vi sottopongo 3 quesiti:
1. AUTORIMESSA SOGGETTA DM 01/02/1986 DI CONDOMINIO NON SOGGETTO: autorimessa già esistente progettata e dotata di CPI rilasciato nel 1998, l'amministratore non ha mai rinnovato, quindi è decaduta l'autorizzazione. Stiamo facendo nuova SCIA basata sul vecchio progetto ed ovviamente ho trovato alcuni pasticci che dobbiamo adeguare (una volta approvavano di tutto). Mi accorgo che in opera l'autorimessa ha 3 uscite di sicurezza con ciascuna luce netta 82 x 197 cm. Il DM dice che le uscite non possono avere larghezza inferiore a 2 moduli (quindi 120 cm utili) e che solo una può essere inferiore (ma comunque non inferiore a 60 cm o meglio 80 cm come da DLGS 81/08). Scusate ma così facendo 2 porte su 3 sembrano da buttare. Inoltre riguardo l'altezza il DM non dice nulla, che numero dovrei seguire?
2. AUTORIMESSA SOGGETTA COPI DI CONDOMINIO SOGGETTO DM 246 16/05/1987: autorimessa già esistente di condominio già esistente, il tutto mai autorizzato ai VVF. Si procede con COPI per autorimessa e DM 246 16/05/1987 per il condominio. Ho le seguenti perplessità:
2a: l'autorimessa ha delle porte tagliafuoco esistenti di larghezza utile 82 cm (quindi vanno bene) ma di altezza utile 198 cm. Il COPI prescrive 200 cm minimi ma qui le porte sono appunto già esistenti. Posso mantenerle in opera applicando le tolleranze? Considerando il 5% sbaglio o la porta potrebbe essere 190 cm o sto prendendo una cantonata? Mi sembra strano applicare la tolleranza in questo modo...
2b: secondo voi va applicato il punto S.4.7 comma 2 che richiede le porte Sa sui vani scala? Io ho un primo compartimento autorimessa (piano interrato) che tramite un filtro a prova di fumo immette sulla scala del condominio (tipo b secondo DM n. 246 del 16/05/1987) che appunto scende fino a - 1. Quando salgo fino al piano terra ed esco dal vano scale, se giro a destra vado al portone di uscita del condominio, se giro a sinistra accedo, tramite un altro filtro a prova di fumo, al secondo compartimento autorimessa (piano terra). Quindi non capisco se il vano scala del condominio deve essere protetto. A questo punto direi di no perchè la via di esodo verticale non collega direttamente le 2 autorimesse (attività = autorimessa? Oppure autorimessa + condominio?
 ) ma le collega solo indirettamente tramite filtri a prova di fumo. D'altra parte avere i filtri a prova di fumo che immettono su un vano scala ulteriormente protetto sembrerebbe eccessivo. E anche per il DM n. 246 del 16/05/1987 non è necessaria scala protetta. Se invece la scala fosse necessaria proteggerla sembrerebbero necessarie le porte Sa (perlomeno quelle insistenti sul vano scala). Riporto testo COPI + piante autorimessa/condominio.
) ma le collega solo indirettamente tramite filtri a prova di fumo. D'altra parte avere i filtri a prova di fumo che immettono su un vano scala ulteriormente protetto sembrerebbe eccessivo. E anche per il DM n. 246 del 16/05/1987 non è necessaria scala protetta. Se invece la scala fosse necessaria proteggerla sembrerebbero necessarie le porte Sa (perlomeno quelle insistenti sul vano scala). Riporto testo COPI + piante autorimessa/condominio.