Lunghezza vi di esodo

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

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VVF_13
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Lunghezza vi di esodo

Messaggio da VVF_13 »

Buon pomeriggio.

Tornando sulla palestra soggetta, che a detta del funzionario DEVE seguire l'art. 20 del DM del 1996, ho un dubbio.

La palestra comunica con le vie di esodo verticali di un albergo con filtri fumo, ma le vie di esodo verticali sono del tipo "filtro" come definito dal Codice.
La lunghezza del percorso di esodo per la palestra deve risultare inferiore a 40 m. Ora, leggendo il vecchio DM del 1983 la via di esodo deve condurre a un "luogo sicuro": "Spazio scoperto ovvero compartimento antincendio, separato da altri compartimenti mediante spazio scoperto o filtri a prova di fumo"Cioè, sembrerebbe necessario che tutta la scala filtro abbia filtri fumo in corrispondenza delle comunicazioni a tutti i piani (di fatto trasformandola in scala a prova di fumo)?
A meno di rientrare nel limite dei 40 metri verso l'esterno considerando anche il percorso interno alla scala-filtro (che siccome nel 1983 non esisteva equivale a un percorso protetto), a questo punto potrei evitar di mettere filtri fumo a tutti i piani.
Nel disegno ho riportato la mia considerazione.
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