Detrazioni
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Detrazioni
Scusate ma per questi interventi che detrazione ci sono ?
1) sostituzione di una vecchia (>15 anni) caldaia a gas condominiale, con una nuova a condensazione
2) sostituzione di una vecchia (>15 anni) caldaia a gas condominiale, con una pompa di calore idronica
3) sostituzione serramenti nei singoli appartamenti
Grazie
1) sostituzione di una vecchia (>15 anni) caldaia a gas condominiale, con una nuova a condensazione
2) sostituzione di una vecchia (>15 anni) caldaia a gas condominiale, con una pompa di calore idronica
3) sostituzione serramenti nei singoli appartamenti
Grazie
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Re: Detrazioni
1 niente
2 50% detrazioni fiscali o conto termico
3 50% detrazioni fiscali
Fondamentale il rispetto dei limiti del decreto MITE prezzi massimi
2 50% detrazioni fiscali o conto termico
3 50% detrazioni fiscali
Fondamentale il rispetto dei limiti del decreto MITE prezzi massimi
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Re: Detrazioni
Grazie per la risposta ma è corretto che il 50% è solo per prima casa se no è il 36 %
Grazie
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Re: Detrazioni
correttoDuracell20 ha scritto: mer giu 18, 2025 11:11 Grazie per la risposta ma è corretto che il 50% è solo per prima casa se no è il 36 %
Grazie
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Re: Detrazioni
La pompa di calore condominiale quindi la si detrae al 50% per chi ha la prima casa nel condominio e al 36% per chi ha la seconda ?
E i negozi che sono al piano terra del condominio sono tutti al 36% ?
E i negozi che sono al piano terra del condominio sono tutti al 36% ?
Re: Detrazioni
siDuracell20 ha scritto: mer giu 18, 2025 11:17 La pompa di calore condominiale quindi la si detrae al 50% per chi ha la prima casa nel condominio e al 36% per chi ha la seconda ?
E i negozi che sono al piano terra del condominio sono tutti al 36% ?
ovviamente quando uscirà una circolare di AdE e sarà aperto il portale 2025 queste cose che scrivo smetteranno di essere delle semplici supposizioni (seppure abbastanza plausibili)
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Re: Detrazioni
Ultima domanda poi non rompo più ma le PDC ibride per i condomini sono anch'esse detraibili al 50% ?
Re: Detrazioni
siDuracell20 ha scritto: mer giu 18, 2025 11:45 Ultima domanda poi non rompo più ma le PDC ibride per i condomini sono anch'esse detraibili al 50% ?
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Re: Detrazioni
Sei sicuro? Dal 1° gennaio 2025 la detrazione fiscale per gli interventi sulle parti comuni è del 36%, con un tetto massimo di 48.000 euro per unità immobiliare.ponca ha scritto: mer giu 18, 2025 11:14correttoDuracell20 ha scritto: mer giu 18, 2025 11:11 Grazie per la risposta ma è corretto che il 50% è solo per prima casa se no è il 36 %
Grazie
Potrebbe essere necessario chiarire se le parti comuni di immobili vengono attratte alla percentuale di agevolazione dell'abitazione principale o se si considerano qualcosa di diverso e, quindi, vanno al 36%. Difatti. in attesa di ulteriori chiarimenti del Fisco, "attualmente" il sito istituzionale dell'Agenzia dell'Entrate riporta che per la ristrutturazione delle parti comuni di edifici condominiali spettano le seguenti detrazioni: "36%, con il limite massimo di spesa di 48.000 euro per unità immobiliare, delle somme che saranno pagate dal 1° gennaio 2025".
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: Detrazioni
capisco il dubbioNoNickName ha scritto: mer giu 18, 2025 15:20Sei sicuro? Dal 1° gennaio 2025 la detrazione fiscale per gli interventi sulle parti comuni è del 36%, con un tetto massimo di 48.000 euro per unità immobiliare.ponca ha scritto: mer giu 18, 2025 11:14correttoDuracell20 ha scritto: mer giu 18, 2025 11:11 Grazie per la risposta ma è corretto che il 50% è solo per prima casa se no è il 36 %
Grazie
Potrebbe essere necessario chiarire se le parti comuni di immobili vengono attratte alla percentuale di agevolazione dell'abitazione principale o se si considerano qualcosa di diverso e, quindi, vanno al 36%. Difatti. in attesa di ulteriori chiarimenti del Fisco, "attualmente" il sito istituzionale dell'Agenzia dell'Entrate riporta che per la ristrutturazione delle parti comuni di edifici condominiali spettano le seguenti detrazioni: "36%, con il limite massimo di spesa di 48.000 euro per unità immobiliare, delle somme che saranno pagate dal 1° gennaio 2025".
se le parti comuni saranno al 50 o al 36 non lo so e penso sia difficile dirlo
aspettiamo chiarimenti (con molta pazienza visto che siamo a metà giugno)
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Re: Detrazioni
Parti comuni solo 36%ponca ha scritto: mer giu 18, 2025 12:17siDuracell20 ha scritto: mer giu 18, 2025 11:45 Ultima domanda poi non rompo più ma le PDC ibride per i condomini sono anch'esse detraibili al 50% ?
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Re: Detrazioni
anche parti comuni di un immobile plurifamiliare presso cui ho l'abitazione principale?marcoaroma ha scritto: mer giu 18, 2025 17:59Parti comuni solo 36%ponca ha scritto: mer giu 18, 2025 12:17siDuracell20 ha scritto: mer giu 18, 2025 11:45 Ultima domanda poi non rompo più ma le PDC ibride per i condomini sono anch'esse detraibili al 50% ?
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Re: Detrazioni
Io credo di sì, perchè la parti comuni afferiscono all'immobile nel suo complesso, non alla specifica UI.ponca ha scritto: mer giu 18, 2025 18:18 anche parti comuni di un immobile plurifamiliare presso cui ho l'abitazione principale?
La detrazione non può cambiare a seconda che uno abbia la residenza oppure no. O che magari la cambi in corso di detrazione.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
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Re: Detrazioni
https://www.agenziaentrate.gov.it/porta ... ndominiali
"Anche per la ristrutturazione delle parti comuni di edifici condominiali spettano le seguenti detrazioni:
50% delle spese sostenute (bonifici effettuati dall’amministratore) dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2024, con un limite massimo di spesa di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare
36%, con il limite massimo di spesa di 48.000 euro per unità immobiliare, delle somme che saranno pagate dal 1° gennaio 2025."
"Anche per la ristrutturazione delle parti comuni di edifici condominiali spettano le seguenti detrazioni:
50% delle spese sostenute (bonifici effettuati dall’amministratore) dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2024, con un limite massimo di spesa di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare
36%, con il limite massimo di spesa di 48.000 euro per unità immobiliare, delle somme che saranno pagate dal 1° gennaio 2025."
Re: Detrazioni
Perché è fondamentale il rispetto del mite x i prezzi?
Con bonus casa ?
Con bonus casa ?
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Re: Detrazioni
In Ecobonus è fondamentale. In Bonus casa no, però se sei senza pratica edilizia niente bonus casa infissi singola abitazione.
Re: Detrazioni
perchè?marcoaroma ha scritto: mer giu 18, 2025 23:07 però se sei senza pratica edilizia niente bonus casa infissi singola abitazione.
non è un intervento eseguito su fabbricato residenziale che comporta un risparmio energetico?
per cui puoi optare sia per l'ecobonus che per il bonus casa lettera h?
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Re: Detrazioni
Quindi la caldaia condominiale che sia in PDC o IBRIDA fatta oggi va al 36%, la condensazione abbiamo detto che non è più detraibilemarcoaroma ha scritto: mer giu 18, 2025 18:44 https://www.agenziaentrate.gov.it/porta ... ndominiali
"Anche per la ristrutturazione delle parti comuni di edifici condominiali spettano le seguenti detrazioni:
50% delle spese sostenute (bonifici effettuati dall’amministratore) dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2024, con un limite massimo di spesa di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare
36%, con il limite massimo di spesa di 48.000 euro per unità immobiliare, delle somme che saranno pagate dal 1° gennaio 2025."
Re: Detrazioni
fino a ieri ragionavamo in parte su supposizioni
da stamani alcuni punti vengono chiariti dalla circolare 8 di AdE
Nel caso in cui gli interventi agevolati riguardino parti comuni degli edifici, si ritiene che la maggiorazione debba essere applicata alla quota di spese imputata al singolo condomino, ammessa alla detrazione nel rispetto degli altri requisiti previsti dalla norma, se il medesimo è proprietario o titolare di diritto reale di godimento dell’unità immobiliare destinata ad abitazione principale. Tali circostanze devono essere verificate, come detto per le singole unità immobiliari, all’inizio dei lavori per quanto attiene la titolarità dell’immobile, e al termine dei lavori per la destinazione dell’immobile ad abitazione principale.
detto questo è necessario leggere la circolare con attenzione, cosa che non ho ancora avuto il tempo di fare
da stamani alcuni punti vengono chiariti dalla circolare 8 di AdE
Nel caso in cui gli interventi agevolati riguardino parti comuni degli edifici, si ritiene che la maggiorazione debba essere applicata alla quota di spese imputata al singolo condomino, ammessa alla detrazione nel rispetto degli altri requisiti previsti dalla norma, se il medesimo è proprietario o titolare di diritto reale di godimento dell’unità immobiliare destinata ad abitazione principale. Tali circostanze devono essere verificate, come detto per le singole unità immobiliari, all’inizio dei lavori per quanto attiene la titolarità dell’immobile, e al termine dei lavori per la destinazione dell’immobile ad abitazione principale.
detto questo è necessario leggere la circolare con attenzione, cosa che non ho ancora avuto il tempo di fare
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Re: Detrazioni
Ok la leggerò
Grazie
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Re: Detrazioni
si spera che l'aggiornamento del portale non comporti anche la verifica da parte nostra di questo caos e venga lasciato in mano ai commercialisti
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Re: Detrazioni
Per il cambio caldaia condominiale quindi scrivono il 36%
dovendo fare un calcolo del ritorno sull'investimento nel tempo che mi serve per una caldaia con età >15anni secondo voi è corretto come dati inserire:
1) costo dell'intervento
2) risparmio in € annuo tra la caldaia attuale e la pompa di calore (il costo dell'attuale annualità delle bollette gas rispetto al costo ipotizzato di energia elettrica)
3) Detrazione del 36% da inserire nel calcolo
che dite ?
dovendo fare un calcolo del ritorno sull'investimento nel tempo che mi serve per una caldaia con età >15anni secondo voi è corretto come dati inserire:
1) costo dell'intervento
2) risparmio in € annuo tra la caldaia attuale e la pompa di calore (il costo dell'attuale annualità delle bollette gas rispetto al costo ipotizzato di energia elettrica)
3) Detrazione del 36% da inserire nel calcolo
che dite ?

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Re: Detrazioni
1) L’intervento prevede il miglioramento di due classi di efficienza (Bonus ristrutturazioni 36/50%)?
2) L’intervento costituisce manutenzione straordinaria (Ecobonus 65%)?
3) L’intervento è incentivabile via Conto Termico 2.0 o 3.0?
I bonus sono cumulabili se indipendentemente contabilizzati
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Re: Detrazioni
Accidenti le cose si complicanoNoNickName ha scritto: gio giu 19, 2025 15:021) L’intervento prevede il miglioramento di due classi di efficienza (Bonus ristrutturazioni 36/50%)?
2) L’intervento costituisce manutenzione straordinaria (Ecobonus 65%)?
3) L’intervento è incentivabile via Conto Termico 2.0 o 3.0?
I bonus sono cumulabili se indipendentemente contabilizzati
1) L’intervento prevede il miglioramento di due classi di efficienza (Bonus ristrutturazioni 36/50%)? SI SALDTO DUE CLASSI E QUINDI SECONDO QUANTO DETTO FINO ADESSO IN QUESTO POST DAL 2025 CI SAREBBE SOLO IL 36% NO 50
2) L’intervento costituisce manutenzione straordinaria (Ecobonus 65%)? SICURAMENTE E' UNA MANUT. STRAORDINARIA, QUINDI POSSO USARE IL 65%, AVEVO CAPITO DA QUESTO POSTO CHE ORMAI PER I CONDOMINI C'ERA SOLO IL 36%
3) L’intervento è incentivabile via Conto Termico 2.0 o 3.0? NON LO CONOSCO

Re: Detrazioni
3.0 sicuramente no, visto che ancora non è stato emanato.NoNickName ha scritto: gio giu 19, 2025 15:02 3) L’intervento è incentivabile via Conto Termico 2.0 o 3.0?
I bonus sono cumulabili se indipendentemente contabilizzati
2.0 è comunque incompatibile con le detrazioni, anche se i massimali lascerebbero cifre non coperte dalle detrazioni
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Re: Detrazioni
Ma per i punti 1 e 2 è corretto quello che ho scritto ?Ronin ha scritto: gio giu 19, 2025 15:533.0 sicuramente no, visto che ancora non è stato emanato.NoNickName ha scritto: gio giu 19, 2025 15:02 3) L’intervento è incentivabile via Conto Termico 2.0 o 3.0?
I bonus sono cumulabili se indipendentemente contabilizzati
2.0 è comunque incompatibile con le detrazioni, anche se i massimali lascerebbero cifre non coperte dalle detrazioni
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Re: Detrazioni
È possibile ottenere il Conto Termico per un intervento e una detrazione fiscale statale per un altro intervento sullo stesso immobile, purché siano interventi diversi.Ronin ha scritto: gio giu 19, 2025 15:53 2.0 è comunque incompatibile con le detrazioni, anche se i massimali lascerebbero cifre non coperte dalle detrazioni
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: Detrazioni
sì, che è diverso da quello che avevi scritto primaNoNickName ha scritto: gio giu 19, 2025 16:15 È possibile ottenere il Conto Termico per un intervento e una detrazione fiscale statale per un altro intervento sullo stesso immobile, purché siano interventi diversi.
se vuoi fare un calcolo corretto del tempo di rientro non devi "togliere" il 36% dall'investimento, ma considerare un risparmio aggiuntivo rispetto a quello energetico del 3,6% ogni anno per 10 anni (es. spendo 100 risparmio 10, il tempo di rientro non è 100-36=64/10=6,4 anni ma 100/13,6=7,4 anni)Duracell20 ha scritto: gio giu 19, 2025 16:11 Ma per i punti 1 e 2 è corretto quello che ho scritto ?
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Re: Detrazioni
Interventi diversi sono contabilizzati separatamente. Su.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: Detrazioni
È il viceversa che non è vero. Su.NoNickName ha scritto: gio giu 19, 2025 20:05 Interventi diversi sono contabilizzati separatamente. Su.