Attività 74.1.A
Moderatore: Edilclima
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Attività 74.1.A
Chiedo scusa,
mi si presenta questo caso: 8 anni fà è stata presentata una Scia per l'attività in oggetto.
Oggi, scopro che la vecchia caldaia da 200 kw è stata sostituita con 2 nuovi generatori (uguali) da 90 kw cadauno e, quindi, la potenza totale oggi è inferiore a quella che era prima.
Posso procedere ad un rinnovo comunicando i nuovi dati e le nuove caratteristiche dei generatori oppure posso mantenere per valida la scia fatta ed attendere a presentare il rinnovo tra 2 anni ?? Inoltre, essendosi ridotta la potenza dell'impianto, devo presentare una dich. di non aggravio del rischio ??
Grazie
mi si presenta questo caso: 8 anni fà è stata presentata una Scia per l'attività in oggetto.
Oggi, scopro che la vecchia caldaia da 200 kw è stata sostituita con 2 nuovi generatori (uguali) da 90 kw cadauno e, quindi, la potenza totale oggi è inferiore a quella che era prima.
Posso procedere ad un rinnovo comunicando i nuovi dati e le nuove caratteristiche dei generatori oppure posso mantenere per valida la scia fatta ed attendere a presentare il rinnovo tra 2 anni ?? Inoltre, essendosi ridotta la potenza dell'impianto, devo presentare una dich. di non aggravio del rischio ??
Grazie
Re: Attività 74.1.A
Il rinnovo si fa solo quando scade la SCIA, o meglio, puoi anche farlo prima ma non vai a modificare la scadenza (che resta sempre 5 anni dalla SCIA).
A mio avviso va presentata una variante alla SCIA con modulo di non aggravio del rischio (che a tutti gli effetti è una nuova SCIA), a cui si allega la DICO della nuova caldaia, anche se può darsi che la sostituzione di una caldaia da 200 kW con 2 da 90 kW di fatto possa configurarsi come variante non sostanziale se non cambiano tutte le altre condizioni, e quindi è sufficiente presentare la nuova DICO al prossimo rinnovo. Prova anche a sentire dai VVF perchè a seconda del comando potrebbero darti risposte diverse.
A mio avviso va presentata una variante alla SCIA con modulo di non aggravio del rischio (che a tutti gli effetti è una nuova SCIA), a cui si allega la DICO della nuova caldaia, anche se può darsi che la sostituzione di una caldaia da 200 kW con 2 da 90 kW di fatto possa configurarsi come variante non sostanziale se non cambiano tutte le altre condizioni, e quindi è sufficiente presentare la nuova DICO al prossimo rinnovo. Prova anche a sentire dai VVF perchè a seconda del comando potrebbero darti risposte diverse.
Re: Attività 74.1.A
Il rinnovo quinquennale è stato regolarmente fatto ?
Se sì, allora attendi la prossima scadenza e presenta il rinnovo allegando la DICO della nuova installazione che, a parità di tutto il resto, costituisce una variante non sostanziale, oltretutto con riduzione di potenza.
Se no, allora quanto sopra lo devi fare subito.
Se sì, allora attendi la prossima scadenza e presenta il rinnovo allegando la DICO della nuova installazione che, a parità di tutto il resto, costituisce una variante non sostanziale, oltretutto con riduzione di potenza.
Se no, allora quanto sopra lo devi fare subito.
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Re: Attività 74.1.A
Trattandosi di modifica non sostanziale ai fini della prevenzione incendi puoi aggiornare la pratica in fase di rinnovo cfr art.4 comma 8 DM 07/08/2012
Io, in questi casi, se arrivo in tempo, preferisco sempre presentare una SCIA senza aggravio del rischio subito dopo la fine dei lavori in modo da recuperare la documentazione da protocollare e non perdermi dei pezzi. La scadenza rimane quella della prima SCIA, ma almeno sono sicuro di avere la pratica allineata da subito.
Io, in questi casi, se arrivo in tempo, preferisco sempre presentare una SCIA senza aggravio del rischio subito dopo la fine dei lavori in modo da recuperare la documentazione da protocollare e non perdermi dei pezzi. La scadenza rimane quella della prima SCIA, ma almeno sono sicuro di avere la pratica allineata da subito.
Tom Bishop
Re: Attività 74.1.A
io nei casi capitati ho fatto come dice @Terminus.
attendo il rinnovo e comunico la variazione di potenza (anche se fosse entro il +20%).
attendo il rinnovo e comunico la variazione di potenza (anche se fosse entro il +20%).
perchè la scadenza rimarrebbe quella della prima SCIA se tu presenti una nuova SCIA ?Tom Bishop ha scritto: mar giu 24, 2025 06:09 Io, in questi casi, se arrivo in tempo, preferisco sempre presentare una SCIA senza aggravio del rischio subito dopo la fine dei lavori in modo da recuperare la documentazione da protocollare e non perdermi dei pezzi. La scadenza rimane quella della prima SCIA, ma almeno sono sicuro di avere la pratica allineata da subito.
Re: Attività 74.1.A
Difatti, la SCIA fa ripartire i termini quinquennali.
Nel caso prospettato non vedo perchè assumersi la responsabilità di una SCIA
Nel caso prospettato non vedo perchè assumersi la responsabilità di una SCIA
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Re: Attività 74.1.A
Nel caso di SCIA senza aggravio mi tengono la scadenza della precedente... Non so perché
Tom Bishop
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Re: Attività 74.1.A
E' corretto. Una SCIA senza aggravio modifica una piccola sottoparte.
Re: Attività 74.1.A
Si se abbiamo più attività soggette e si presenta la SCIA solo per una di esse.
Ma se la SCIA è relativa all'unica attività soggetta, la scadenza dovrebbe seguirne la consegna.
Il fatto di allegare il "Non aggravio" non cambia la natura autorizzatoria della SCIA, altrimenti l'avrebbero chiamata in altro modo.
Ma se la SCIA è relativa all'unica attività soggetta, la scadenza dovrebbe seguirne la consegna.
Il fatto di allegare il "Non aggravio" non cambia la natura autorizzatoria della SCIA, altrimenti l'avrebbero chiamata in altro modo.
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Re: Attività 74.1.A
Cambia tutto per me. Io assevero solo il pezzetto modificato col non aggravio, il resto no. Quindi la scadenza è la precedente.
E non va chiamato in altro modo: è una SCIA e consente l'esercizio del "nuovo pezzetto", quindi SCIA deve chiamarsi.
E non va chiamato in altro modo: è una SCIA e consente l'esercizio del "nuovo pezzetto", quindi SCIA deve chiamarsi.
Re: Attività 74.1.A
ma sei sicuro di quello che dici ?weareblind ha scritto: mar giu 24, 2025 19:15 Cambia tutto per me. Io assevero solo il pezzetto modificato col non aggravio, il resto no. Quindi la scadenza è la precedente.
E non va chiamato in altro modo: è una SCIA e consente l'esercizio del "nuovo pezzetto", quindi SCIA deve chiamarsi.
la SCIA, in una qualunque forma, diventa la nuova scadenza.
sinceramente non ti seguo.
Re: Attività 74.1.A
Anche coi comandi con cui lavoro io fanno così. Se la SCIA con non aggravio è per l'unica attività soggetta presente, cambiano la scadenza; se ci sono più attività, quasi sempre lasciano per tutte le attività (inclusa la modificata) la scadenza precedente.Terminus ha scritto: mar giu 24, 2025 16:45 Si se abbiamo più attività soggette e si presenta la SCIA solo per una di esse.
Ma se la SCIA è relativa all'unica attività soggetta, la scadenza dovrebbe seguirne la consegna.
Il fatto di allegare il "Non aggravio" non cambia la natura autorizzatoria della SCIA, altrimenti l'avrebbero chiamata in altro modo.
Mi è però capitato che me le separassero, e mi trovassi attività con scadenze diverse tra loro (che poi andavo a riallineare presentando un rinnovo per tutto).
- weareblind
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Re: Attività 74.1.A
No. Aggiungo un piccolo deposito da 800 kg di pallet, irrilevante in una azienda da 5.000 mq, faccio SCIA senza aggravio DI QUELLO e non del resto (cioè l'1 per mille), e dovrei rispondere di tutto? Le SCIA senza aggravio vertono sulle modifiche senza aggravio, e autorizzano il solo non aggravio (il resto è d'altronde già autorizzato da altre SCIA).stfire ha scritto: mer giu 25, 2025 07:35ma sei sicuro di quello che dici ?weareblind ha scritto: mar giu 24, 2025 19:15 Cambia tutto per me. Io assevero solo il pezzetto modificato col non aggravio, il resto no. Quindi la scadenza è la precedente.
E non va chiamato in altro modo: è una SCIA e consente l'esercizio del "nuovo pezzetto", quindi SCIA deve chiamarsi.
la SCIA, in una qualunque forma, diventa la nuova scadenza.
sinceramente non ti seguo.
Al rinnovo (che permane come data) citerò tutti i protocolli di tutte le SCIA senza aggravio, insieme ovviamente a tutte le SCIA "ordinarie".
Re: Attività 74.1.A
non condivido ma ho compreso il tuo discorso.
Re: Attività 74.1.A
A me risulta che la SCIA senza aggravio cambia la scadenza di quello che viene "SCIATO", quindi se hai altre attività quelle restano con la scadenza della scia principale. Se la scia è unica ed è solo quella che stai variando, allora la scadenza dei 5 anni riparte.
Non esiste una "sotto-SCIA", esisteranno più SCIA, ciascuna delle quali potrebbe avere scadenze diverse a seconda di quando sono state presentate.
Del resto, se parliamo di centrale termica (74.1.A) e cambi la caldaia la variante della SCIA è relativa comunque a tutta l'attività 74.1.A, compreso ciò che non stai toccando direttamente (ad esempio compartimentazioni, ventilazioni, ecc...): esiste un'asseverazione e pure quella va allegata alla SCIA, non puoi esimerti dal verificare che la situazione dei luoghi non è mutata. Poi chiaramente ciò che non viene toccato non va ri-certificato se è ancora funzionale.
Non esiste una "sotto-SCIA", esisteranno più SCIA, ciascuna delle quali potrebbe avere scadenze diverse a seconda di quando sono state presentate.
Del resto, se parliamo di centrale termica (74.1.A) e cambi la caldaia la variante della SCIA è relativa comunque a tutta l'attività 74.1.A, compreso ciò che non stai toccando direttamente (ad esempio compartimentazioni, ventilazioni, ecc...): esiste un'asseverazione e pure quella va allegata alla SCIA, non puoi esimerti dal verificare che la situazione dei luoghi non è mutata. Poi chiaramente ciò che non viene toccato non va ri-certificato se è ancora funzionale.
Re: Attività 74.1.A
L'esempio che citi (aggiunta di un piccolo quantitativo) non costituisce variante sostanziale (per intenderci, non cambia la classe di resistenza al fuoco) per tanto andrebbe presentato al rinnovo, non richiede necessariamente una SCIA con non aggravio.weareblind ha scritto: mer giu 25, 2025 17:58No. Aggiungo un piccolo deposito da 800 kg di pallet, irrilevante in una azienda da 5.000 mq, faccio SCIA senza aggravio DI QUELLO e non del resto (cioè l'1 per mille), e dovrei rispondere di tutto? Le SCIA senza aggravio vertono sulle modifiche senza aggravio, e autorizzano il solo non aggravio (il resto è d'altronde già autorizzato da altre SCIA).stfire ha scritto: mer giu 25, 2025 07:35ma sei sicuro di quello che dici ?weareblind ha scritto: mar giu 24, 2025 19:15 Cambia tutto per me. Io assevero solo il pezzetto modificato col non aggravio, il resto no. Quindi la scadenza è la precedente.
E non va chiamato in altro modo: è una SCIA e consente l'esercizio del "nuovo pezzetto", quindi SCIA deve chiamarsi.
la SCIA, in una qualunque forma, diventa la nuova scadenza.
sinceramente non ti seguo.
Al rinnovo (che permane come data) citerò tutti i protocolli di tutte le SCIA senza aggravio, insieme ovviamente a tutte le SCIA "ordinarie".
Diverso se quel piccolo quantitativo facesse "sforare" la classe, o fosse un materiale particolarmente pericoloso, e in tal caso a mio avviso andrebbe rivista tutta la valutazione del rischio, non solo di quegli 800 Kg.
- weareblind
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Re: Attività 74.1.A
Scusa, no, errato. A parte che è il tecnico a decidere se è irrilevante o senza aggravio, e quindi faccio non aggravio quando ritengo, ma:boba74 ha scritto: ven giu 27, 2025 10:18L'esempio che citi (aggiunta di un piccolo quantitativo) non costituisce variante sostanziale (per intenderci, non cambia la classe di resistenza al fuoco) per tanto andrebbe presentato al rinnovo, non richiede necessariamente una SCIA con non aggravio.weareblind ha scritto: mer giu 25, 2025 17:58No. Aggiungo un piccolo deposito da 800 kg di pallet, irrilevante in una azienda da 5.000 mq, faccio SCIA senza aggravio DI QUELLO e non del resto (cioè l'1 per mille), e dovrei rispondere di tutto? Le SCIA senza aggravio vertono sulle modifiche senza aggravio, e autorizzano il solo non aggravio (il resto è d'altronde già autorizzato da altre SCIA).stfire ha scritto: mer giu 25, 2025 07:35
ma sei sicuro di quello che dici ?
la SCIA, in una qualunque forma, diventa la nuova scadenza.
sinceramente non ti seguo.
Al rinnovo (che permane come data) citerò tutti i protocolli di tutte le SCIA senza aggravio, insieme ovviamente a tutte le SCIA "ordinarie".
Diverso se quel piccolo quantitativo facesse "sforare" la classe, o fosse un materiale particolarmente pericoloso, e in tal caso a mio avviso andrebbe rivista tutta la valutazione del rischio, non solo di quegli 800 Kg.
D.M. 7/8/2012
ALLEGATO IV
MODIFICHE AD ATTIVITÀ ESISTENTI
Le modifiche che non rientrano nei casi di seguito indicati sono considerate non sostanziali ai fini della sicurezza antincendio e, per esse, si applicano gli adempimenti di cui all'art. 4 comma 8 del presente decreto.
A) Variazioni delle sostanze o delle miscele pericolose comunque detenute nell'attività, significative ai fini della sicurezza antincendio:
i. incremento della quantità complessiva in massa di una qualsiasi sostanza o miscela pericolosa;
ii. sostituzione di sostanza o miscela pericolosa che comporti aggravio ai fini antincendio.
Non puoi metterlo nel rinnovo. E' SCIA senza aggravio obbligatoria.
Re: Attività 74.1.A
La scelta quindi è solo se dichiarare il Non aggravio oppure passare per una VP.
Ma la SCIA rimane la SCIA e quindi per quella attività la scadenza sarà modificata di conseguenza.
D'altronde asseveri e dichiari il non aggravio, quindi hai rivalutato il tutto (per quella singola attività, ma direi anche per quell eventualmente interferenti) sulla base delle tue modifiche.
Ma la SCIA rimane la SCIA e quindi per quella attività la scadenza sarà modificata di conseguenza.
D'altronde asseveri e dichiari il non aggravio, quindi hai rivalutato il tutto (per quella singola attività, ma direi anche per quell eventualmente interferenti) sulla base delle tue modifiche.