DLgs 9 gennaio 2026, n.5 rinnovabili dem ricostruzione
Moderatore: Edilclima
DLgs 9 gennaio 2026, n.5 rinnovabili dem ricostruzione
leggendo la nuova guida Anit per quanto in oggetto, ottima come sempre , vedo che per la demolizione e ricostruzione dal 3 agosto 2026 non è piu' obbligatoria la quota fer termica ed elettrica!
A me pare una svista normativa oppure non ne colgo il significato.
A me pare una svista normativa oppure non ne colgo il significato.
Re: DLgs 9 gennaio 2026, n.5 rinnovabili dem ricostruzione
come fai a demo-ricostruire senza andare in primo livello (quota FER 40%) lo sanno solo loro 
Re: DLgs 9 gennaio 2026, n.5 rinnovabili dem ricostruzione
Nel caso guida ANIT: è stata una scelta di formattazione della tabella che privilegiasse le originali definizioni degli ambiti nei testi normativi, prima e dopo; la logica della guida mantiene ovvio che una demolizione e ricostruzione inquadrata in pratica edilizia quale 1°livello rientra negli obblighi FER.
Nel caso della battuta sull'assurdità della cosa: la demolizione e ricostruzione è inquadrata anche come altro da ciò che immaginiamo d'istinto (nuova costruzione o ristrutturazione importante 1° livello); il primo esempio ci capitò nella seconda serie di FAQ del Ministero (2016) a commento dei requisiti minimi 2015; la prima FAQ era questa:
"Gli obblighi sulle rinnovabili del d.lgs. 28/11 si applicano anche nel caso di demolizioni e ricostruzioni non integrali?"
(la risposta è stata "No, a meno che non si ricada in uno dei casi previsti dal d.lgs. 28 - nuovi edifici o edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti")
Cos'è una demo-ricostruzione non integrale? Chi era a interessarsi di una demo-ricostruzione non integrale? Boh, forse chi si riferisce agli interventi su porzioni di edificio, come demo-ricostruzione di un tetto, di una soletta o di una soffitta, e questi sono interventi di adeguamento anche solo strutturale.
Nel caso della battuta sull'assurdità della cosa: la demolizione e ricostruzione è inquadrata anche come altro da ciò che immaginiamo d'istinto (nuova costruzione o ristrutturazione importante 1° livello); il primo esempio ci capitò nella seconda serie di FAQ del Ministero (2016) a commento dei requisiti minimi 2015; la prima FAQ era questa:
"Gli obblighi sulle rinnovabili del d.lgs. 28/11 si applicano anche nel caso di demolizioni e ricostruzioni non integrali?"
(la risposta è stata "No, a meno che non si ricada in uno dei casi previsti dal d.lgs. 28 - nuovi edifici o edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti")
Cos'è una demo-ricostruzione non integrale? Chi era a interessarsi di una demo-ricostruzione non integrale? Boh, forse chi si riferisce agli interventi su porzioni di edificio, come demo-ricostruzione di un tetto, di una soletta o di una soffitta, e questi sono interventi di adeguamento anche solo strutturale.
Re: DLgs 9 gennaio 2026, n.5 rinnovabili dem ricostruzione
Ilbasa sinceramente non comprendo il tuo commento.
Da sempre 1 livello è una cosa, demolizione e costruzione un altra.
Sottintendere che ORA demo ricostruzione, è un PRIMO livello e Non UN NUOVO , mi pare pericoloso se non addirittura peggio
Da sempre 1 livello è una cosa, demolizione e costruzione un altra.
Sottintendere che ORA demo ricostruzione, è un PRIMO livello e Non UN NUOVO , mi pare pericoloso se non addirittura peggio
Re: DLgs 9 gennaio 2026, n.5 rinnovabili dem ricostruzione
che la demo-ricostruzione non sia più nuova costruzione, ma ristrutturazione lo ritenevo assodato dall'ultima modifica del TU edilizia.
vediamo se archspf viene a darci una mano.
vediamo se archspf viene a darci una mano.
Re: DLgs 9 gennaio 2026, n.5 rinnovabili dem ricostruzione
Enzo, non avere fretta nel considerare quale unica la nostra immagine istintiva di demolizione; art. 3, cm 1, lett. d del Testo Unico:
https://www.brocardi.it/testo-unico-edi ... /art3.html
https://www.brocardi.it/testo-unico-edi ... /art3.html
Re: DLgs 9 gennaio 2026, n.5 rinnovabili dem ricostruzione
È no, no.
Le so bene le definizioni del testo unico, URBANISTICHE.
per i bonus su quel articolo 3 ci abbiamo lavorato per tre anni.
Però abbiamo sempre detto che le definizioni ENERGETICHE , Dm 2015 ora aggiornato, D.28/2011 ora aggiornato , ecc.. sono diverse dalle urbanistiche ,
ora invece le mischiamo.
Perplesso
Le so bene le definizioni del testo unico, URBANISTICHE.
per i bonus su quel articolo 3 ci abbiamo lavorato per tre anni.
Però abbiamo sempre detto che le definizioni ENERGETICHE , Dm 2015 ora aggiornato, D.28/2011 ora aggiornato , ecc.. sono diverse dalle urbanistiche ,
ora invece le mischiamo.
Perplesso
Re: DLgs 9 gennaio 2026, n.5 rinnovabili dem ricostruzione
Con calma, vediamo di seguire il legislatore:
E' partito con il DLgs 28/2011 che includeva "questa" definizione di "demo-ricostruzione" - art.2:
m) «edificio sottoposto a ristrutturazione rilevante»: edificio che ricade in una delle seguenti categorie:
i) edificio esistente avente superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, soggetto a ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro;
ii) edificio esistente soggetto a demolizione e ricostruzione anche in manutenzione straordinaria;
Il DM 2015 (ma anche il DM 2025) individua l'obbligo FER per gli edifici soggetti secondo l'art.2 del 28/11, ma il Ministero nelle FAQ 2016 dice che:
- 2.1: nel caso di demolizione e ricostruzione non integrale non si applica (e già si individua una diversa realizzazione di una demo-ricostruzione);
- 2.2: che per “integrale” si intende la totalità degli elementi dell’involucro edilizio (quindi esiste le demo-ricostruzione non integrale e ad essa non vale la copertura FER).
Il DM 2015 individuava poi le regole sulla copertura FER in base all'All. III del 28/11.
Il DLgs 199/21 ha modificato l'All. III., che iniziava così:
Il presente Allegato si applica agli edifici nuovi o sottoposti a ristrutturazioni rilevanti ai sensi del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, che rientrino nell'ambito di applicazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 ...
Il DM 2025 quindi, individua le regole sulla copertura FER in base all'All. III del 28/11 modificato dal DLgs 199/21.
Ora, il DLgs 5/2026 ha modificato l'all. III, anzi lo ha stravolto perché adesso lo chiama Sezioni A, B, C, D, E; non c'è la regola di copertura in caso di demo-ricostruzione, la Sezione A inizia con:
Il presente Allegato si applica agli edifici di nuova costruzione, agli edifici esistenti oggetto di ristrutturazioni importanti e agli edifici esistenti oggetto di interventi di ristrutturazione dell’impianto termico ...
Quindi: secondo ANIT la demo-ricostruzione (integrale) rientra nell'obbligo FER quando, secondo le regole che tu hai chiamato "urbanistiche" (in pratica, il tipo di pratica edilizia) le demo-ricostruzione è con permesso di costruire (nuova costruzione) oppure è ristrutturazione secondo l'attuale testo del TUE; e questa ristrutturazione secondo il TUE (sempre per una demo-ricostruzione integrale) è in pratica una ristrutturazione importante di livello 1 per le regole che tu chiami "energetiche" (DM 2025).
E' partito con il DLgs 28/2011 che includeva "questa" definizione di "demo-ricostruzione" - art.2:
m) «edificio sottoposto a ristrutturazione rilevante»: edificio che ricade in una delle seguenti categorie:
i) edificio esistente avente superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, soggetto a ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro;
ii) edificio esistente soggetto a demolizione e ricostruzione anche in manutenzione straordinaria;
Il DM 2015 (ma anche il DM 2025) individua l'obbligo FER per gli edifici soggetti secondo l'art.2 del 28/11, ma il Ministero nelle FAQ 2016 dice che:
- 2.1: nel caso di demolizione e ricostruzione non integrale non si applica (e già si individua una diversa realizzazione di una demo-ricostruzione);
- 2.2: che per “integrale” si intende la totalità degli elementi dell’involucro edilizio (quindi esiste le demo-ricostruzione non integrale e ad essa non vale la copertura FER).
Il DM 2015 individuava poi le regole sulla copertura FER in base all'All. III del 28/11.
Il DLgs 199/21 ha modificato l'All. III., che iniziava così:
Il presente Allegato si applica agli edifici nuovi o sottoposti a ristrutturazioni rilevanti ai sensi del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, che rientrino nell'ambito di applicazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 ...
Il DM 2025 quindi, individua le regole sulla copertura FER in base all'All. III del 28/11 modificato dal DLgs 199/21.
Ora, il DLgs 5/2026 ha modificato l'all. III, anzi lo ha stravolto perché adesso lo chiama Sezioni A, B, C, D, E; non c'è la regola di copertura in caso di demo-ricostruzione, la Sezione A inizia con:
Il presente Allegato si applica agli edifici di nuova costruzione, agli edifici esistenti oggetto di ristrutturazioni importanti e agli edifici esistenti oggetto di interventi di ristrutturazione dell’impianto termico ...
Quindi: secondo ANIT la demo-ricostruzione (integrale) rientra nell'obbligo FER quando, secondo le regole che tu hai chiamato "urbanistiche" (in pratica, il tipo di pratica edilizia) le demo-ricostruzione è con permesso di costruire (nuova costruzione) oppure è ristrutturazione secondo l'attuale testo del TUE; e questa ristrutturazione secondo il TUE (sempre per una demo-ricostruzione integrale) è in pratica una ristrutturazione importante di livello 1 per le regole che tu chiami "energetiche" (DM 2025).
Re: DLgs 9 gennaio 2026, n.5 rinnovabili dem ricostruzione
Dibattito interessante.
Che ne pensate se qualche regolamento comunale indicasse con chiarezza l'interpretazione valida in quel Comune?
Sarebbe "fuori legge"? O fuori della sua "competenza"?
O sarebbe meglio discuterne in un forum giuridico?
Che ne pensate se qualche regolamento comunale indicasse con chiarezza l'interpretazione valida in quel Comune?
Sarebbe "fuori legge"? O fuori della sua "competenza"?
O sarebbe meglio discuterne in un forum giuridico?