Certificazione PRIMA e dopo i lavori
Inviato: mer mar 04, 2009 10:56
Alcuni comuni da me (lombardia) chiedono per il ritiro del Permesso di Costruire la presentazione dell'ACE dell'edificio oggetto di certificazione secondo questa norma:
-Finanziaria 2008
288. A decorrere dall’anno 2009, in attesa dell’emanazione dei provvedimenti attuativi di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, il rilascio del permesso di costruire e` subordinato alla certificazione energetica dell’edificio, cosı` come previsto dall’articolo 6 del citato decreto legislativo n. 192 del 2005, nonche´ delle caratteristiche strutturali dell’immobile finalizzate al risparmio idrico e al reimpiego delle acque meteoriche.
Se però si guarda cosa dice l'art. 6 del 192/2005 modificato dal 311/2006 dice:
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli edifici di nuova costruzione e quelli di cui all’articolo 3, comma 2, lettera a (demolizione e ricostruzione sopra i 1000m2), sono dotati, al termine della costruzione medesima ed a cura del costruttore, di un attestato di certificazione energetica, redatto secondo i criteri e le metodologie di cui all’articolo 4, comma 1.
Ma noi in Lombardia (non valgono i decreti sopra) abbiamo la DGR 8745/2008 che dice all'art. 9.1 Gli edifici per i quali, a decorrere dal 1º settembre 2007, verra` presentata la denuncia di inizio attivita` o la domanda finalizzata ad ottenere il permesso di costruire per interventi di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione in ristrutturazione, ristrutturazione edilizia che coinvolga piu` del 25% della superficie disperdente dell’edificio cui l’impianto di climatizzazione invernale o di riscaldamento e` asservito, dovranno essere dotati, al termine dei lavori, dell’attestato di certificazione energetica, di cui al punto 10, redatto secondo lo schema definito all’Allegato C.
Che si fa??
-Finanziaria 2008
288. A decorrere dall’anno 2009, in attesa dell’emanazione dei provvedimenti attuativi di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, il rilascio del permesso di costruire e` subordinato alla certificazione energetica dell’edificio, cosı` come previsto dall’articolo 6 del citato decreto legislativo n. 192 del 2005, nonche´ delle caratteristiche strutturali dell’immobile finalizzate al risparmio idrico e al reimpiego delle acque meteoriche.
Se però si guarda cosa dice l'art. 6 del 192/2005 modificato dal 311/2006 dice:
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli edifici di nuova costruzione e quelli di cui all’articolo 3, comma 2, lettera a (demolizione e ricostruzione sopra i 1000m2), sono dotati, al termine della costruzione medesima ed a cura del costruttore, di un attestato di certificazione energetica, redatto secondo i criteri e le metodologie di cui all’articolo 4, comma 1.
Ma noi in Lombardia (non valgono i decreti sopra) abbiamo la DGR 8745/2008 che dice all'art. 9.1 Gli edifici per i quali, a decorrere dal 1º settembre 2007, verra` presentata la denuncia di inizio attivita` o la domanda finalizzata ad ottenere il permesso di costruire per interventi di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione in ristrutturazione, ristrutturazione edilizia che coinvolga piu` del 25% della superficie disperdente dell’edificio cui l’impianto di climatizzazione invernale o di riscaldamento e` asservito, dovranno essere dotati, al termine dei lavori, dell’attestato di certificazione energetica, di cui al punto 10, redatto secondo lo schema definito all’Allegato C.
Che si fa??