Attività 13.1.A

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
fabbretto
Messaggi: 857
Iscritto il: sab feb 14, 2009 12:12

Attività 13.1.A

Messaggio da fabbretto »

Buonasera.

Devo affrontare l'installazione di 2 serbatoi fuori terra rimovibili per la distribuzione di gasolio per autotrazione all'interno di un deposito di camion.
Ciascun serbatoio ha capacità inferiore a 9 mc.

Ricado quindi all'interno dell'attività 13.1.A, ma ho un dubbio.
Impianti di distribuzione carburanti liquidi - Contenitori distributori rimovibili e non di carburanti liquidi fino a 9 mc con punto di infiammabilità > 65 °C .

Premesso che ciascuno dei 2 serbatoi-distributori ha capacità minore di 9 mc, secondo voi la pratica SCIA è unica o sono 2 pratiche 13.1.A?

L'attività è unica, quindi secondo me è una SCIA unica costituita da n serbatoi-distributori.

Che ne pensate?

Grazie
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3744
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: Attività 13.1.A

Messaggio da weareblind »

Due attività, come capita sempre quando si riesce a mettere distanza di sicurezza tra diversi centri di pericolo e che quindi devono essere esaminati separatamente per quanto riguarda le loro contromisure, vale così anche per caldaie a cielo libero piuttosto che trasformatori in olio della tensione.
fabbretto
Messaggi: 857
Iscritto il: sab feb 14, 2009 12:12

Re: Attività 13.1.A

Messaggio da fabbretto »

I 2 serbatoi-distributori sono su spazio scoperto e sono separati con muro tagliafuoco, e appartengono allo stesso complesso.

Ho trovato il chiarimento relativo ai trasformatori (https://www.vigilfuoco.it/sites/default ... 3-2012.pdf) e qui si afferma quanto tu riporti.

Quindi 2 attività 13.1.A in quanto ciascun serbatoio costituirebbe anche attività 12?
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3744
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: Attività 13.1.A

Messaggio da weareblind »

Esclusivamente 13.1.A.
Hanno una declaratoria dedicata, più di così... 12 è per depositi, non distributori.
fabbretto
Messaggi: 857
Iscritto il: sab feb 14, 2009 12:12

Re: Attività 13.1.A

Messaggio da fabbretto »

Ok.

Grazie
Terminus
Messaggi: 13528
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Attività 13.1.A

Messaggio da Terminus »

La declararatoria della 13.1.A parla di contenitori-distributori fino a 9mc.
Costituiscono un unico "deposito" ma due attività soggette
fabbretto
Messaggi: 857
Iscritto il: sab feb 14, 2009 12:12

Re: Attività 13.1.A

Messaggio da fabbretto »

Ciao Terminus.

Quindi tante attività 13.1.A per quanti sono i contenitori-distributori, giusto?
cmorante
Messaggi: 236
Iscritto il: mar ago 30, 2022 12:10

Re: Attività 13.1.A

Messaggio da cmorante »

Se sono rispettate le distanze di sicurezza tra i depositi e le varie prescrizioni, io li ho sempre considerati come due attività 13.1.A.
fabbretto
Messaggi: 857
Iscritto il: sab feb 14, 2009 12:12

Re: Attività 13.1.A

Messaggio da fabbretto »

Vedo che è prassi comune quindi.
Domanda: se non sono rispettate le distanze di separazione?
Terminus
Messaggi: 13528
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Attività 13.1.A

Messaggio da Terminus »

Allora il problema non è quante attività hai.....
fabbretto
Messaggi: 857
Iscritto il: sab feb 14, 2009 12:12

Re: Attività 13.1.A

Messaggio da fabbretto »

?
Terminus
Messaggi: 13528
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Attività 13.1.A

Messaggio da Terminus »

fabbretto ha scritto: mar giu 03, 2025 16:19?
Il problema è che non rispetti la regola tecnica, non che devi pagare per una o due attività 12.1.A
fabbretto
Messaggi: 857
Iscritto il: sab feb 14, 2009 12:12

Re: Attività 13.1.A

Messaggio da fabbretto »

No no.
Tra i 2 serbatoi-distributori c'è un setto tagliafuoco EI60 che mi permette di dimezzare la distanza fra i due (10 m).
Inoltre rispetto tutti gli altri requisiti richiesti dalla norma.

L'unico dubbio era solo se si trattasse di 1 o 2 attività.
Terminus
Messaggi: 13528
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Attività 13.1.A

Messaggio da Terminus »

fabbretto ha scritto: mar giu 03, 2025 16:12 Domanda: se non sono rispettate le distanze di separazione?
Rispondevo a questo tua domanda....
VVF_13
Messaggi: 58
Iscritto il: mer ott 25, 2023 07:49

Re: Attività 13.1.A

Messaggio da VVF_13 »

Buonasera.

Mi inserisco nella discussione interessante.
Mi è capitato tempo fa un caso praticamente identico, in cui essendo presenti 2 serbatoi di gasolio per autotrazione il progettista nella relazione tecnica parla di una sola attività 74.1.A. Il progetto prevedeva 2 serbatoi da 5000 separati da un moro REI 90.
Terminus
Messaggi: 13528
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Attività 13.1.A

Messaggio da Terminus »

Mah. se ne possono vedere di tutti i colori, specialmente con la vecchia normativa ante 2017.
Ma come ho scritto sopra, l'attività 13.1.A consiste in contenitori-distributori mobili fino a 9000 litri, che poi è il medesimo limite stabilito dal DM 22/11/17 per il "deposito".
Di certo sopra i 9000 (quindi certamente più di un serbatoio) non si può che denunciare due attività distinte essendo oltretutto due "depositi".
Avendo due contenitori-distributori con capacità complessiva non superiore a 9000 (2 da 4000 per esempio) questi costituirebbero unico "deposito" e non superando i 9000 litri potrebbero essere identificati come unica attività 13.1.A.
VVF_13
Messaggi: 58
Iscritto il: mer ott 25, 2023 07:49

Re: Attività 13.1.A

Messaggio da VVF_13 »

Chiarissimo.
fabbretto
Messaggi: 857
Iscritto il: sab feb 14, 2009 12:12

Re: Attività 13.1.A

Messaggio da fabbretto »

Terminus ha scritto: mar giu 03, 2025 18:30 Mah. se ne possono vedere di tutti i colori, specialmente con la vecchia normativa ante 2017.
Ma come ho scritto sopra, l'attività 13.1.A consiste in contenitori-distributori mobili fino a 9000 litri, che poi è il medesimo limite stabilito dal DM 22/11/17 per il "deposito".
Di certo sopra i 9000 (quindi certamente più di un serbatoio) non si può che denunciare due attività distinte essendo oltretutto due "depositi".
Avendo due contenitori-distributori con capacità complessiva non superiore a 9000 (2 da 4000 per esempio) questi costituirebbero unico "deposito" e non superando i 9000 litri potrebbero essere identificati come unica attività 13.1.A.
Ora è più chiaro.
Grazie
stfire
Messaggi: 1513
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

Re: Attività 13.1.A

Messaggio da stfire »

Terminus ha scritto: mar giu 03, 2025 18:30 Avendo due contenitori-distributori con capacità complessiva non superiore a 9000 (2 da 4000 per esempio) questi costituirebbero unico "deposito" e non superando i 9000 litri potrebbero essere identificati come unica attività 13.1.A.
non sono d'accordo con il dichiarare unica attività 13.1.A
Attività 13.1.A: Contenitori distributori di carburanti liquidi con punto di infiammabilità superiore a 65 °C, di capacità geometrica fino a 9 mc; privato fisso o rimovibile; pubblico fisso o rimovibile.
la capacità in questo caso è intesa quella geometrica del singolo contenitore-distributore (non quella complessiva come specificata in altre attività soggette)
Terminus
Messaggi: 13528
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Attività 13.1.A

Messaggio da Terminus »

Ho usato difatti il condizionale, tanto dipenderà come per molte altre cose dal singolo Comando/funzioario.
Comunque la declaratoria non specifica neanche che debba trattarsi del singolo serbatoio ed inoltre il DM 2017 ammette che vi può essere un deposito fino a 9mc (guarda caso lo stesso limite del 151) costituito da più di un serbatoio ed in questo caso sono appiccicati a 80cm uno dall'altro.....
fabbretto
Messaggi: 857
Iscritto il: sab feb 14, 2009 12:12

Re: Attività 13.1.A

Messaggio da fabbretto »

Buongiorno.
In effetti il DPR 151 parla di "contenitori distributori fino a 9 mc", quindi sembra si riferisca al singolo contenitore.
E questo giustificherebbe l'orientamento di considerare una SCIA per ciascuno di essi.
Del resto non ho trovato chiarimenti in merito.
stfire
Messaggi: 1513
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

Re: Attività 13.1.A

Messaggio da stfire »

per completezza il DM 2017 dice questo
2. Capacità del contenitore-distributore e del deposito di distribuzione.
2.1. La capacità geometrica massima del contenitore-distributore è fissata in 9 m3.
2.2. La capacità complessiva del deposito di distribuzione non può essere superiore a 9 m3. Tale capacità può essere ottenuta anche con più contenitori-distributori la cui di stanza reciproca deve essere almeno pari a 0,8 m.
2.3. Nell’ambito di una attività possono essere installati più depositi di distribuzione, nel rispetto della distanza di sicurezza interna di cui al successivo punto 5.1, lettera a), per una capacità complessiva non superiore a 45 m3.

io ritengo che quando si autorizza un CDM, lo si debba fare singolarmente come 13.1.A
non puoi raggruppare più CDM (come fa la RTV) perchè l'assogettabilità è il CDM stesso e non il solo gasolio contenuto nel serbatoio
Terminus ha scritto: mer giu 04, 2025 08:20 tanto dipenderà come per molte altre cose dal singolo Comando/funzioario.
beh dai, è incoraggiante pensarla così ogni volta
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3744
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: Attività 13.1.A

Messaggio da weareblind »

cmorante ha scritto: mar giu 03, 2025 15:52 Se sono rispettate le distanze di sicurezza tra i depositi e le varie prescrizioni, io li ho sempre considerati come due attività 13.1.A.
Esatto.
Terminus
Messaggi: 13528
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Attività 13.1.A

Messaggio da Terminus »

stfire ha scritto: mer giu 04, 2025 08:33 beh dai, è incoraggiante pensarla così ogni volta
Non è quello che accade spesso e volentieri ? Ed in tutti gli uffici della PA mica solo dai VVF.

Comunque rileggendo la declaratoria, io non ravviso la limitazione che debba riferirsi al singolo apparecchio CDR.
"Contenitori distributori rimovibili e non di carburanti liquidi fino a 9mc......"
Il plurale può essere letto come dicevo sopra e quanto poi ha stabilito il DM 2017(depositi fino a 9mc costituiti anche da più CDR) secondo me è una interpretazione estensiva della declaratoria suddetta.
Rispondi