DLgs 9 gennaio 2026, n.5 rinnovabili dem ricostruzione
Moderatore: Edilclima
DLgs 9 gennaio 2026, n.5 rinnovabili dem ricostruzione
leggendo la nuova guida Anit per quanto in oggetto, ottima come sempre , vedo che per la demolizione e ricostruzione dal 3 agosto 2026 non è piu' obbligatoria la quota fer termica ed elettrica!
A me pare una svista normativa oppure non ne colgo il significato.
A me pare una svista normativa oppure non ne colgo il significato.
Re: DLgs 9 gennaio 2026, n.5 rinnovabili dem ricostruzione
come fai a demo-ricostruire senza andare in primo livello (quota FER 40%) lo sanno solo loro 
Re: DLgs 9 gennaio 2026, n.5 rinnovabili dem ricostruzione
Nel caso guida ANIT: è stata una scelta di formattazione della tabella che privilegiasse le originali definizioni degli ambiti nei testi normativi, prima e dopo; la logica della guida mantiene ovvio che una demolizione e ricostruzione inquadrata in pratica edilizia quale 1°livello rientra negli obblighi FER.
Nel caso della battuta sull'assurdità della cosa: la demolizione e ricostruzione è inquadrata anche come altro da ciò che immaginiamo d'istinto (nuova costruzione o ristrutturazione importante 1° livello); il primo esempio ci capitò nella seconda serie di FAQ del Ministero (2016) a commento dei requisiti minimi 2015; la prima FAQ era questa:
"Gli obblighi sulle rinnovabili del d.lgs. 28/11 si applicano anche nel caso di demolizioni e ricostruzioni non integrali?"
(la risposta è stata "No, a meno che non si ricada in uno dei casi previsti dal d.lgs. 28 - nuovi edifici o edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti")
Cos'è una demo-ricostruzione non integrale? Chi era a interessarsi di una demo-ricostruzione non integrale? Boh, forse chi si riferisce agli interventi su porzioni di edificio, come demo-ricostruzione di un tetto, di una soletta o di una soffitta, e questi sono interventi di adeguamento anche solo strutturale.
Nel caso della battuta sull'assurdità della cosa: la demolizione e ricostruzione è inquadrata anche come altro da ciò che immaginiamo d'istinto (nuova costruzione o ristrutturazione importante 1° livello); il primo esempio ci capitò nella seconda serie di FAQ del Ministero (2016) a commento dei requisiti minimi 2015; la prima FAQ era questa:
"Gli obblighi sulle rinnovabili del d.lgs. 28/11 si applicano anche nel caso di demolizioni e ricostruzioni non integrali?"
(la risposta è stata "No, a meno che non si ricada in uno dei casi previsti dal d.lgs. 28 - nuovi edifici o edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti")
Cos'è una demo-ricostruzione non integrale? Chi era a interessarsi di una demo-ricostruzione non integrale? Boh, forse chi si riferisce agli interventi su porzioni di edificio, come demo-ricostruzione di un tetto, di una soletta o di una soffitta, e questi sono interventi di adeguamento anche solo strutturale.
Re: DLgs 9 gennaio 2026, n.5 rinnovabili dem ricostruzione
Ilbasa sinceramente non comprendo il tuo commento.
Da sempre 1 livello è una cosa, demolizione e costruzione un altra.
Sottintendere che ORA demo ricostruzione, è un PRIMO livello e Non UN NUOVO , mi pare pericoloso se non addirittura peggio
Da sempre 1 livello è una cosa, demolizione e costruzione un altra.
Sottintendere che ORA demo ricostruzione, è un PRIMO livello e Non UN NUOVO , mi pare pericoloso se non addirittura peggio
Re: DLgs 9 gennaio 2026, n.5 rinnovabili dem ricostruzione
che la demo-ricostruzione non sia più nuova costruzione, ma ristrutturazione lo ritenevo assodato dall'ultima modifica del TU edilizia.
vediamo se archspf viene a darci una mano.
vediamo se archspf viene a darci una mano.
Re: DLgs 9 gennaio 2026, n.5 rinnovabili dem ricostruzione
Enzo, non avere fretta nel considerare quale unica la nostra immagine istintiva di demolizione; art. 3, cm 1, lett. d del Testo Unico:
https://www.brocardi.it/testo-unico-edi ... /art3.html
https://www.brocardi.it/testo-unico-edi ... /art3.html
Re: DLgs 9 gennaio 2026, n.5 rinnovabili dem ricostruzione
È no, no.
Le so bene le definizioni del testo unico, URBANISTICHE.
per i bonus su quel articolo 3 ci abbiamo lavorato per tre anni.
Però abbiamo sempre detto che le definizioni ENERGETICHE , Dm 2015 ora aggiornato, D.28/2011 ora aggiornato , ecc.. sono diverse dalle urbanistiche ,
ora invece le mischiamo.
Perplesso
Le so bene le definizioni del testo unico, URBANISTICHE.
per i bonus su quel articolo 3 ci abbiamo lavorato per tre anni.
Però abbiamo sempre detto che le definizioni ENERGETICHE , Dm 2015 ora aggiornato, D.28/2011 ora aggiornato , ecc.. sono diverse dalle urbanistiche ,
ora invece le mischiamo.
Perplesso
Re: DLgs 9 gennaio 2026, n.5 rinnovabili dem ricostruzione
Con calma, vediamo di seguire il legislatore:
E' partito con il DLgs 28/2011 che includeva "questa" definizione di "demo-ricostruzione" - art.2:
m) «edificio sottoposto a ristrutturazione rilevante»: edificio che ricade in una delle seguenti categorie:
i) edificio esistente avente superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, soggetto a ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro;
ii) edificio esistente soggetto a demolizione e ricostruzione anche in manutenzione straordinaria;
Il DM 2015 (ma anche il DM 2025) individua l'obbligo FER per gli edifici soggetti secondo l'art.2 del 28/11, ma il Ministero nelle FAQ 2016 dice che:
- 2.1: nel caso di demolizione e ricostruzione non integrale non si applica (e già si individua una diversa realizzazione di una demo-ricostruzione);
- 2.2: che per “integrale” si intende la totalità degli elementi dell’involucro edilizio (quindi esiste le demo-ricostruzione non integrale e ad essa non vale la copertura FER).
Il DM 2015 individuava poi le regole sulla copertura FER in base all'All. III del 28/11.
Il DLgs 199/21 ha modificato l'All. III., che iniziava così:
Il presente Allegato si applica agli edifici nuovi o sottoposti a ristrutturazioni rilevanti ai sensi del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, che rientrino nell'ambito di applicazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 ...
Il DM 2025 quindi, individua le regole sulla copertura FER in base all'All. III del 28/11 modificato dal DLgs 199/21.
Ora, il DLgs 5/2026 ha modificato l'all. III, anzi lo ha stravolto perché adesso lo chiama Sezioni A, B, C, D, E; non c'è la regola di copertura in caso di demo-ricostruzione, la Sezione A inizia con:
Il presente Allegato si applica agli edifici di nuova costruzione, agli edifici esistenti oggetto di ristrutturazioni importanti e agli edifici esistenti oggetto di interventi di ristrutturazione dell’impianto termico ...
Quindi: secondo ANIT la demo-ricostruzione (integrale) rientra nell'obbligo FER quando, secondo le regole che tu hai chiamato "urbanistiche" (in pratica, il tipo di pratica edilizia) le demo-ricostruzione è con permesso di costruire (nuova costruzione) oppure è ristrutturazione secondo l'attuale testo del TUE; e questa ristrutturazione secondo il TUE (sempre per una demo-ricostruzione integrale) è in pratica una ristrutturazione importante di livello 1 per le regole che tu chiami "energetiche" (DM 2025).
E' partito con il DLgs 28/2011 che includeva "questa" definizione di "demo-ricostruzione" - art.2:
m) «edificio sottoposto a ristrutturazione rilevante»: edificio che ricade in una delle seguenti categorie:
i) edificio esistente avente superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, soggetto a ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro;
ii) edificio esistente soggetto a demolizione e ricostruzione anche in manutenzione straordinaria;
Il DM 2015 (ma anche il DM 2025) individua l'obbligo FER per gli edifici soggetti secondo l'art.2 del 28/11, ma il Ministero nelle FAQ 2016 dice che:
- 2.1: nel caso di demolizione e ricostruzione non integrale non si applica (e già si individua una diversa realizzazione di una demo-ricostruzione);
- 2.2: che per “integrale” si intende la totalità degli elementi dell’involucro edilizio (quindi esiste le demo-ricostruzione non integrale e ad essa non vale la copertura FER).
Il DM 2015 individuava poi le regole sulla copertura FER in base all'All. III del 28/11.
Il DLgs 199/21 ha modificato l'All. III., che iniziava così:
Il presente Allegato si applica agli edifici nuovi o sottoposti a ristrutturazioni rilevanti ai sensi del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, che rientrino nell'ambito di applicazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 ...
Il DM 2025 quindi, individua le regole sulla copertura FER in base all'All. III del 28/11 modificato dal DLgs 199/21.
Ora, il DLgs 5/2026 ha modificato l'all. III, anzi lo ha stravolto perché adesso lo chiama Sezioni A, B, C, D, E; non c'è la regola di copertura in caso di demo-ricostruzione, la Sezione A inizia con:
Il presente Allegato si applica agli edifici di nuova costruzione, agli edifici esistenti oggetto di ristrutturazioni importanti e agli edifici esistenti oggetto di interventi di ristrutturazione dell’impianto termico ...
Quindi: secondo ANIT la demo-ricostruzione (integrale) rientra nell'obbligo FER quando, secondo le regole che tu hai chiamato "urbanistiche" (in pratica, il tipo di pratica edilizia) le demo-ricostruzione è con permesso di costruire (nuova costruzione) oppure è ristrutturazione secondo l'attuale testo del TUE; e questa ristrutturazione secondo il TUE (sempre per una demo-ricostruzione integrale) è in pratica una ristrutturazione importante di livello 1 per le regole che tu chiami "energetiche" (DM 2025).
Re: DLgs 9 gennaio 2026, n.5 rinnovabili dem ricostruzione
Dibattito interessante.
Che ne pensate se qualche regolamento comunale indicasse con chiarezza l'interpretazione valida in quel Comune?
Sarebbe "fuori legge"? O fuori della sua "competenza"?
O sarebbe meglio discuterne in un forum giuridico?
Che ne pensate se qualche regolamento comunale indicasse con chiarezza l'interpretazione valida in quel Comune?
Sarebbe "fuori legge"? O fuori della sua "competenza"?
O sarebbe meglio discuterne in un forum giuridico?
-
marcoaroma
- Messaggi: 3277
- Iscritto il: lun nov 12, 2018 15:37
Re: DLgs 9 gennaio 2026, n.5 rinnovabili dem ricostruzione
Ibasa, hai forse scambiato in due post la dicitura "1° livello" con "rilevante"? Oppure sono Io che non ti seguo?
Re: DLgs 9 gennaio 2026, n.5 rinnovabili dem ricostruzione
Quello che scrive Ibasa lo comprendo perfettamente, MA
Quello che sostengo nei commenti precedenti è che ora si stanno usando le definizioni del TUE "urbanistiche" per definire anche "l'ambito" delle definizioni Energetiche, cosa che sappiamo bene non è mai stata una diretta corrispondenza.
tanto che anche Ilbasa usa i termini "secondo Anit" ...."è in pratica..." che seppur autorevoli e stimabili dimostrano l'incertezza delle nuove disposizioni.
Quello che sostengo nei commenti precedenti è che ora si stanno usando le definizioni del TUE "urbanistiche" per definire anche "l'ambito" delle definizioni Energetiche, cosa che sappiamo bene non è mai stata una diretta corrispondenza.
tanto che anche Ilbasa usa i termini "secondo Anit" ...."è in pratica..." che seppur autorevoli e stimabili dimostrano l'incertezza delle nuove disposizioni.
Re: DLgs 9 gennaio 2026, n.5 rinnovabili dem ricostruzione
nel TU edilizia è scritto espressamente che le sue definizioni prevalgono sui regolamenti edilizi comunaliEsa ha scritto: lun feb 16, 2026 22:52 Dibattito interessante.
Che ne pensate se qualche regolamento comunale indicasse con chiarezza l'interpretazione valida in quel Comune?
Sarebbe "fuori legge"? O fuori della sua "competenza"?
O sarebbe meglio discuterne in un forum giuridico?
Re: DLgs 9 gennaio 2026, n.5 rinnovabili dem ricostruzione
Allora aggiungo altro contributo.
Non c'è infatti corrispondenza col TUE nella disponibilità cogente dei DM requisiti minimi (2015, 2025), cioè quando essi si occupano di disciplinare i requisiti "tecnici" per l'efficienze "energetica "; sono infatti emessi tramite Decreto Ministeriale, ne ha competenza.
Esempio: nel DM 2015 c'è l'assimilazione della demo-ricostruzione alla nuova costruzione per i requisiti "energetici":
ALLEGATO 1 - CRITERI GENERALI E REQUISITI DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE DEGLI EDIFICI
1.3 Nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, ampliamento e sopra elevazione:
1. Per edificio di nuova costruzione si intende l’edificio il cui titolo abilitativo sia stato richiesto dopo l’entrata in vigore del presente provvedimento. Sono assimilati agli edifici di nuova costruzione:
a) gli edifici sottoposti a demolizione e ricostruzione, qualunque sia il titolo abilitativo necessario;
...
Esempio: nel DM 2025 'assimilazione della demo-ricostruzione alla nuova costruzione per i requisiti "energetici" è invariata:
Stessa posizione dell suo Allegato 1, stesso art. 1.3, stessa definizione
2]
Le quote FER sono una responsabilità "politica", le quote di copertura FER non hanno una diretta affinità la valutazione tecnica, rispondono a strategie sociali; sono infatti emesse tramite Decreto Legislativo.
Esempio: nel DM 2015 la gestione della quota FER è così richiamata:
ALLEGATO 1 - CRITERI GENERALI E REQUISITI DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE DEGLI EDIFICI
33.3 Requisiti:
6. Inoltre, nei nuovi edifici e negli edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti di primo livello, il progettista ... assevera l’osservanza degli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili secondo i principi minimi e le decorrenze di cui all’Allegato 3, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
Per le FER comanda cioè il contenuto del 28/11 politico; il suo Allegato 3 all'epoca 2015 si intitolava "Obblighi per i nuovi edifici o gli edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti" e come avevo detto ieri, la demo-ricostruzione sta nella definizione di ristrutturazioni rilevanti.
Esempio: nel DM 2025 la gestione della quota FER è richiamata sempre nella stessa posizione, Allegato 1, art. 3.3, punto 6:
Nei nuovi edifici e negli edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, il progettista ... assevera l’osservanza degli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili secondo i principi minimi e le decorrenze di cui all’Allegato 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.
Qui si introduce il nuovo elemento necessario, il DLgs 199/21 che riformava l'allegato 3; il titolo del nuovo Allegato 3 cambia un pochino "Obblighi per i nuovi edifici, per gli edifici esistenti e per gli edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti"; resta costante il riferimento alle ristrutturazioni rilevanti (e quindi resta correlata la demo-ricostruzione).
Se ci venisse in mente di pensare:
al diavolo tutte queste pignolerie sul 28/11, una volta che il DM si occupa i nuova costruzione per l'efficienza energetica, e quindi una volta che vi assimila la demo-ricostruzione, allora anche per tutti gli altri obblighcoinvolti dal DMi (come la quota FER) deve valere la condizione DM sulla demo-ricostruzione!"
NO: nelle FAQ 2018 lo stesso Ministero, a domanda sulle FER:
FAQ 3.7 "In caso di ampliamento superiore al 15% del volume lordo riscaldato esistente, essendo assimilato a nuova costruzione, occorre rispettare l’obbligo di installazione FER?"
Risposta "No, gli obblighi di installazione di FER sono definiti dal D.lgs. 28/11 che li prevede solo per gli edifici di nuova costruzione e negli edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti.
3]
Se allora per le FER comanda il dispositivo dell'Allegato 3 del 28/11, e dei suoi aggiornamenti ammessi (perché sono aggiornati di altri DLgs), come dobbiamo interpretare l'aggiornamento derivante dal DLgs 5/26?
Secondo ANIT, e io concordo fino a quando il Ministero non si pronuncerà direttamente, vale "letteralmente" il testo dell'Allegato 3 in vigore, quando entrerà in vigore questa estate.
E in vigore sarà una nuova copia di Allegato 3 che cambia titolo in "Obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici", e cambia il campo di applicazione come ho citato ieri.
1]... ora si stanno usando le definizioni del TUE "urbanistiche" per definire anche "l'ambito" delle definizioni Energetiche, cosa che sappiamo bene non è mai stata una diretta corrispondenza ...
Non c'è infatti corrispondenza col TUE nella disponibilità cogente dei DM requisiti minimi (2015, 2025), cioè quando essi si occupano di disciplinare i requisiti "tecnici" per l'efficienze "energetica "; sono infatti emessi tramite Decreto Ministeriale, ne ha competenza.
Esempio: nel DM 2015 c'è l'assimilazione della demo-ricostruzione alla nuova costruzione per i requisiti "energetici":
ALLEGATO 1 - CRITERI GENERALI E REQUISITI DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE DEGLI EDIFICI
1.3 Nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, ampliamento e sopra elevazione:
1. Per edificio di nuova costruzione si intende l’edificio il cui titolo abilitativo sia stato richiesto dopo l’entrata in vigore del presente provvedimento. Sono assimilati agli edifici di nuova costruzione:
a) gli edifici sottoposti a demolizione e ricostruzione, qualunque sia il titolo abilitativo necessario;
...
Esempio: nel DM 2025 'assimilazione della demo-ricostruzione alla nuova costruzione per i requisiti "energetici" è invariata:
Stessa posizione dell suo Allegato 1, stesso art. 1.3, stessa definizione
2]
Le quote FER sono una responsabilità "politica", le quote di copertura FER non hanno una diretta affinità la valutazione tecnica, rispondono a strategie sociali; sono infatti emesse tramite Decreto Legislativo.
Esempio: nel DM 2015 la gestione della quota FER è così richiamata:
ALLEGATO 1 - CRITERI GENERALI E REQUISITI DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE DEGLI EDIFICI
33.3 Requisiti:
6. Inoltre, nei nuovi edifici e negli edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti di primo livello, il progettista ... assevera l’osservanza degli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili secondo i principi minimi e le decorrenze di cui all’Allegato 3, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
Per le FER comanda cioè il contenuto del 28/11 politico; il suo Allegato 3 all'epoca 2015 si intitolava "Obblighi per i nuovi edifici o gli edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti" e come avevo detto ieri, la demo-ricostruzione sta nella definizione di ristrutturazioni rilevanti.
Esempio: nel DM 2025 la gestione della quota FER è richiamata sempre nella stessa posizione, Allegato 1, art. 3.3, punto 6:
Nei nuovi edifici e negli edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, il progettista ... assevera l’osservanza degli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili secondo i principi minimi e le decorrenze di cui all’Allegato 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.
Qui si introduce il nuovo elemento necessario, il DLgs 199/21 che riformava l'allegato 3; il titolo del nuovo Allegato 3 cambia un pochino "Obblighi per i nuovi edifici, per gli edifici esistenti e per gli edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti"; resta costante il riferimento alle ristrutturazioni rilevanti (e quindi resta correlata la demo-ricostruzione).
Se ci venisse in mente di pensare:
al diavolo tutte queste pignolerie sul 28/11, una volta che il DM si occupa i nuova costruzione per l'efficienza energetica, e quindi una volta che vi assimila la demo-ricostruzione, allora anche per tutti gli altri obblighcoinvolti dal DMi (come la quota FER) deve valere la condizione DM sulla demo-ricostruzione!"
NO: nelle FAQ 2018 lo stesso Ministero, a domanda sulle FER:
FAQ 3.7 "In caso di ampliamento superiore al 15% del volume lordo riscaldato esistente, essendo assimilato a nuova costruzione, occorre rispettare l’obbligo di installazione FER?"
Risposta "No, gli obblighi di installazione di FER sono definiti dal D.lgs. 28/11 che li prevede solo per gli edifici di nuova costruzione e negli edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti.
3]
Se allora per le FER comanda il dispositivo dell'Allegato 3 del 28/11, e dei suoi aggiornamenti ammessi (perché sono aggiornati di altri DLgs), come dobbiamo interpretare l'aggiornamento derivante dal DLgs 5/26?
Secondo ANIT, e io concordo fino a quando il Ministero non si pronuncerà direttamente, vale "letteralmente" il testo dell'Allegato 3 in vigore, quando entrerà in vigore questa estate.
E in vigore sarà una nuova copia di Allegato 3 che cambia titolo in "Obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici", e cambia il campo di applicazione come ho citato ieri.
D'accordo, a pubblicazione recente ci stiamo confrontando sulle interpretazioni: possiamo concordare ora con la prima istituzione che si è presa la responsabilità di interpretare, oppure attendere l'interpretazione delle Software House, oppure sperare in un chiarimento efficace dal Ministero.... Anit" .... che seppur autorevoli e stimabili dimostrano l'incertezza delle nuove disposizioni.
Girls From Your Town - No Verify - Anonymous Casual Dating
Private Lady From Your City - No Selfie - Anonymous Casual Dating
https://PrivateLadyEscorts.com
Private Lady In Your City - Anonymous Sex Dating - No Selfie
NEW GIRLS
Amber
Hanna Zuki
Goddess Sigal
Kayla
KATIE PEARL
Emmeline
Carola Conymegan
https://PrivateLadyEscorts.com
Private Lady In Your City - Anonymous Sex Dating - No Selfie
NEW GIRLS
Amber
Hanna Zuki
Goddess Sigal
Kayla
KATIE PEARL
Emmeline
Carola Conymegan
Re: DLgs 9 gennaio 2026, n.5 rinnovabili dem ricostruzione
"prima" era al 60%Ronin ha scritto: lun feb 16, 2026 15:40 come fai a demo-ricostruire senza andare in primo livello (quota FER 40%) lo sanno solo loro![]()
Per_Corsi Passaggio da Caldaia a Pompa di Calore, Legge 10 - Requisiti Minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici, Tenuta all'ariahttps://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Re: DLgs 9 gennaio 2026, n.5 rinnovabili dem ricostruzione
usando il termine "integrale " implica il tutto?lbasa ha scritto: lun feb 16, 2026 16:42 Cos'è una demo-ricostruzione non integrale? Chi era a interessarsi di una demo-ricostruzione non integrale? Boh, forse chi si riferisce agli interventi su porzioni di edificio, come demo-ricostruzione di un tetto, di una soletta o di una soffitta, e questi sono interventi di adeguamento anche solo strutturale.
se lasciavi su una parete non era integrale. Cavolata? Si.
Ultima modifica di SuperP il ven feb 20, 2026 07:30, modificato 1 volta in totale.
Per_Corsi Passaggio da Caldaia a Pompa di Calore, Legge 10 - Requisiti Minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici, Tenuta all'ariahttps://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Re: DLgs 9 gennaio 2026, n.5 rinnovabili dem ricostruzione
Si, ma dal dlgs 28/11 l'inquadramento di demo ricostruzione INTEGRALE obbligava, giustamente, al rispetto dell'allegato III come nuovoRonin ha scritto: lun feb 16, 2026 18:10 che la demo-ricostruzione non sia più nuova costruzione, ma ristrutturazione lo ritenevo assodato dall'ultima modifica del TU edilizia.
Non bisogna confondere definizione urbanistiche ed energetiche
Per_Corsi Passaggio da Caldaia a Pompa di Calore, Legge 10 - Requisiti Minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici, Tenuta all'ariahttps://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Re: DLgs 9 gennaio 2026, n.5 rinnovabili dem ricostruzione
esatto SuperP come sempre centri la questione.
Come avevo scritto anche io si tratta di definizioni diverse, il nodo è quello.
Come avevo scritto anche io si tratta di definizioni diverse, il nodo è quello.
- NoNickName
- Messaggi: 10152
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: DLgs 9 gennaio 2026, n.5 rinnovabili dem ricostruzione
Visione Urbanistica
Dal DM28/11 il concetto di demolizione e ricostruzione era rigidamente ancorato alla cosiddetta “fedele ricostruzione”.
Il DL 69/2013 apre per la prima volta ad una concezione più ampia della ristrutturazione edilizia, includendo più tipologie.
Il Decreto Semplificazioni (2020) rivoluziona il concetto, introducendo il principio che la demolizione e ricostruzione può avvenire anche con variazioni di sagoma, sedime, prospetti e caratteristiche planivolumetriche, purché venga rispettata la volumetria complessiva preesistente, salvo premialità.
In sostanza viene cristallizzato il principio della “neutralità” volumetrica e morfologica, cioè assenza di legame rigido con il vecchio edificio, ma mantenimento dell'invarianza dell'impatto urbanistico. (vedi nota)
Visione Energetica
Dal DM28/11 il concetto di demolizione e ricostruzione era equiparata a tutti gli effetti a una nuova costruzione.
Il DM minimi del 2015 stabiliva prestazioni energetiche equivalenti a una nuova costruzione, classificando l'intervento di primo o secondo livello a seconda della percentuale di involucro interessata
I DL 48/2020 e DL 73/2020 traghettano la demo-ricostruzione verso gli edifici NZEB, senza stravolgere la definizione.
DM minimi 2025 conferma che si tratti di una nuova costruzione anche in presenza di libertà morfologica urbanistica
NOTA:
La dottrina e la giurisprudenza (in particolare il Consiglio di Stato che ha più volte ripercorso l'evoluzione dell'articolo 3 del TUE), hanno dapprima ampliato e poi compresso questo concetto. Inizialmente con interpretazione stringente e poi sempre più ampia.
Ad oggi la demo-ricostruzione è delineata da:
-rispetto della volumetria preesistente;
-assenza di nuove superfici o corpi di fabbrica autonomi;
Dal DM28/11 il concetto di demolizione e ricostruzione era rigidamente ancorato alla cosiddetta “fedele ricostruzione”.
Il DL 69/2013 apre per la prima volta ad una concezione più ampia della ristrutturazione edilizia, includendo più tipologie.
Il Decreto Semplificazioni (2020) rivoluziona il concetto, introducendo il principio che la demolizione e ricostruzione può avvenire anche con variazioni di sagoma, sedime, prospetti e caratteristiche planivolumetriche, purché venga rispettata la volumetria complessiva preesistente, salvo premialità.
In sostanza viene cristallizzato il principio della “neutralità” volumetrica e morfologica, cioè assenza di legame rigido con il vecchio edificio, ma mantenimento dell'invarianza dell'impatto urbanistico. (vedi nota)
Visione Energetica
Dal DM28/11 il concetto di demolizione e ricostruzione era equiparata a tutti gli effetti a una nuova costruzione.
Il DM minimi del 2015 stabiliva prestazioni energetiche equivalenti a una nuova costruzione, classificando l'intervento di primo o secondo livello a seconda della percentuale di involucro interessata
I DL 48/2020 e DL 73/2020 traghettano la demo-ricostruzione verso gli edifici NZEB, senza stravolgere la definizione.
DM minimi 2025 conferma che si tratti di una nuova costruzione anche in presenza di libertà morfologica urbanistica
NOTA:
La dottrina e la giurisprudenza (in particolare il Consiglio di Stato che ha più volte ripercorso l'evoluzione dell'articolo 3 del TUE), hanno dapprima ampliato e poi compresso questo concetto. Inizialmente con interpretazione stringente e poi sempre più ampia.
Ad oggi la demo-ricostruzione è delineata da:
-rispetto della volumetria preesistente;
-assenza di nuove superfici o corpi di fabbrica autonomi;
Il diritto pubblico fondato sulla uguaglianza [...]non riconosce la disuguaglianza di valore, di merito, di esperienza, cioè la fatica individuale: culminerà nel trionfo della feccia e dell'appiattimento.”
Henri Fréderic Amiel, 12 giugno 1871
Henri Fréderic Amiel, 12 giugno 1871