad una concezione più ampia della ristrutturazione edilizia, includendo più tipologie.
Il Decreto Semplificazioni (2020) rivoluziona il concetto, introducendo il principio che la demolizione e ricostruzione può avvenire anche con variazioni di sagoma, sedime, prospetti e caratteristiche planivolumetriche, purché venga rispettata la volumetria complessiva preesistente, salvo premialità.
In sostanza viene cristallizzato il principio della “neutralità” volumetrica e morfologica, cioè assenza di legame rigido con il vecchio edificio, ma mantenimento dell'invarianza dell'impatto urbanistico. (vedi nota)

Visione Energetica
Dal DM28/11 il concetto di demolizione e ricostruzione era equiparata a tutti gli effetti a una nuova costruzione.
Il DM minimi del 2015 stabiliva prestazioni energetiche equivalenti a una nuova costruzione, classificando l'intervento di primo o secondo livello a seconda della percentuale di involucro interessata
I DL 48/2020 e DL 73/2020 traghettano la demo-ricostruzione verso gli edifici NZEB, senza stravolgere la definizione.
DM minimi 2025 conferma che si tratti di una nuova costruzione anche in presenza di libertà morfologica urbanistica




NOTA:
La dottrina e la giurisprudenza (in particolare il Consiglio di Stato che ha più volte ripercorso l'evoluzione dell'articolo 3 del TUE), hanno dapprima ampliato e poi compresso questo concetto. Inizialmente con interpretazione stringente e poi sempre più ampia.
Ad oggi la demo-ricostruzione è delineata da:
-rispetto della volumetria preesistente;
-assenza di nuove superfici o corpi di fabbrica autonomi;
Il diritto pubblico fondato sulla uguaglianza [...]non riconosce la disuguaglianza di valore, di merito, di esperienza, cioè la fatica individuale: culminerà nel trionfo della feccia e dell'appiattimento.”
Henri Fréderic Amiel, 12 giugno 1871
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Re: DLgs 9 gennaio 2026, n.5 rinnovabili dem ricostruzione

Messaggio da lbasa »

Questa settimana, due delle maggiori SH del settore hanno pubblicato le loro prime dichiarazioni sull'argomento, in attesa dell'aggiornamento dei loro SW:
- Edilclima,
- Acca
entrambi (hanno pubblicatolo stesso giorno, è chiaro che fra loro s parlano) dichiarano che, dall'8-8-26, le quote FER per le nuove costruzioni sono ANCHE le quote FER per tutti gli interventi assimilati al nuovo in base al DM 25, cioè, ad esempio.
- le demo-ricostruzioni per qualuncue tipologia di pratica edilizia,
- gli ampliamenti > 15%

In questo mio contributo mi limiterò al commento sulla dichiarazione Edilclima, ovviamente:
https://www.progetto2000web.com/articol ... -dlgs-526/

Mi è necessaria una premessa:
nell'ordinamento italiano, la "Gerarchia delle Fonti di legge" è stabilita, una Norma Primaria (esempio, un DLgs) prevale su una Norma Secondaria (esempio un DM) su uno stesso argomento, questo significa anche che una norma secondaria non può cambiare una norma primaria (che può essere cambiata da un'altra norma primaria, oppure norma di livello superiore ancora).
Chi non fosse d'accordo su questo principio base, ovviamente riterrà inutile il resto del mio commento.

Devo necessariamente perdere tempo a riproporre i testi di Legge:


DLgs 28/11 - versione al 2015, cioè al tempo del DM15:

Definizioni (metto solo citazioni utili)
m) «edificio sottoposto a ristrutturazione rilevante»: edificio che ricade in una delle seguenti categorie:
i) edificio esistente avente superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, soggetto a ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro;
ii) edificio esistente soggetto a demolizione e ricostruzione anche in manutenzione straordinaria;
n) «edificio di nuova costruzione»: edificio per il quale la richiesta del pertinente titolo edilizio, comunque denominato, sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto;

Art. 11. Obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti
1. I progetti di edifici di nuova costruzione ed i progetti di ristrutturazioni rilevanti degli edifici esistenti prevedono l'utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento secondo i principi minimi di integrazione e le decorrenze di cui all'allegato 3. Nelle zone A del decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, le soglie percentuali di cui all'Allegato 3 sono ridotte del 50 per cento. Le leggi regionali possono stabilire incrementi dei valori di cui all'allegato 3.

ALLEGATO 3 (art. 11, comma 1) Obblighi per i nuovi edifici o gli edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti
1. Nel caso di edifici nuovi o edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, ... (quota unica per termico, quota unica per elettrico)

Con queste disposizioni, tutti i SW erano concordi che per le quote FER valeva la decisione della norma primaria; infatti le FAQ del Ministero hanno sempre ribadito questo (le avevo citate in precedenza: 2.1, 2.1, 3.17 e altre). L'argomento era ovviamente facilitato dal fatto che le quote FER erano semplice, univoche, senza differenza fra gli interventi oggetto.


DLgs 199/21 - dal 16-06-2022

Definizioni (metto solo citazioni utili)
hhh) "ristrutturazione importante di primo livello": la ristrutturazione importante di primo livello come definita in attuazione dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, in materia di applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici. (in pratica è il DM 2015).

ART. 26 (Obbligo di utilizzo dell'energia rinnovabile per il miglioramento della prestazione energetica degli edifici)
1. I progetti di edifici di nuova costruzione ed i progetti di ristrutturazioni rilevanti degli edifici esistenti, ... prevedono l'utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricita' e per il raffrescamento secondo i principi minimi di integrazione di cui all'Allegato III del presente decreto. (in pratica: si modifica il precedente Allegato con un nuovo)
2. ...le disposizioni di cui al comma 1, si applicano agli edifici di cui alla Parte seconda e all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e a quelli specificamente individuati come tali negli strumenti urbanistici, solo ove non incompatibili con i suddetti vincoli (in pratica: gli edifici vincolati, lasciamo perdere ora).
...
11. Decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogati l'articolo 11 e l'Allegato 3 al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. (in pratica: l'art. 26 sostituisce il vecchio art. 11, e il nuovo All. III sostituisce il vecchio)

ALLEGATO III - Obblighi per i nuovi edifici, per gli edifici esistenti e per gli edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti
1. Campo di applicazione
1. Il presente Allegato si applica agli edifici nuovi o sottoposti a ristrutturazioni rilevanti ai sensi del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, che rientrino nell'ambito di applicazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 concernente adeguamento linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, e per i quali la richiesta del titolo edilizio e' presentata decorsi centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. (in pratica sono escluso dalla quota FER gli edifici per i quali non è richiesto l'APE).
2. Obblighi di utilizzo di impianti a fonti rinnovabili(
(il paragrafo con le nuove quote FER, uguali per tutti)
...
6. A decorrere dal 1° gennaio 2024, gli obblighi di cui al presente paragrafo sono rideterminati con cadenza almeno quinquennale, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica. In occasione della suddetta revisione degli obblighi, e' valutata l'estensione degli stessi agli edifici sottoposti a una ristrutturazione importante di primo livello, nonche' alle categorie di edifici appartenenti alle categorie E2 , E3 ed E5 di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, con superficie utile superiore a 10.000 metri quadri, anche se non sottoposti a ristrutturazione (in pratica: si preannuncia quello che sarà il DLgs 5/26).

Primo commento alle dichiarazioni Edilclima: nella pubblicazione Progetto 2000 n. 62 - Ottobre 2022 ,c'è l'articolo "IL D.LGS. 199/21: principali novità ed aspetti significativi".
Nell'articolo, la stessa reposnabile attuale scrive
"Le disposizioni del decreto si applicano agli edifici di nuova costruzione o sottoposti a ristrutturazione rilevante, per i quali la richiesta del titolo edilizio sia stata presentata a partire al 13.06.2022 (data di applicazione effettiva del decreto).
Ricadono nella definizione di “ristrutturazione rilevante”, ai sensi del D.Lgs. 28/11, art. 2, comma 1, lettera m, le seguenti tipologie di
edifici:
....(quelle del 28/11, ometto)
Ulteriori precisazioni sono fornite, dal punto di vista terminologico, dalle FAQ MISE (seconda serie, agosto 2016), le quali, sebbene riferite al D.Lgs. 28/11, dovrebbero considerarsi, a tutt’oggi, ancora valide.
..."

Io allora ne deduco che, per Edilclima, continua a dettare legge la norma primaria, (DLgs) e continuano a vale re le FAQ del Ministero.
Giusto?
Veniamo al 2026:

DLgs 5/26 - dal 08-08-2026

Art. 13 Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (in pratica: si modifica il vecchio art. 26 che rimanda al famoso Allegato 3 usato finore(

1. All'articolo 26 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «degli edifici esistenti» sono inserite le seguenti: «e gli interventi di ristrutturazione di un impianto termico, ove tecnicamente, economicamente e funzionalmente fattibili»;
b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. L'obbligo di cui al comma 1 puo' essere conseguito da terzi anche mediante l'installazione negli edifici pubblici diimpianti a fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore e di elettricita', secondo i principi minimi di integrazione di cui all'allegato III. Gli enti locali disciplinano con proprio provvedimento, anche in gestione associata o tramite ente sovraordinato o delegato, le modalita' attuative del presente comma.»;
c) al comma 9, dopo la parola: «tecnica» sono inserite le seguenti: «o economica».

Secondo commento: il Forum riconosce in queste modifiche una distinzione formale dai principi delle definizioni dei DLgs precedenti? oppure disconoscimenti delle FAQ del ministero?
Io no, vedo solo l'allargamento degli interventi coinvolti, come promesso dal DLgs 199)21. Andiamo avanti:

Art. 29 Modifiche all'ALLEGATO III del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199

1. All'ALLEGATO III del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici»;
b) al paragrafo 1.:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Sezione A. Campo di applicazione»;
2) il punto 1. e' sostituito dal seguente: «1. Il presente Allegato si applica agli edifici di nuova costruzione, agli edifici esistenti oggetto di ristrutturazioni importanti e agli edifici esistenti oggetto di interventi di ristrutturazione dell'impianto termico, e per i quali la richiesta del titolo edilizio e' presentata decorsi centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.»;
c) al paragrafo 2.:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Sezione B.
Obblighi di utilizzo di impianti a fonti rinnovabili»;
2) il punto 1. e' sostituito dal seguente: «1. Gli edifici di cui alla sezione A. sono progettati e realizzati in modo da garantire, tramite il ricorso ad impianti alimentati da fonti rinnovabili, il contemporaneo rispetto:
a) nel caso di edifici di nuova costruzione, della copertura ....;
b) nel caso di edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti di primo livello, ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, come modificato dal decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 28 ottobre 2025, della copertura ...;
c) nel caso di edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti di secondo livello, ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, come modificato dal decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 28 ottobre 2025, della copertura ...;
d) nel caso di edifici esistenti oggetto di interventi di ristrutturazione dell'impianto termico, ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, come modificato dal decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 28 ottobre 2025, della copertura ...

Terzo commento: in questo nuovo ex Allegato 3, ora diventato più strutturato, si riconoscono ldefinizioni di demo-ricostruzione del DM25 come "sempre assimilata al nuovo per quota FER"? (cioè sia per le demo-ricostruzioni integrali, sia per le demo-ricostruzioni parziali?
Si riconosce che l'ampiiamento > 15% si ora assimilato per quota FER al nuovo?
Io No

Perchè Ediclima invece dichiara che implementerà il SW secondo la sua interpretazione come da articolo del 18 febbraio?
Quale virgola, parola, punteggiatura, preposizione semplice, avverbo, occhiata del legislatore, occhiata della moglie del <legislatore, che dica che le FAQ ministeriali non valgono più, mi sono perso nel nuovo DLgs 5/26?
Ronin
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Iscritto il: sab giu 20, 2009 12:57

Re: DLgs 9 gennaio 2026, n.5 rinnovabili dem ricostruzione

Messaggio da Ronin »

boh, io mi sono perso a metà del testo (e dire che anch'io non scherzo come WOT :mrgreen: ).
smentivo soltanto chi ha scritto che la quota FER passa a 0%, come minimo passa a 40%, poi se resta a 60% qualcuno dirà.
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