Ciao a tutti, vi chiedo un parere relativamente alla norma in oggetto.
In un edificio esistente verrà realizzato un locale di trattenimento (lasergame), con capienza inferiore a 100 persone, in una capannone adiacente a est e ovest con altre attività (entrambe non soggette).
La norma mi specifica che per i locali di trattenimento (art. 1 c. 1 lettera e)) sotto le 100 persone si applicano le disposizioni di cui al titolo XI; il titolo XI dice che "devono essere rispettate le disposizioni relative all'esodo del pubblico, alla statica delle strutture e all'esecuzione a regola d'arte degli impianti".
Su esodo e impianti, nessun problema. Ma per "statica" secondo voi cosa si intende? La sola resistenza al fuoco (quindi quanto indicato all'art. 2.3.1), e posso non considerare tutte le altre parti del titolo II (inclusa la reazione al fuoco, le separazioni, le comunicazioni, l'accesso all'area eccetera), o l'intero titolo II "disposizioni generali per la costruzione dei locali"?
La differenza non è da poco, perché nella prima ipotesi devo garantire la resistenza al fuoco delle strutture in funzione del carico d'incendio, e se ho classe 0 non devo classificare niente; se invece è la seconda, oltre a dover classificare tutti i materiali mi trovo l'obbligo di avere una separazione almeno in classe 90 dai due edifici adiacenti (punto 2.2.1 per gli edifici adiacenti/in volumetria con altre destinazioni).
Qualcuno si è mai trovato nella stessa situazione? In generale, come la vedete?
Grazie in anticipo!
DM 19 agosto 1996 pubblico spettacolo - Dubbio
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Re: DM 19 agosto 1996 pubblico spettacolo - Dubbio
Mai capitato, ma se dice "statica delle strutture" per me è il valore R e basta.