desidero porre un quesito per un confronto su un aspetto che mi lascia perplesso (perdonate in anticipo la mia ignoranza, se mi son perso qualcosa di ovvio).
Premessa:
- edificio esistente, plurifamiliare, destinazione unicamente residenziale, impianti autonomi (climatizzazione invernale, estiva, produzione ACS);
- il cliente intende installare delle schermature solari, nella fattispecie tende da sole a bracci esterne (esposizione sud-est e sud-ovest, a protezione di superfici vetrate, caratteristiche tecniche e valore di gtot delle tende certificati dal costruttore conformi a quanto richiesto da requisiti EcoBonus);
- nessun ulteriore intervento che riguardi l'impianto o (in altra forma) l'involucro.
Una prima obiezione che mi è stata sollevata è che:
- non è scontato inquadrare l'installazione di schermature solari (tende da sole a bracci inclinate, nel caso specifico) come interventi che "coinvolgono [...] la superficie disperdente lorda" dell'edificio;
- se anche lo fosse, non sono definibili in modo univoco i m² di superficie interessata.
Che la loro installazione abbia (o possa avere, in moti casi) un apprezzabile effetto positivo ai fini della climatizzazione estiva, è forse il motivo per cui sono state annoverate dal legislatore tra gli interventi agevolabili, al di la del condividere o meno l'opportunità di tale scelta, sotto il profilo tecnico.
Il problema maggiore, tuttavia, è dato dal fatto che non mi risulta ci siano riferimenti legislativi specifici che escludano la necessità della redazione della relazione c.d. L10: il DM 26/06/2015 "requisiti minimi", al punto 2.2 dell'allegato 1, prescrive le verifiche e la redazione della relazione, tuttavia l'installazione delle schermature solari non rientra né nell'eccezione del punto 2.2, comma 2, né tra le deroghe del punto 1.4.3. Pertanto, per quanto paradossale, rispetto ad altre casistiche più significative ma esentate, ne consegue che vi sia l'obbligo di redigere la relazione L10 (aggiornando l'esistente).
Sorvolo sul fatto che - in assenza di titolo abilitativo e pratica edilizia (attività edilizia libera) - occorra poi inventarsi un qualche sistema per depositare in Comune la L10, visto che non si può agganciare ad alcuna pratica o Sportello unico dell'Edilizia... Poco male, al limite si va di ufficio protocollo generale del Comune o invio tramite PEC, per avere una qualche tracciabilità in futuro.
Mi rendo conto che potrebbe sembrare una applicazione estremamente rigorosa e penalizzante, tuttavia preferisco basarmi solo su cosa sia esplicitamente consentito (o meno) dalla legislazione vigente, più che sul "ma tanto non lo chiedono" o "non lo fa mai nessuno"... specie per tutelarsi in caso di controlli.
E' corretto oppure mi è sfuggito qualcosa e sto prendendo una cantonata galattica?
D'altro canto, la guida ENEA "Vademecum: Schermature solari e chiusure oscuranti - Aggiornamento: 25/01/2021", poi ripresa anche dall'Agenzia delle Entrate, riporta:
Dunque, farebbe intendere che vi possano essere dei casi in cui il deposito (meglio: la redazione) della relazione L10 non siano necessari, per interventi di installazione di schermature solari; non mi viene tuttavia in mente alcun esplicito riferimento legislativo in tal senso..."Nei casi in cui non è obbligatorio il deposito in Comune della relazione tecnica di cui all’art. 8 del D. lgs. 192/05 e s.m.i. e per gli interventi con data di inizio lavori antecedente il 6 ottobre 2020, l’asseverazione può essere sostituita da una certificazione del fornitore/produttore/assemblatore [...]"
Voi come vi regolate in proposito?
Mi seccherebbe prendere una cantonata e (far) fare per mia ignoranza qualcosa che non è richiesto ma - ancora di più - vedere magari andare il cliente da altri colleghi tecnici che magari se ne fregano, se fosse obbligatoria o meno la L10...
Grazie in anticipo per il confronto.