Ecobonus ordinario...serve computo metrico estimativo???
Moderatore: Edilclima
Ecobonus ordinario...serve computo metrico estimativo???
Sto litigando con parecchi geom/arch. perchè loro sostengono che per le pratice Ecobonus ordinario (in detrazione diretta) NON serve nessun computo metrico estimativo delle opere....serve solo nel caso di sconto/cessione
Non sto parlando di interventi piccoli (tipo cambio serramenti in edilizia libera dove magari basta la dichiarazione del fornitore) ma di vere e proprie pratice di ristrutturazione con SCIA.
Io continuo a sostenere che ai sensi dell'art. 13 del decreto requisiti (decreto agosto 2020) a meno che il cantiere non è stato avviato prima del 6 ottobre 2020 c'è l'obbligo del computo metrico estimativo....e relativa dichiarazione (e NON asseverazione) della congruità dei prezzi...
Boh...sono io che sono troppo esisgente o sono loro troppo superficiali?
Ringrazio chi mi darà un riscontro....
Non sto parlando di interventi piccoli (tipo cambio serramenti in edilizia libera dove magari basta la dichiarazione del fornitore) ma di vere e proprie pratice di ristrutturazione con SCIA.
Io continuo a sostenere che ai sensi dell'art. 13 del decreto requisiti (decreto agosto 2020) a meno che il cantiere non è stato avviato prima del 6 ottobre 2020 c'è l'obbligo del computo metrico estimativo....e relativa dichiarazione (e NON asseverazione) della congruità dei prezzi...
Boh...sono io che sono troppo esisgente o sono loro troppo superficiali?
Ringrazio chi mi darà un riscontro....
Re: Ecobonus ordinario...serve computo metrico estimativo???
Si, nel caso di ecobonus bisogna conservare anche il computo metrico: è chiaramente indicato nel vademecum ENEA.
A mio avviso tale computo metrico però può anche essere abbastanza "semplificato" e non un computo fatto con i prezzari DEI, ma un classico computo metrico e deve ovviamente riguardare solo gli interventi ECO
A mio avviso tale computo metrico però può anche essere abbastanza "semplificato" e non un computo fatto con i prezzari DEI, ma un classico computo metrico e deve ovviamente riguardare solo gli interventi ECO
Re: Ecobonus ordinario...serve computo metrico estimativo???
Edilclima non la pensa esattamente allo stesso modo.
Nel modello per pratiche Ecobonus che predispone scrive questo:
INTESTAZIONE
"ASSEVERAZIONE ATTESTANTE LA RISPONDENZA DELL’INTERVENTO AI PERTINENTI REQUISITI RICHIESTI
resa ai sensi dell’Allegato A del Decreto 6 agosto 2020"
....
"DICHIARA:
che sono stati rispettati i costi massimi per tipologia di intervento, nel rispetto dei seguenti criteri:
a. i costi per tipologia di intervento sono inferiori o uguali ai prezzi medi delle opere compiute riportati nei prezzari predisposti dalle regioni, dalle province autonome territorialmente competenti e dalle guide sui "Prezzi informativi dell'edilizia" edite dalla casa editrice DEI - Tipografia del Genio Civile;
b. i costi, non riportati nei prezzari di cui al precedente punto a), sono determinati in maniera analitica, secondo un procedimento che tenga conto di tutte le variabili che intervengono nella definizione dell'importo stesso;
c. sono ammessi alla detrazione gli oneri per le prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi, per la redazione dell'attestato di prestazione energetica APE, nonché per l'asseverazione redatte in base alla tipologia d’intervento, secondo i valori massimi di cui al decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016 recante approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016;"
Nel modello per pratiche Ecobonus che predispone scrive questo:
INTESTAZIONE
"ASSEVERAZIONE ATTESTANTE LA RISPONDENZA DELL’INTERVENTO AI PERTINENTI REQUISITI RICHIESTI
resa ai sensi dell’Allegato A del Decreto 6 agosto 2020"
....
"DICHIARA:
che sono stati rispettati i costi massimi per tipologia di intervento, nel rispetto dei seguenti criteri:
a. i costi per tipologia di intervento sono inferiori o uguali ai prezzi medi delle opere compiute riportati nei prezzari predisposti dalle regioni, dalle province autonome territorialmente competenti e dalle guide sui "Prezzi informativi dell'edilizia" edite dalla casa editrice DEI - Tipografia del Genio Civile;
b. i costi, non riportati nei prezzari di cui al precedente punto a), sono determinati in maniera analitica, secondo un procedimento che tenga conto di tutte le variabili che intervengono nella definizione dell'importo stesso;
c. sono ammessi alla detrazione gli oneri per le prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi, per la redazione dell'attestato di prestazione energetica APE, nonché per l'asseverazione redatte in base alla tipologia d’intervento, secondo i valori massimi di cui al decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016 recante approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016;"
Re: Ecobonus ordinario...serve computo metrico estimativo???
Un computo secondo me serve e dovendolo fare secondo me è preferibile rifarsi ai prezzari ufficiali altrimenti sono prezzi inventati.
Mi chiederei però se è sufficiente il computo o non serva la doppia verifica (computo DEI + allegato a)
Mi chiederei però se è sufficiente il computo o non serva la doppia verifica (computo DEI + allegato a)
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Re: Ecobonus ordinario...serve computo metrico estimativo???
Ecobonus ordinario, doppia verifica da computo con prezzario e da allegato A anche se non si cede credito. Tranne i casi in cui si ricade solo in allegato A.
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Re: Ecobonus ordinario...serve computo metrico estimativo???
Concordo con Marco
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Re: Ecobonus ordinario...serve computo metrico estimativo???
Mi dai un riferimento su DM? Grazie.marcoaroma ha scritto: ↑gio mag 11, 2023 23:17 Ecobonus ordinario, doppia verifica da computo con prezzario e da allegato A anche se non si cede credito. Tranne i casi in cui si ricade solo in allegato A.
Tom Bishop
Re: Ecobonus ordinario...serve computo metrico estimativo???
Come detto in altri post, per me la doppia verifica per ecobonus ordinario che non si cede non è richiesta.
E non può che essere così, dato che il campo di applicazione del decreto prezzi 14/02/2022 (che ha introdotto la doppia verifica) è (art.1) è valido per gli:
- interventi al 110
- tutte le altre detrazioni SE con sconto o cessione
Resta quindi per ecobonus solo la verifica con allegato A; se ecobonus "ordinario" basta una semplice verfica, se ecobonus con asseverazione del tecnico, bisogna proprio asseverarlo.
So che non tutti nel forum la pensano così, e sono pronto a smentirmi: purtroppo il DM 14/02/2022 è scritto proprio male
E non può che essere così, dato che il campo di applicazione del decreto prezzi 14/02/2022 (che ha introdotto la doppia verifica) è (art.1) è valido per gli:
- interventi al 110
- tutte le altre detrazioni SE con sconto o cessione
Resta quindi per ecobonus solo la verifica con allegato A; se ecobonus "ordinario" basta una semplice verfica, se ecobonus con asseverazione del tecnico, bisogna proprio asseverarlo.
So che non tutti nel forum la pensano così, e sono pronto a smentirmi: purtroppo il DM 14/02/2022 è scritto proprio male
Re: Ecobonus ordinario...serve computo metrico estimativo???
NicGia85 ha scritto: ↑ven mag 12, 2023 16:36 Come detto in altri post, per me la doppia verifica per ecobonus ordinario che non si cede non è richiesta.
E non può che essere così, dato che il campo di applicazione del decreto prezzi 14/02/2022 (che ha introdotto la doppia verifica) è (art.1) è valido per gli:
- interventi al 110
- tutte le altre detrazioni SE con sconto o cessione
Resta quindi per ecobonus solo la verifica con allegato A; se ecobonus "ordinario" basta una semplice verfica, se ecobonus con asseverazione del tecnico, bisogna proprio asseverarlo.
So che non tutti nel forum la pensano così, e sono pronto a smentirmi: purtroppo il DM 14/02/2022 è scritto proprio male
Art. 4 decreto prezzi
c) all’allegato A, il punto 13 è sostituito dal seguente:
«13 Limiti delle agevolazioni
13.1 Ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese, il tecnico abilitato allega il computo metrico e assevera che siano rispettati i costi massimi specifici per tipologia di intervento di cui all’allegato I per gli interventi di seguito indicati:
a) interventi di cui all’art. 119, commi 1 e 2, del decreto Rilancio;
b) interventi che ai sensi del presente allegato prevedono l’asseverazione del tecnico abilitato;
c) interventi di efficienza energetica di cui all’art. 14 del decreto-legge n. 63 del 2013, diversi da quelli di cui alla lettera b) , che optano per le opzioni di cui all’art. 121 del decreto Rilancio.
13.2 Per gli interventi diversi da quelli di cui al punto 13.1, l’ammontare massimo delle detrazioni fiscali o
della spesa massima ammissibile è calcolato esclusivamente sulla base dei costi massimi specifici per tipologia
di intervento di cui all’allegato I.
a me pare che il computo sia sempre richiesto (vedi punto b) quando c'è bisogno dell'asseverazione del tecnico
forse (e dico forse perchè non ci capisco più niente) senza cessione è sufficiente che il computo evidenzi il rispetto dell'allegato A senza prezzi DEI e doppia verifica
Re: Ecobonus ordinario...serve computo metrico estimativo???
Sulla doppia verifica in Ecobonus ordinario forse non è obbligatoria....ma almeno un computo metrico per dimostrare la congruità credo sia obbligatorio...
Oppure basta solo una semplice dichiarazione di congruità prezzi?
Oppure basta solo una semplice dichiarazione di congruità prezzi?
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Re: Ecobonus ordinario...serve computo metrico estimativo???
Io mi stavo proprio adesso rileggendo le FAQ ENEA del 14/02/2022, prima domanda:
R: L’asseverazione della congruità dei costi deve essere rilasciata per tutti gli interventi energetici ammessi a beneficiare:
i) delle detrazioni di cui al comma 2 dell’articolo 121 del DL 34/2020 che accedono alle opzioni di cessione del credito e sconto in fattura, ai sensi di quanto previsto dal comma 1-ter del medesimo articolo 121;
ii) del c.d. Superecobonus di cui all’articolo 119.
Con riferimento all’ipotesi sub ii), è il caso di precisare che l’asseverazione della congruità delle spese è richiesta sia nel caso di detrazione diretta del 110 per cento, sia nel caso di opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura. Stante il dato letterale dell’articolo 121, comma 1-ter, lettera b), del DL 34/2020, rispetto agli interventi di cui al precedente punto i), fanno eccezione le opere classificate come attività di edilizia libera ai sensi dell’articolo 6 del DPR 380/2001 e del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018 o della normativa regionale; per tali opere non è dunque prescritto che il tecnico abilitato asseveri la congruità delle spese. Fanno altresì eccezione, nel senso sopra indicato, gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, con l’esclusione degli interventi di cui all’articolo 1, comma 219, della Legge 160/2019 (interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 1444/1968).
In ogni caso, occorre precisare che, nell’ambito dell’Ecobonus, ai sensi del combinato disposto dei punti 13.1 e 13.2 dell’Allegato A al decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 agosto 2020 (c.d. “DM requisiti tecnici”) e successive modifiche e integrazioni, per gli interventi di edilizia libera o di importo non superiore a 10.000 euro (eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, con l’esclusione degli interventi di cui all’articolo 1, comma 219, della Legge 160/2019), l’ammontare massimo delle detrazioni fiscali o della spesa massima ammissibile va calcolato esclusivamente sulla base dei costi massimi specifici per tipologia di intervento di cui all’Allegato I al DM requisiti tecnici (cfr. FAQ n. 6).
Re: Ecobonus ordinario...serve computo metrico estimativo???
La domanda della FAQ era ben precisa....ma ENEA non ha risposto chiaramente se serve anche per le detrazioni dirette.
Almeno io non riesco a capire l'ultimo capoverso della risposta.
Almeno io non riesco a capire l'ultimo capoverso della risposta.
Re: Ecobonus ordinario...serve computo metrico estimativo???
Riporto invece la risposta alla FAQ 6 che forse ENEA da una risposta al dubbio..
R: Secondo il punto 13.2 dell’Allegato A al DM requisiti tecnici, così come modificato
dal DM costi massimi, per gli interventi di Ecobonus che non richiedono l’asseverazione
delle spese sostenute (che non accedono all’opzione di cessione del credito o sconto in
fattura, che accedono alle citate opzioni ma hanno un costo inferiore a 10.000 euro o
sono in edilizia libera, ovvero per i quali non è necessaria l’asseverazione ai sensi
dell’Allegato A del DM requisiti tecnici) è comunque necessario verificare il rispetto dei
costi massimi specifici per tipologia di intervento di cui all’Allegato A. Tale verifica, per
cui non è necessaria l’asseverazione da parte di un tecnico abilitato, concorre al calcolo
della spesa massima ammissibile a cui dovranno essere aggiunti tutti gli altri costi (IVA,
prestazioni professionali - solo quando applicabile - opere di installazione e
manodopera). Al riguardo, rileva il valore minimo tra quello indicato nella tabella di cui
all’Allegato A al DM costi massimi e quello oggetto di fattura.
Si precisa che tale verifica è limitata solamente agli interventi ammessi all’Ecobonus.
R: Secondo il punto 13.2 dell’Allegato A al DM requisiti tecnici, così come modificato
dal DM costi massimi, per gli interventi di Ecobonus che non richiedono l’asseverazione
delle spese sostenute (che non accedono all’opzione di cessione del credito o sconto in
fattura, che accedono alle citate opzioni ma hanno un costo inferiore a 10.000 euro o
sono in edilizia libera, ovvero per i quali non è necessaria l’asseverazione ai sensi
dell’Allegato A del DM requisiti tecnici) è comunque necessario verificare il rispetto dei
costi massimi specifici per tipologia di intervento di cui all’Allegato A. Tale verifica, per
cui non è necessaria l’asseverazione da parte di un tecnico abilitato, concorre al calcolo
della spesa massima ammissibile a cui dovranno essere aggiunti tutti gli altri costi (IVA,
prestazioni professionali - solo quando applicabile - opere di installazione e
manodopera). Al riguardo, rileva il valore minimo tra quello indicato nella tabella di cui
all’Allegato A al DM costi massimi e quello oggetto di fattura.
Si precisa che tale verifica è limitata solamente agli interventi ammessi all’Ecobonus.
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Re: Ecobonus ordinario...serve computo metrico estimativo???
Da qui si dedurrebbe che l'ecobonus 50%-65% in detrazione diretta non ha bisogno del computo generico ma esclusivamente della verifica dei massimali cui Allegato A (ovviamente se l'intervento rientra da quelli indicati dato che vorrei sapere dove inserire e come conteggiare il costo della demolizione di un muro per l'allargamento di un foro per installazione thermocassa)Seamew ha scritto: ↑ven mag 12, 2023 18:02 Riporto invece la risposta alla FAQ 6 che forse ENEA da una risposta al dubbio..
R: Secondo il punto 13.2 dell’Allegato A al DM requisiti tecnici, così come modificato
dal DM costi massimi, per gli interventi di Ecobonus che non richiedono l’asseverazione
delle spese sostenute (che non accedono all’opzione di cessione del credito o sconto in
fattura, che accedono alle citate opzioni ma hanno un costo inferiore a 10.000 euro o
sono in edilizia libera, ovvero per i quali non è necessaria l’asseverazione ai sensi
dell’Allegato A del DM requisiti tecnici) è comunque necessario verificare il rispetto dei
costi massimi specifici per tipologia di intervento di cui all’Allegato A. Tale verifica, per
cui non è necessaria l’asseverazione da parte di un tecnico abilitato, concorre al calcolo
della spesa massima ammissibile a cui dovranno essere aggiunti tutti gli altri costi (IVA,
prestazioni professionali - solo quando applicabile - opere di installazione e
manodopera). Al riguardo, rileva il valore minimo tra quello indicato nella tabella di cui
all’Allegato A al DM costi massimi e quello oggetto di fattura.
Si precisa che tale verifica è limitata solamente agli interventi ammessi all’Ecobonus.
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Re: Ecobonus ordinario...serve computo metrico estimativo???
Secondo me Ecobonus 65%/50% detrazione diretta, qualsiasi cifra sempre e solo verifica Allegato A e stop, niente computo metrico con i prezzari.
Tom Bishop
Re: Ecobonus ordinario...serve computo metrico estimativo???
quotoTom Bishop ha scritto: ↑ven mag 12, 2023 18:56 Secondo me Ecobonus 65%/50% detrazione diretta, qualsiasi cifra sempre e solo verifica Allegato A e stop, niente computo metrico con i prezzari.
rileggendo con attenzione il decreto prezzi si capisce questo
Re: Ecobonus ordinario...serve computo metrico estimativo???
Io ho sempre inteso che la faq 6 consente la sola verifica dell'Allegato A nei casi in cui non serve asserverazione...
Cerco di adottare questa regola:
1 - pratiche enea con necessità di asseverazione, detrazione diretta: comunicazione Enea + Asseverazione + computo congruita e verif Allegato A + calcolo di verifica parcella DM 2016
2 - pratiche enea con necessità di asseverazione, cessione: comunicazione Enea + Asseverazione + computo congruita e verifica Allegato A + calcolo verifica parcella DM2016 + RC dedicata
3 - pratiche enea senza necessità di asseverazione, detrazione diretta: comunicazione Enea + dichiarazione del fornitore (serramentista, idraulico, ecc) di verifca Allegato A
4 - pratiche enea senza necessità di asseverazione, cessione: idem al caso 2
Cerco di adottare questa regola:
1 - pratiche enea con necessità di asseverazione, detrazione diretta: comunicazione Enea + Asseverazione + computo congruita e verif Allegato A + calcolo di verifica parcella DM 2016
2 - pratiche enea con necessità di asseverazione, cessione: comunicazione Enea + Asseverazione + computo congruita e verifica Allegato A + calcolo verifica parcella DM2016 + RC dedicata
3 - pratiche enea senza necessità di asseverazione, detrazione diretta: comunicazione Enea + dichiarazione del fornitore (serramentista, idraulico, ecc) di verifca Allegato A
4 - pratiche enea senza necessità di asseverazione, cessione: idem al caso 2
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Re: Ecobonus ordinario...serve computo metrico estimativo???
Asseverazione tecnica o di congruità economica? Sono due cose diverse.
Tom Bishop
Re: Ecobonus ordinario...serve computo metrico estimativo???
Quindi i casi Ecobonus che prevedono la sola verifica dell'Allegato A, senza asseverazione costi (intesa come computo metrico/doppia verifica ecc .) sarebbero:
a) Ecobonus ordinario in detrazione
b) Ecobonus ordinario in cessione (solo per interventi di E.L. o importo minore di 10k)
c) Ecobonus semplificato
Se così fosse torniamo alle interpretazioni già date in precedenza (al netto del controverso punto b), o sbaglio?
a) Ecobonus ordinario in detrazione
b) Ecobonus ordinario in cessione (solo per interventi di E.L. o importo minore di 10k)
c) Ecobonus semplificato
Se così fosse torniamo alle interpretazioni già date in precedenza (al netto del controverso punto b), o sbaglio?
blog: www.archiparlare.it | giornale di un architecnico
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Re: Ecobonus ordinario...serve computo metrico estimativo???
Io la penso come te.archspf ha scritto: ↑sab mag 13, 2023 09:10 Quindi i casi Ecobonus che prevedono la sola verifica dell'Allegato A, senza asseverazione costi (intesa come computo metrico/doppia verifica ecc .) sarebbero:
a) Ecobonus ordinario in detrazione
b) Ecobonus ordinario in cessione (solo per interventi di E.L. o importo minore di 10k)
c) Ecobonus semplificato
Se così fosse torniamo alle interpretazioni già date in precedenza (al netto del controverso punto b), o sbaglio?
Tom Bishop
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Re: Ecobonus ordinario...serve computo metrico estimativo???
Rileggendo veloce non riesco a capire bene. Forse andavo avanti per inerzia da 110 sovrabbondando di verifiche.Tom Bishop ha scritto: ↑ven mag 12, 2023 16:23Mi dai un riferimento su DM? Grazie.marcoaroma ha scritto: ↑gio mag 11, 2023 23:17 Ecobonus ordinario, doppia verifica da computo con prezzario e da allegato A anche se non si cede credito. Tranne i casi in cui si ricade solo in allegato A.
Comunque, anche se andasse verificato solo allegato A, il cme va fatto per poter estrapolare l'importo totale della manodopera secondo prezzario per poi sottrarlo all'importo del preventivo ditta per avere il costo escluso manodopera da comparare con i prezzi allegato A.
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Re: Ecobonus ordinario...serve computo metrico estimativo???
decreto prezzi:
all’Allegato A, il punto 13 è sostituito dal seguente:
“13 Limiti delle agevolazioni
13.1 Ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese, il tecnico abilitato allega il computo
metrico e assevera che siano rispettati i costi massimi specifici per tipologia di intervento di cui
all’Allegato I per gli interventi di seguito indicati:
a) interventi di cui all’articolo 119, commi 1 e 2, del Decreto Rilancio;
b) interventi che ai sensi del presente Allegato prevedono l’asseverazione del tecnico abilitato;
c) interventi di efficienza energetica di cui all’articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013, diversi da
quelli di cui alla lettera b), che optano per le opzioni di cui all’articolo 121 del Decreto Rilancio.
13.2 Per gli interventi diversi da quelli di cui al punto 13.1, l’ammontare massimo delle detrazioni
fiscali o della spesa massima ammissibile è calcolato esclusivamente sulla base dei costi massimi
specifici per tipologia di intervento di cui all’Allegato I.
Il 13.1 prescrive che in caso di interventi Ecobonus con obbligo di asseverazione, il tecnico rediga il computo metrico E verifichi i limiti di cui all'allegato I.
Quindi doppia verifica.
all’Allegato A, il punto 13 è sostituito dal seguente:
“13 Limiti delle agevolazioni
13.1 Ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese, il tecnico abilitato allega il computo
metrico e assevera che siano rispettati i costi massimi specifici per tipologia di intervento di cui
all’Allegato I per gli interventi di seguito indicati:
a) interventi di cui all’articolo 119, commi 1 e 2, del Decreto Rilancio;
b) interventi che ai sensi del presente Allegato prevedono l’asseverazione del tecnico abilitato;
c) interventi di efficienza energetica di cui all’articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013, diversi da
quelli di cui alla lettera b), che optano per le opzioni di cui all’articolo 121 del Decreto Rilancio.
13.2 Per gli interventi diversi da quelli di cui al punto 13.1, l’ammontare massimo delle detrazioni
fiscali o della spesa massima ammissibile è calcolato esclusivamente sulla base dei costi massimi
specifici per tipologia di intervento di cui all’Allegato I.
Il 13.1 prescrive che in caso di interventi Ecobonus con obbligo di asseverazione, il tecnico rediga il computo metrico E verifichi i limiti di cui all'allegato I.
Quindi doppia verifica.
Re: Ecobonus ordinario...serve computo metrico estimativo???
non sono d'accordo al 100%marcello60 ha scritto: ↑sab mag 13, 2023 12:12 decreto prezzi:
all’Allegato A, il punto 13 è sostituito dal seguente:
“13 Limiti delle agevolazioni
13.1 Ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese, il tecnico abilitato allega il computo
metrico e assevera che siano rispettati i costi massimi specifici per tipologia di intervento di cui
all’Allegato I per gli interventi di seguito indicati:
a) interventi di cui all’articolo 119, commi 1 e 2, del Decreto Rilancio;
b) interventi che ai sensi del presente Allegato prevedono l’asseverazione del tecnico abilitato;
c) interventi di efficienza energetica di cui all’articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013, diversi da
quelli di cui alla lettera b), che optano per le opzioni di cui all’articolo 121 del Decreto Rilancio.
13.2 Per gli interventi diversi da quelli di cui al punto 13.1, l’ammontare massimo delle detrazioni
fiscali o della spesa massima ammissibile è calcolato esclusivamente sulla base dei costi massimi
specifici per tipologia di intervento di cui all’Allegato I.
Il 13.1 prescrive che in caso di interventi Ecobonus con obbligo di asseverazione, il tecnico rediga il computo metrico E verifichi i limiti di cui all'allegato I.
Quindi doppia verifica.
per come lo interpreto io il tecnico prepara un computo che è finalizzato ad attestare il rispetto dei massimali di costo dell'allegato a
teoricamente non è una doppia verifica in quanto il computo serve solo per evidenziare il rispetto dell'allegato a e i prezzi non devono essere congrui rispetto al DEI ma solo rispetto all'allegato A
il problema è l'allegato a è al netto di oneri per la sicurezza, manodopera e opere accessorie quindi la verifica non è immediata
quindi se si vuole stare tranquilli sil rispetto dei massimali dell'allegato per valutare gli oneri per la sicurezza e la manodopera occorre comunque rifarsi ai prezzari
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Re: Ecobonus ordinario...serve computo metrico estimativo???
A mio avviso, il 13.1 richiede computo (quindi prezzario) e allegato A.
Se occorresse la sola verifica dell'allegato A, non sarebbe necessario il computo ma basterebbe la fattura (non consideriamo per il momento il discorso di come valutare la manodopera ecc).
Le condizioni in cui è richiesta la sola verifica dell'allegato A sono descritte nel 13.2.
Se occorresse la sola verifica dell'allegato A, non sarebbe necessario il computo ma basterebbe la fattura (non consideriamo per il momento il discorso di come valutare la manodopera ecc).
Le condizioni in cui è richiesta la sola verifica dell'allegato A sono descritte nel 13.2.
Re: Ecobonus ordinario...serve computo metrico estimativo???
Capisco il tuo punto di vistamarcello60 ha scritto: ↑sab mag 13, 2023 12:44 A mio avviso, il 13.1 richiede computo (quindi prezzario) e allegato A.
Se occorresse la sola verifica dell'allegato A, non sarebbe necessario il computo ma basterebbe la fattura (non consideriamo per il momento il discorso di come valutare la manodopera ecc).
Le condizioni in cui è richiesta la sola verifica dell'allegato A sono descritte nel 13.2.
Purtroppo c'è una grossa differenza tra i 2 approcci
Prendiamo un ecobonus caldaia
il dei quota la caldaia 2200 euro
Da allegato a siamo a 25×200=5000 euro oltre manodopera
Insomma su certe cifre la doppia verifica ridurrebbe i costi asseverabili
Ultima modifica di ponca il sab mag 13, 2023 19:06, modificato 1 volta in totale.
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Re: Ecobonus ordinario...serve computo metrico estimativo???
Me ne rendo conto, ma è anche per questo che preferisco l'approccio più prudente... non vorrei ritrovarmi un domani di fronte a contestazioni di AdE e conseguenti reazioni da parte del cliente nei miei confronti.
Comunque nel caso della caldaia sotto i 100 kW fortunatamente siamo in ecobonus semplificato quindi niente asseverazione
Comunque nel caso della caldaia sotto i 100 kW fortunatamente siamo in ecobonus semplificato quindi niente asseverazione
Re: Ecobonus ordinario...serve computo metrico estimativo???
Si certo, l'esempio non era corretto ma ci siamo capitimarcello60 ha scritto: ↑sab mag 13, 2023 19:00 Me ne rendo conto, ma è anche per questo che preferisco l'approccio più prudente... non vorrei ritrovarmi un domani di fronte a contestazioni di AdE e conseguenti reazioni da parte del cliente nei miei confronti.
Comunque nel caso della caldaia sotto i 100 kW fortunatamente siamo in ecobonus semplificato quindi niente asseverazione
Re: Ecobonus ordinario...serve computo metrico estimativo???
Per asseverazione mi rifaccio all'articolo 8 del dm 06 08 2020 (è sempre questo decreto che detta le regole, che sono cambiate a partire dal 06 10 2020, data spartiacque per tutte le pratiche Ecobonus.), che la definisce in primis come il documento che attesta la rispondenza 'ai pertinenti requisiti richiesti' contenuti nell'allegato A e che, a seconda dei casi, è suscettibile a dover ricomprendere anche dichiarazioni di congruità delle spese.
Facendo un passo indietro, vorrei ripercorrere l'evoluzione delle pratiche Ecobonus:
- prima del 6 ottobre 2020 non esistevano tabelle con prezzi specifici, il decreto in vigore era il DM 11 03 2008 modificato con DM 26 01 2010 ed i limiti di spesa erano i massimali di detrazione, le pratiche venivano svolte effettuando le comunicazioni ad Enea ed asseverando ove richiesto il rispetto dei requisiti tecnici (effettuando semmai una verifica sulle voci di spesa contenute nella fornitura quindi nella fattura dell'impresa...)
- nel frattempo dal 30 giugno 2019 entra in vigore la legge sulla cessione del credito e sconto in fattura (....)
- dal 6 ottobre 2020 sono iniziate le richieste di congruità delle spese ai sensi del famoso punto 13 dell'Allegato A al DM suddetto (con esclusione dalla congruità per sostituzione impianti <100kW per la varie tipologie, mera sostituzione serramenti)
- dal 14 febbraio 2022 non cambia molto: vengono aggiornati i costi specifici e viene modificato il punto 13 che pur se riscritto male lascia (a mio parere) tutto come prima aggiungendo l'obbligo alla congruità anche per i casi non soggetti ad asseverazione tecnica (sostituzione impianti <100 kW, mera sostituzione serramenti) ma con cessione del credito
Questo è il mio punto di vista ovviamente
Grazie
Facendo un passo indietro, vorrei ripercorrere l'evoluzione delle pratiche Ecobonus:
- prima del 6 ottobre 2020 non esistevano tabelle con prezzi specifici, il decreto in vigore era il DM 11 03 2008 modificato con DM 26 01 2010 ed i limiti di spesa erano i massimali di detrazione, le pratiche venivano svolte effettuando le comunicazioni ad Enea ed asseverando ove richiesto il rispetto dei requisiti tecnici (effettuando semmai una verifica sulle voci di spesa contenute nella fornitura quindi nella fattura dell'impresa...)
- nel frattempo dal 30 giugno 2019 entra in vigore la legge sulla cessione del credito e sconto in fattura (....)
- dal 6 ottobre 2020 sono iniziate le richieste di congruità delle spese ai sensi del famoso punto 13 dell'Allegato A al DM suddetto (con esclusione dalla congruità per sostituzione impianti <100kW per la varie tipologie, mera sostituzione serramenti)
- dal 14 febbraio 2022 non cambia molto: vengono aggiornati i costi specifici e viene modificato il punto 13 che pur se riscritto male lascia (a mio parere) tutto come prima aggiungendo l'obbligo alla congruità anche per i casi non soggetti ad asseverazione tecnica (sostituzione impianti <100 kW, mera sostituzione serramenti) ma con cessione del credito
Questo è il mio punto di vista ovviamente
Grazie
Re: Ecobonus ordinario...serve computo metrico estimativo???
In tutto il DM dopo la modifica del decreto prezzi tuttavia non c'è alcun riferimento a prezzari dei e regionali.
Si parla di avere un computo e verificare il rispetto dell'allegato a. Capisco la cautela ovviamente ma un riferimento alla congruità rispetto i prezzari, stile 110, non c'è a mio parere.
Si parla di avere un computo e verificare il rispetto dell'allegato a. Capisco la cautela ovviamente ma un riferimento alla congruità rispetto i prezzari, stile 110, non c'è a mio parere.
Re: Ecobonus ordinario...serve computo metrico estimativo???
Per come ho inteso, interpretando il decreto 6 agosto 2020, il decreto 14 febbraio 2022 e le FAQ ENEA successive a quest'ultimo decreto, credo che per ecobonus ordinario in detrazione diretta, a parte casi semplificati, sia richiesto il doppio controllo (prezzari + allegato A).
Aggiungo ulteriori elementi alla discussione.
Interpellando l'assistente Virgilio sul sito ENEA, dice che stanno rielaborando la documentazione alla luce delle modifiche normative e per il momento rimanda ai documenti citati sopra (decreto 6 agosto 2020, decreto 14 febbraio 2022 e FAQ ENEA) e alla circolare 19/E del 27 maggio 2022.
Quest'ultima circolare è quindi più recente rispetto a tutti gli altri documenti.
Nel testo della circolare si riporta quanto segue (sezione 1.2, pagine 8 e 9).
"In base a tale disposizione normativa, i criteri individuati per valutare la congruità della spesa degli interventi finalizzati alla riqualificazione energetica, anche rientranti nel Superbonus, previsti dal citato d.m. 6 agosto del 2020 – «devono ritenersi applicabili» anche agli:
-interventi di riduzione del rischio sismico di cui all’articolo 16, commi da 1-bis a 1-sexies, del d.l. n. 63 del 2013;
-interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti di cui ai commi da 219 a 223 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) – c.d. Bonus facciate;
-interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis, comma 1, del TUIR."
Ho riportato in grassetto due parti.
1)La prima fa riferimento ai criteri per valutare la congruità della spesa di interventi energetici, ANCHE rientranti nel superbonus. Questo ANCHE fa intendere che i criteri per la valutazione della congruità della spesa sono univoci e si applicano ANCHE agli interventi che rientrano nel Superbonus (quindi anche agli interventi energetici che non vi rientrano). Ne discende che gli stessi criteri usati per il Superbonus sembrerebbero doversi applicare anche ad ecobonus ordinario. Questo aspetto, combinato alla FAQ ENEA 5, fa propendere per il doppio controllo.
2)La seconda dice che i criteri individuati per la valutazione della congruità della spesa si applicano anche agli interventi di recupero del patrimonio edilizio (bonusa casa o bonus ristrutturazione). Questo cosa comporterebbe?
Da qui mi viene un dubbio, che vi chiedo. Da dove si desume che le veriche sui costi non vanno svolte per tutte le spese portate in detrazione con il bonus casa? Avete qualche riferimento? Chiedo per capire da dove discenda il ragionamento, che mi pare assodato, per cui non è richiesta alcuna verifica sui costi portati in detrazione tramite bonus casa.
Aggiungo ulteriori elementi alla discussione.
Interpellando l'assistente Virgilio sul sito ENEA, dice che stanno rielaborando la documentazione alla luce delle modifiche normative e per il momento rimanda ai documenti citati sopra (decreto 6 agosto 2020, decreto 14 febbraio 2022 e FAQ ENEA) e alla circolare 19/E del 27 maggio 2022.
Quest'ultima circolare è quindi più recente rispetto a tutti gli altri documenti.
Nel testo della circolare si riporta quanto segue (sezione 1.2, pagine 8 e 9).
"In base a tale disposizione normativa, i criteri individuati per valutare la congruità della spesa degli interventi finalizzati alla riqualificazione energetica, anche rientranti nel Superbonus, previsti dal citato d.m. 6 agosto del 2020 – «devono ritenersi applicabili» anche agli:
-interventi di riduzione del rischio sismico di cui all’articolo 16, commi da 1-bis a 1-sexies, del d.l. n. 63 del 2013;
-interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti di cui ai commi da 219 a 223 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) – c.d. Bonus facciate;
-interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis, comma 1, del TUIR."
Ho riportato in grassetto due parti.
1)La prima fa riferimento ai criteri per valutare la congruità della spesa di interventi energetici, ANCHE rientranti nel superbonus. Questo ANCHE fa intendere che i criteri per la valutazione della congruità della spesa sono univoci e si applicano ANCHE agli interventi che rientrano nel Superbonus (quindi anche agli interventi energetici che non vi rientrano). Ne discende che gli stessi criteri usati per il Superbonus sembrerebbero doversi applicare anche ad ecobonus ordinario. Questo aspetto, combinato alla FAQ ENEA 5, fa propendere per il doppio controllo.
2)La seconda dice che i criteri individuati per la valutazione della congruità della spesa si applicano anche agli interventi di recupero del patrimonio edilizio (bonusa casa o bonus ristrutturazione). Questo cosa comporterebbe?
Da qui mi viene un dubbio, che vi chiedo. Da dove si desume che le veriche sui costi non vanno svolte per tutte le spese portate in detrazione con il bonus casa? Avete qualche riferimento? Chiedo per capire da dove discenda il ragionamento, che mi pare assodato, per cui non è richiesta alcuna verifica sui costi portati in detrazione tramite bonus casa.
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Re: Ecobonus ordinario...serve computo metrico estimativo???
Sul fatto che le spese per recupero del patrimonio edilizio, in detrazione diretta, non richiedano asseverazione costi nè visto di conformità, lo sostiene la stessa ADE nella propria guida dell'ottobre 2022 (successiva alla circolare sopra citata): il paragrafo 5.1.2 dice chiaramente che tali adempimenti sono richiesti in caso di cessione o sconto, lasciando quindi fuori il caso di detrazione diretta.
https://www.agenziaentrate.gov.it/porta ... ae735e8ba1
https://www.agenziaentrate.gov.it/porta ... ae735e8ba1
Re: Ecobonus ordinario...serve computo metrico estimativo???
Grazie mille della risposta, in effetti il riferimento che hai indicato è molto chiaro.marcello60 ha scritto: ↑lun mag 15, 2023 10:19 Sul fatto che le spese per recupero del patrimonio edilizio, in detrazione diretta, non richiedano asseverazione costi nè visto di conformità, lo sostiene la stessa ADE nella propria guida dell'ottobre 2022 (successiva alla circolare sopra citata): il paragrafo 5.1.2 dice chiaramente che tali adempimenti sono richiesti in caso di cessione o sconto, lasciando quindi fuori il caso di detrazione diretta.
https://www.agenziaentrate.gov.it/porta ... ae735e8ba1
Nella guida, sezione 1.5.2, è riportato il testo seguente.
"Il visto di conformità e l’attestazione non sono necessari se il contribuente utilizza la detrazione nella dichiarazione dei redditi.".
Per attestazione si intende qui l’attestazione della congruità delle spese sostenute, da parte dei tecnici abilitati, quindi è chiaro non sia necessaria.
Approfitto per fare un'altra domanda.
Il doppio controllo con prezzari + Allegato A vale per pratiche che hanno richiesto il titolo abilitativo da 30 giorni dopo l'entrata in vigore del decreto 14 febbraio 2022 (se ricordo bene).
Una pratica con richiesta di permesso di costruire di fine 2021, con permesso rilasciato a metà 2022, è quindi soggetta alla normativa precedente?
Ma in questo caso, DEVE o PUO' seguire la norma precedente?
Per norma precedente, se avevo inteso correttamente il decreto 6 agosto 2020, intendo la verifica coi soli prezzari (regionali, DEI, ...), quindi la differenza starebbe solo nella seconda verifica con allegato A. E' corretto?
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Re: Ecobonus ordinario...serve computo metrico estimativo???
Tutto corretto, quindi la domanda se deve o può non ha senso se richiesta Pdc prima di 14 aprile 2022, quelli dopo devono rispettare prezzari e allegato, quelli prima solo prezzari, poi volontariamente puoi rispettare anche allegato A.bdscm ha scritto: ↑mer mag 17, 2023 19:05 Il doppio controllo con prezzari + Allegato A vale per pratiche che hanno richiesto il titolo abilitativo da 30 giorni dopo l'entrata in vigore del decreto 14 febbraio 2022 (se ricordo bene).
Una pratica con richiesta di permesso di costruire di fine 2021, con permesso rilasciato a metà 2022, è quindi soggetta alla normativa precedente?
Ma in questo caso, DEVE o PUO' seguire la norma precedente?
Per norma precedente, se avevo inteso correttamente il decreto 6 agosto 2020, intendo la verifica coi soli prezzari (regionali, DEI, ...), quindi la differenza starebbe solo nella seconda verifica con allegato A. E' corretto?
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Re: Ecobonus ordinario...serve computo metrico estimativo???
Aggiungo una casistica: interventi al 50% però con obbligo di presentazione pratica ENEA
dato che si tratta di detrazione cui art. 16bis del TUIR, tecnicamente non è soggetto ad alcuna verifica ni detrazione diretta
Dunque alla fine, per comodità, un cliente potrebbe decidere:
- di portarsi in detrazione diretta lavori su serramenti, schermature, caldaie a biomassa o a condensazione A come detrazione Bonus Casa che tanto avrebbero in ecobonus comunque l'aliquota 50%
- di portarsi in detrazione diretta al 50% anche tutte le altre opere (perdendo un 15% ma senza particolare rotture di scatole)
e ovviamente se ha disponibilità di capienza nei 96'000€.
dato che si tratta di detrazione cui art. 16bis del TUIR, tecnicamente non è soggetto ad alcuna verifica ni detrazione diretta
Dunque alla fine, per comodità, un cliente potrebbe decidere:
- di portarsi in detrazione diretta lavori su serramenti, schermature, caldaie a biomassa o a condensazione A come detrazione Bonus Casa che tanto avrebbero in ecobonus comunque l'aliquota 50%
- di portarsi in detrazione diretta al 50% anche tutte le altre opere (perdendo un 15% ma senza particolare rotture di scatole)
e ovviamente se ha disponibilità di capienza nei 96'000€.
Re: Ecobonus ordinario...serve computo metrico estimativo???
Concordo....se lgi interventi che beneficiano del 65% non sono molti e c'è capienza nei 96000 conviene fare tutto art. 16 senza verifiche e computi.Coin Mattia ha scritto: ↑gio mag 18, 2023 17:35 Aggiungo una casistica: interventi al 50% però con obbligo di presentazione pratica ENEA
dato che si tratta di detrazione cui art. 16bis del TUIR, tecnicamente non è soggetto ad alcuna verifica ni detrazione diretta
Dunque alla fine, per comodità, un cliente potrebbe decidere:
- di portarsi in detrazione diretta lavori su serramenti, schermature, caldaie a biomassa o a condensazione A come detrazione Bonus Casa che tanto avrebbero in ecobonus comunque l'aliquota 50%
- di portarsi in detrazione diretta al 50% anche tutte le altre opere (perdendo un 15% ma senza particolare rotture di scatole)
e ovviamente se ha disponibilità di capienza nei 96'000€.
Re: Ecobonus ordinario...serve computo metrico estimativo???
ma chi bo' riri.. (mi pare na supercazzola piccionesca)marcoaroma ha scritto: ↑sab mag 13, 2023 11:57 Rileggendo veloce non riesco a capire bene. Forse andavo avanti per inerzia da 110 sovrabbondando di verifiche.
Comunque, anche se andasse verificato solo allegato A, il cme va fatto per poter estrapolare l'importo totale della manodopera secondo prezzario per poi sottrarlo all'importo del preventivo ditta per avere il costo escluso manodopera da comparare con i prezzi allegato A.
come premesso, nei casi con solo verifica allegato A
chi te lo dice che il costo della manodopera fatturato sia da prezzari, e quindi devi andare ad estrapolarlo da prezzari, e quindi fare computo..?
è abbastanza più logico farlo evidenziare dalla ditta e confontarlo. oppure al massimo, se la ditta è terra terra, dal prezzario prendi solo la percentuale manodopera e la applichi, ma mica devi fare computo
Il computo serve se è prevista l'asseverazione di congruità delle spese (il punto 13.1 all.A dm6820 parla di tale asseverazione spese, ma prima si deve andare a vedere quando essa è prevista, mica si deve procedere a occhi bassi come i muli..)
quindi nei casi e con le modalità del comma 13 e 13bis art 119 (110, sconto, cessione..), ed in più se serve l'asseverazione TECNICA anche con detrazione direttaai sensi del punto 13.1 lett.b all.A dm6820 (porcherie sopra 100kw, ecc..)
La Pantomimotecnica: tecnici matusalemme che ancora dopo anni ed anni non hanno preteso chiarezza e dettagli nelle norme e non le hanno chiare. Mah!
Re: Ecobonus ordinario...serve computo metrico estimativo???
Scusami non ho capito....quindi nel caso di Ecobonus dove hai coibentazioni (aliquota 65%) dove serve l'asseverazione tecnica a tuo parere serve anche il computo metrico?
Re: Ecobonus ordinario...serve computo metrico estimativo???
il punto 13.1 lett.B all.A dm6820 ti aggiunge anche questo caso, anche con detrazione diretta in quanto poi alla lett.C specifica che quando non ci vuole asseverazione ci vuole solo se c'è sconto o cessione
so che questo periodo ha un senso differente dalla lett.H art.6 dello stesso dm6820 che la prevede solo nei casi commi 13 13bis art.119, ma non mi sento di poter dire che il decreto sia in contraddizione. i due periodi dello stesso decreto lo sono, si..
ma penso si tratti più di una "aggiunzione"..
quindi secondo me si, è così
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Re: Ecobonus ordinario...serve computo metrico estimativo???
Ok che ENEA non fa legge....ma cmq da un orientamento a tutti quelli che chiederanno la documentazione (i commercialisti in primis) per le detrazioni fiscali.
Nel vademecum ENEA è riportato quanto segue...credo sia abbastanza chiaro...e per me è la conferma che serve.
Nel vademecum ENEA è riportato quanto segue...credo sia abbastanza chiaro...e per me è la conferma che serve.
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Re: Ecobonus ordinario...serve computo metrico estimativo???
Seamew ha scritto: ↑ven mag 26, 2023 10:58 Ok che ENEA non fa legge....ma cmq da un orientamento a tutti quelli che chiederanno la documentazione (i commercialisti in primis) per le detrazioni fiscali.
Nel vademecum ENEA è riportato quanto segue...credo sia abbastanza chiaro...e per me è la conferma che serve.
A parte che ENEA non fa giurisprudenza, come già indicato all'inizoo del post, in caso di ecobonus (ordinario o no) ENEA richiede di allegare computo metrico, ma non specifica come deve essere redatto e quindi non è detto che in tutti i casi vada fatto con il DEI o i prezzari
NicGia85 ha scritto: ↑gio mag 11, 2023 12:19 Si, nel caso di ecobonus bisogna conservare anche il computo metrico: è chiaramente indicato nel vademecum ENEA.
A mio avviso tale computo metrico però può anche essere abbastanza "semplificato" e non un computo fatto con i prezzari DEI, ma un classico computo metrico e deve ovviamente riguardare solo gli interventi ECO
Re: Ecobonus ordinario...serve computo metrico estimativo???
Si certo...non specifica come deve essere fatto il computo metrico (e quindi il professionista ha una certa flessibilità) ma sicuramente serve per dimostrare la congruità dei prezzi...
Re: Ecobonus ordinario...serve computo metrico estimativo???
ma eravamo arrivati ad una conclusione?
per ecobonus ordinario in detrazione (no cessione) in cui c'è un tecnico che assevera
ad esempio per caldaia >100 kW o per cappotto
serve doppia verifica con computo da prezzario + allegato A?
o è sufficiente la verifica dell'allegato A?
per ecobonus ordinario in detrazione (no cessione) in cui c'è un tecnico che assevera
ad esempio per caldaia >100 kW o per cappotto
serve doppia verifica con computo da prezzario + allegato A?
o è sufficiente la verifica dell'allegato A?
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Re: Ecobonus ordinario...serve computo metrico estimativo???
Io ero rimasto che serve sempre il computo + allegato A, doppia verifica dunque.
E onestamente la faccio in tutti i casi, anche perchè in questo modo riesco a gestire meglio voci di manodopera, opere accessorie, ecc ecc che non rientrerebbero con solo l'allegato A.
E onestamente la faccio in tutti i casi, anche perchè in questo modo riesco a gestire meglio voci di manodopera, opere accessorie, ecc ecc che non rientrerebbero con solo l'allegato A.
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Re: Ecobonus ordinario...serve computo metrico estimativo???
Concordo con Mattia.
In caso di asseverazione obbligatoria serve comunque il computo per fare la doppia verifica.
In caso di ecobonus semplificato, il computo diventa necessario qualora si debba inserire anche la manodopera congrua e le opere provvisionali congrue per verificare la spesa sostenuta con l'allegato A.
L'unico caso in cui non lo faccio è in ecobonus semplificato, quando la spesa rientra nei limiti dell'allegato A anche senza prendere in considerazione la manodopera e le opere provvisionali.
In caso di asseverazione obbligatoria serve comunque il computo per fare la doppia verifica.
In caso di ecobonus semplificato, il computo diventa necessario qualora si debba inserire anche la manodopera congrua e le opere provvisionali congrue per verificare la spesa sostenuta con l'allegato A.
L'unico caso in cui non lo faccio è in ecobonus semplificato, quando la spesa rientra nei limiti dell'allegato A anche senza prendere in considerazione la manodopera e le opere provvisionali.
Re: Ecobonus ordinario...serve computo metrico estimativo???
sottoscrivomarcello60 ha scritto: ↑gio feb 08, 2024 10:22 Concordo con Mattia.
In caso di asseverazione obbligatoria serve comunque il computo per fare la doppia verifica.
In caso di ecobonus semplificato, il computo diventa necessario qualora si debba inserire anche la manodopera congrua e le opere provvisionali congrue per verificare la spesa sostenuta con l'allegato A.
L'unico caso in cui non lo faccio è in ecobonus semplificato, quando la spesa rientra nei limiti dell'allegato A anche senza prendere in considerazione la manodopera e le opere provvisionali.
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Re: Ecobonus ordinario...serve computo metrico estimativo???
In questo caso rilasci al cliente un documento comprovante la verifica?marcello60 ha scritto: ↑gio feb 08, 2024 10:22 L'unico caso in cui non lo faccio è in ecobonus semplificato, quando la spesa rientra nei limiti dell'allegato A anche senza prendere in considerazione la manodopera e le opere provvisionali.
Re: Ecobonus ordinario...serve computo metrico estimativo???
io faccio una dichiarazione in cui attesto il rispettoSimo06 ha scritto: ↑ven feb 09, 2024 15:44In questo caso rilasci al cliente un documento comprovante la verifica?marcello60 ha scritto: ↑gio feb 08, 2024 10:22 L'unico caso in cui non lo faccio è in ecobonus semplificato, quando la spesa rientra nei limiti dell'allegato A anche senza prendere in considerazione la manodopera e le opere provvisionali.
ad esempio per una caldaia da 24 kW scrivo che l'importo fatturato pari a xxx risulta inferiore all'importo max ammissibile pari a 24kW*240€/kW
idem per i serramenti
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Re: Ecobonus ordinario...serve computo metrico estimativo???
Si, rilascio una dichiarazione in cui attesto il rispetto dell'allegato A.Simo06 ha scritto: ↑ven feb 09, 2024 15:44In questo caso rilasci al cliente un documento comprovante la verifica?marcello60 ha scritto: ↑gio feb 08, 2024 10:22 L'unico caso in cui non lo faccio è in ecobonus semplificato, quando la spesa rientra nei limiti dell'allegato A anche senza prendere in considerazione la manodopera e le opere provvisionali.
Re: Ecobonus ordinario...serve computo metrico estimativo???
dichiarazione che nel semplificato può essere fatta anche dal fornitore (serramentista idraulico ecc)
Re: Ecobonus ordinario...serve computo metrico estimativo???
sei proprio un poncioso impiastro che deve confondere sempre tutto e tutti . ti piace..ponca ha scritto: ↑mer feb 07, 2024 21:35 ma eravamo arrivati ad una conclusione?
per ecobonus ordinario in detrazione (no cessione) in cui c'è un tecnico che assevera
ad esempio per caldaia >100 kW o per cappotto
serve doppia verifica con computo da prezzario + allegato A?
o è sufficiente la verifica dell'allegato A?
e finiscila.. vai a piccionare col tuo amico sporcaccione
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