marcello60 ha scritto: lun mag 15, 2023 10:19
Sul fatto che le spese per recupero del patrimonio edilizio, in detrazione diretta, non richiedano asseverazione costi nè visto di conformità, lo sostiene la stessa ADE nella propria guida dell'ottobre 2022 (successiva alla circolare sopra citata): il paragrafo 5.1.2 dice chiaramente che tali adempimenti sono richiesti in caso di cessione o sconto, lasciando quindi fuori il caso di detrazione diretta.
https://www.agenziaentrate.gov.it/porta ... ae735e8ba1
Grazie mille della risposta, in effetti il riferimento che hai indicato è molto chiaro.
Nella guida, sezione 1.5.2, è riportato il testo seguente.
"
Il visto di conformità e l’attestazione non sono necessari se il contribuente utilizza la detrazione nella dichiarazione dei redditi.".
Per attestazione si intende qui l’attestazione della congruità delle spese sostenute, da parte dei tecnici abilitati, quindi è chiaro non sia necessaria.
Approfitto per fare un'altra domanda.
Il doppio controllo con prezzari + Allegato A vale per pratiche che hanno richiesto il titolo abilitativo da 30 giorni dopo l'entrata in vigore del decreto 14 febbraio 2022 (se ricordo bene).
Una pratica con richiesta di permesso di costruire di fine 2021, con permesso rilasciato a metà 2022, è quindi soggetta alla normativa precedente?
Ma in questo caso, DEVE o PUO' seguire la norma precedente?
Per norma precedente, se avevo inteso correttamente il decreto 6 agosto 2020, intendo la verifica coi soli prezzari (regionali, DEI, ...), quindi la differenza starebbe solo nella seconda verifica con allegato A. E' corretto?