Condotte aerotermiche - DM 08/11/2019
Moderatore: Edilclima
Condotte aerotermiche - DM 08/11/2019
Buongiorno,
chiedo per sapere se agli impianti di distribuzione calore (aria) installati nei controsoffitti di un ufficio, si applica il DM 08/11/2019, in particolare il seguente paragrafo:
2.3 - Disposizioni complementari
2.3.1 Condotte aerotermiche
1. Le condotte aerotermiche devono essere realizzate in materiale di classe di reazione al fuoco 0 italiana o in classe A1 di reazione al fuoco europea. Nel caso di condotte preisolate, realizzate con diversi componenti tra loro stratificati di cui almeno uno con funzione isolante, è ammessa la classe di reazione al fuoco 0-1 italiana o in classe A2-s1,d0 o B-s3,d0 di reazione al fuoco europea. Detta condizione si intende rispettata quando tutte le superfici del manufatto, in condizione d’uso, sono realizzate con materiale incombustibile di spessore non inferiore a 0,08 millimetri e sono in grado di assicurare, anche nel tempo, la continuità di protezione del componente isolante interno che deve essere di classe di reazione al fuoco non superiore ad 1 o di classe A1, A2-s1,d0, europea. I giunti ed i tubi di raccordo, la cui lunghezza non può essere superiore a 5 volte il diametro del raccordo stesso, possono essere realizzati in materiale di classe di reazione al fuoco 0, 0-1, 1-0, 1-1 o 1 italiana o di classe A1, A2-s1,d0, B-s2,d0 B-s3,d0 europea. Le condotte di classe 0 possono essererivestite esternamente con materiali isolanti di classe di reazione al fuoco non superiore ad 1 o di classe B-s2,d0 B-s3,d0 europea. Negli attraversamenti di pareti e solai, lo spazio attorno alle condotte deve essere sigillato con materiale in classe 0 di reazione al fuoco italiana o in classe A2-s1,d0 di reazione al fuoco europea, senza tuttavia ostacolare le dilatazioni delle condotte stesse.
2. Le condotte non possono attraversare luoghi sicuri (che non siano spazi scoperti), vani scala, vani ascensore e locali in cui le lavorazioni o i materiali in deposito comportino il rischio di esplosione e/o incendio. L’attraversamento dei sopra richiamati locali può tuttavia essere ammesso se le condotte o le strutture che le racchiudono hanno una resistenza al fuoco non inferiore alla classe del locale attraversato ed in ogni caso non inferiore a REI 30 /EI 30.
chiedo per sapere se agli impianti di distribuzione calore (aria) installati nei controsoffitti di un ufficio, si applica il DM 08/11/2019, in particolare il seguente paragrafo:
2.3 - Disposizioni complementari
2.3.1 Condotte aerotermiche
1. Le condotte aerotermiche devono essere realizzate in materiale di classe di reazione al fuoco 0 italiana o in classe A1 di reazione al fuoco europea. Nel caso di condotte preisolate, realizzate con diversi componenti tra loro stratificati di cui almeno uno con funzione isolante, è ammessa la classe di reazione al fuoco 0-1 italiana o in classe A2-s1,d0 o B-s3,d0 di reazione al fuoco europea. Detta condizione si intende rispettata quando tutte le superfici del manufatto, in condizione d’uso, sono realizzate con materiale incombustibile di spessore non inferiore a 0,08 millimetri e sono in grado di assicurare, anche nel tempo, la continuità di protezione del componente isolante interno che deve essere di classe di reazione al fuoco non superiore ad 1 o di classe A1, A2-s1,d0, europea. I giunti ed i tubi di raccordo, la cui lunghezza non può essere superiore a 5 volte il diametro del raccordo stesso, possono essere realizzati in materiale di classe di reazione al fuoco 0, 0-1, 1-0, 1-1 o 1 italiana o di classe A1, A2-s1,d0, B-s2,d0 B-s3,d0 europea. Le condotte di classe 0 possono essererivestite esternamente con materiali isolanti di classe di reazione al fuoco non superiore ad 1 o di classe B-s2,d0 B-s3,d0 europea. Negli attraversamenti di pareti e solai, lo spazio attorno alle condotte deve essere sigillato con materiale in classe 0 di reazione al fuoco italiana o in classe A2-s1,d0 di reazione al fuoco europea, senza tuttavia ostacolare le dilatazioni delle condotte stesse.
2. Le condotte non possono attraversare luoghi sicuri (che non siano spazi scoperti), vani scala, vani ascensore e locali in cui le lavorazioni o i materiali in deposito comportino il rischio di esplosione e/o incendio. L’attraversamento dei sopra richiamati locali può tuttavia essere ammesso se le condotte o le strutture che le racchiudono hanno una resistenza al fuoco non inferiore alla classe del locale attraversato ed in ogni caso non inferiore a REI 30 /EI 30.
Re: Condotte aerotermiche - DM 08/11/2019
E' così da anche molto prima del 2019 ma questa cosa è clamorosamente disattesa in un sacco di installazioni, con buona pace della salubrità degli impianti.
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Re: Condotte aerotermiche - DM 08/11/2019
Non si giustifica. Va fatto e basta. Tanti non lo fanno, e sono nel torto.
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Re: Condotte aerotermiche - DM 08/11/2019
si parla di reazione al fuoco dei materiali.
il modo di rimediare è che siano tubi di raccordo in A1 o A2 (ci sono).
si potrebbe anche sostenere che siano protetti se posti sopra un controsoffitto che è A1/A2 al posto loro.
Re: Condotte aerotermiche - DM 08/11/2019
Pensavo ti riferissi al grassetto, cioè la lunghezza massima. Il tuo cruccio quel'è? flessibili classificati ci sono in commercio. Tipo isodec 25 FCR
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Re: Condotte aerotermiche - DM 08/11/2019
immagino che il cruccio sia che l'impianto è già montato e non si vuole toccarlo.
qualsiasi alternativa ammesso che ce ne siano sarà più costosa
qualsiasi alternativa ammesso che ce ne siano sarà più costosa
Re: Condotte aerotermiche - DM 08/11/2019
La reazione al fuoco delle tubazioni installate è corretta e conforme a quanto sopra scritto.
Non torna la questione della lunghezza che non può essere 5 volte il diametro, quello che ho evidenziato in grassetto ...
Non torna la questione della lunghezza che non può essere 5 volte il diametro, quello che ho evidenziato in grassetto ...