Attività 13.1.A
Moderatore: Edilclima
Attività 13.1.A
Buonasera.
Devo affrontare l'installazione di 2 serbatoi fuori terra rimovibili per la distribuzione di gasolio per autotrazione all'interno di un deposito di camion.
Ciascun serbatoio ha capacità inferiore a 9 mc.
Ricado quindi all'interno dell'attività 13.1.A, ma ho un dubbio.
Impianti di distribuzione carburanti liquidi - Contenitori distributori rimovibili e non di carburanti liquidi fino a 9 mc con punto di infiammabilità > 65 °C .
Premesso che ciascuno dei 2 serbatoi-distributori ha capacità minore di 9 mc, secondo voi la pratica SCIA è unica o sono 2 pratiche 13.1.A?
L'attività è unica, quindi secondo me è una SCIA unica costituita da n serbatoi-distributori.
Che ne pensate?
Grazie
Devo affrontare l'installazione di 2 serbatoi fuori terra rimovibili per la distribuzione di gasolio per autotrazione all'interno di un deposito di camion.
Ciascun serbatoio ha capacità inferiore a 9 mc.
Ricado quindi all'interno dell'attività 13.1.A, ma ho un dubbio.
Impianti di distribuzione carburanti liquidi - Contenitori distributori rimovibili e non di carburanti liquidi fino a 9 mc con punto di infiammabilità > 65 °C .
Premesso che ciascuno dei 2 serbatoi-distributori ha capacità minore di 9 mc, secondo voi la pratica SCIA è unica o sono 2 pratiche 13.1.A?
L'attività è unica, quindi secondo me è una SCIA unica costituita da n serbatoi-distributori.
Che ne pensate?
Grazie
- weareblind
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Re: Attività 13.1.A
Due attività, come capita sempre quando si riesce a mettere distanza di sicurezza tra diversi centri di pericolo e che quindi devono essere esaminati separatamente per quanto riguarda le loro contromisure, vale così anche per caldaie a cielo libero piuttosto che trasformatori in olio della tensione.
Re: Attività 13.1.A
I 2 serbatoi-distributori sono su spazio scoperto e sono separati con muro tagliafuoco, e appartengono allo stesso complesso.
Ho trovato il chiarimento relativo ai trasformatori (https://www.vigilfuoco.it/sites/default ... 3-2012.pdf) e qui si afferma quanto tu riporti.
Quindi 2 attività 13.1.A in quanto ciascun serbatoio costituirebbe anche attività 12?
Ho trovato il chiarimento relativo ai trasformatori (https://www.vigilfuoco.it/sites/default ... 3-2012.pdf) e qui si afferma quanto tu riporti.
Quindi 2 attività 13.1.A in quanto ciascun serbatoio costituirebbe anche attività 12?
- weareblind
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Re: Attività 13.1.A
Esclusivamente 13.1.A.
Hanno una declaratoria dedicata, più di così... 12 è per depositi, non distributori.
Hanno una declaratoria dedicata, più di così... 12 è per depositi, non distributori.
Re: Attività 13.1.A
La declararatoria della 13.1.A parla di contenitori-distributori fino a 9mc.
Costituiscono un unico "deposito" ma due attività soggette
Costituiscono un unico "deposito" ma due attività soggette
Re: Attività 13.1.A
Ciao Terminus.
Quindi tante attività 13.1.A per quanti sono i contenitori-distributori, giusto?
Quindi tante attività 13.1.A per quanti sono i contenitori-distributori, giusto?
Re: Attività 13.1.A
Se sono rispettate le distanze di sicurezza tra i depositi e le varie prescrizioni, io li ho sempre considerati come due attività 13.1.A.
Re: Attività 13.1.A
Vedo che è prassi comune quindi.
Domanda: se non sono rispettate le distanze di separazione?
Domanda: se non sono rispettate le distanze di separazione?
Re: Attività 13.1.A
Allora il problema non è quante attività hai.....
Re: Attività 13.1.A
Il problema è che non rispetti la regola tecnica, non che devi pagare per una o due attività 12.1.A
Re: Attività 13.1.A
No no.
Tra i 2 serbatoi-distributori c'è un setto tagliafuoco EI60 che mi permette di dimezzare la distanza fra i due (10 m).
Inoltre rispetto tutti gli altri requisiti richiesti dalla norma.
L'unico dubbio era solo se si trattasse di 1 o 2 attività.
Tra i 2 serbatoi-distributori c'è un setto tagliafuoco EI60 che mi permette di dimezzare la distanza fra i due (10 m).
Inoltre rispetto tutti gli altri requisiti richiesti dalla norma.
L'unico dubbio era solo se si trattasse di 1 o 2 attività.
Re: Attività 13.1.A
Rispondevo a questo tua domanda....fabbretto ha scritto: mar giu 03, 2025 16:12 Domanda: se non sono rispettate le distanze di separazione?
Re: Attività 13.1.A
Buonasera.
Mi inserisco nella discussione interessante.
Mi è capitato tempo fa un caso praticamente identico, in cui essendo presenti 2 serbatoi di gasolio per autotrazione il progettista nella relazione tecnica parla di una sola attività 74.1.A. Il progetto prevedeva 2 serbatoi da 5000 separati da un moro REI 90.
Mi inserisco nella discussione interessante.
Mi è capitato tempo fa un caso praticamente identico, in cui essendo presenti 2 serbatoi di gasolio per autotrazione il progettista nella relazione tecnica parla di una sola attività 74.1.A. Il progetto prevedeva 2 serbatoi da 5000 separati da un moro REI 90.
Re: Attività 13.1.A
Mah. se ne possono vedere di tutti i colori, specialmente con la vecchia normativa ante 2017.
Ma come ho scritto sopra, l'attività 13.1.A consiste in contenitori-distributori mobili fino a 9000 litri, che poi è il medesimo limite stabilito dal DM 22/11/17 per il "deposito".
Di certo sopra i 9000 (quindi certamente più di un serbatoio) non si può che denunciare due attività distinte essendo oltretutto due "depositi".
Avendo due contenitori-distributori con capacità complessiva non superiore a 9000 (2 da 4000 per esempio) questi costituirebbero unico "deposito" e non superando i 9000 litri potrebbero essere identificati come unica attività 13.1.A.
Ma come ho scritto sopra, l'attività 13.1.A consiste in contenitori-distributori mobili fino a 9000 litri, che poi è il medesimo limite stabilito dal DM 22/11/17 per il "deposito".
Di certo sopra i 9000 (quindi certamente più di un serbatoio) non si può che denunciare due attività distinte essendo oltretutto due "depositi".
Avendo due contenitori-distributori con capacità complessiva non superiore a 9000 (2 da 4000 per esempio) questi costituirebbero unico "deposito" e non superando i 9000 litri potrebbero essere identificati come unica attività 13.1.A.
Re: Attività 13.1.A
Ora è più chiaro.Terminus ha scritto: mar giu 03, 2025 18:30 Mah. se ne possono vedere di tutti i colori, specialmente con la vecchia normativa ante 2017.
Ma come ho scritto sopra, l'attività 13.1.A consiste in contenitori-distributori mobili fino a 9000 litri, che poi è il medesimo limite stabilito dal DM 22/11/17 per il "deposito".
Di certo sopra i 9000 (quindi certamente più di un serbatoio) non si può che denunciare due attività distinte essendo oltretutto due "depositi".
Avendo due contenitori-distributori con capacità complessiva non superiore a 9000 (2 da 4000 per esempio) questi costituirebbero unico "deposito" e non superando i 9000 litri potrebbero essere identificati come unica attività 13.1.A.
Grazie
Re: Attività 13.1.A
non sono d'accordo con il dichiarare unica attività 13.1.ATerminus ha scritto: mar giu 03, 2025 18:30 Avendo due contenitori-distributori con capacità complessiva non superiore a 9000 (2 da 4000 per esempio) questi costituirebbero unico "deposito" e non superando i 9000 litri potrebbero essere identificati come unica attività 13.1.A.
Attività 13.1.A: Contenitori distributori di carburanti liquidi con punto di infiammabilità superiore a 65 °C, di capacità geometrica fino a 9 mc; privato fisso o rimovibile; pubblico fisso o rimovibile.
la capacità in questo caso è intesa quella geometrica del singolo contenitore-distributore (non quella complessiva come specificata in altre attività soggette)
Re: Attività 13.1.A
Ho usato difatti il condizionale, tanto dipenderà come per molte altre cose dal singolo Comando/funzioario.
Comunque la declaratoria non specifica neanche che debba trattarsi del singolo serbatoio ed inoltre il DM 2017 ammette che vi può essere un deposito fino a 9mc (guarda caso lo stesso limite del 151) costituito da più di un serbatoio ed in questo caso sono appiccicati a 80cm uno dall'altro.....
Comunque la declaratoria non specifica neanche che debba trattarsi del singolo serbatoio ed inoltre il DM 2017 ammette che vi può essere un deposito fino a 9mc (guarda caso lo stesso limite del 151) costituito da più di un serbatoio ed in questo caso sono appiccicati a 80cm uno dall'altro.....
Re: Attività 13.1.A
Buongiorno.
In effetti il DPR 151 parla di "contenitori distributori fino a 9 mc", quindi sembra si riferisca al singolo contenitore.
E questo giustificherebbe l'orientamento di considerare una SCIA per ciascuno di essi.
Del resto non ho trovato chiarimenti in merito.
In effetti il DPR 151 parla di "contenitori distributori fino a 9 mc", quindi sembra si riferisca al singolo contenitore.
E questo giustificherebbe l'orientamento di considerare una SCIA per ciascuno di essi.
Del resto non ho trovato chiarimenti in merito.
Re: Attività 13.1.A
per completezza il DM 2017 dice questo
2. Capacità del contenitore-distributore e del deposito di distribuzione.
2.1. La capacità geometrica massima del contenitore-distributore è fissata in 9 m3.
2.2. La capacità complessiva del deposito di distribuzione non può essere superiore a 9 m3. Tale capacità può essere ottenuta anche con più contenitori-distributori la cui di stanza reciproca deve essere almeno pari a 0,8 m.
2.3. Nell’ambito di una attività possono essere installati più depositi di distribuzione, nel rispetto della distanza di sicurezza interna di cui al successivo punto 5.1, lettera a), per una capacità complessiva non superiore a 45 m3.
io ritengo che quando si autorizza un CDM, lo si debba fare singolarmente come 13.1.A
non puoi raggruppare più CDM (come fa la RTV) perchè l'assogettabilità è il CDM stesso e non il solo gasolio contenuto nel serbatoio
2. Capacità del contenitore-distributore e del deposito di distribuzione.
2.1. La capacità geometrica massima del contenitore-distributore è fissata in 9 m3.
2.2. La capacità complessiva del deposito di distribuzione non può essere superiore a 9 m3. Tale capacità può essere ottenuta anche con più contenitori-distributori la cui di stanza reciproca deve essere almeno pari a 0,8 m.
2.3. Nell’ambito di una attività possono essere installati più depositi di distribuzione, nel rispetto della distanza di sicurezza interna di cui al successivo punto 5.1, lettera a), per una capacità complessiva non superiore a 45 m3.
io ritengo che quando si autorizza un CDM, lo si debba fare singolarmente come 13.1.A
non puoi raggruppare più CDM (come fa la RTV) perchè l'assogettabilità è il CDM stesso e non il solo gasolio contenuto nel serbatoio
beh dai, è incoraggiante pensarla così ogni voltaTerminus ha scritto: mer giu 04, 2025 08:20 tanto dipenderà come per molte altre cose dal singolo Comando/funzioario.
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Re: Attività 13.1.A
Esatto.cmorante ha scritto: mar giu 03, 2025 15:52 Se sono rispettate le distanze di sicurezza tra i depositi e le varie prescrizioni, io li ho sempre considerati come due attività 13.1.A.
Re: Attività 13.1.A
Non è quello che accade spesso e volentieri ? Ed in tutti gli uffici della PA mica solo dai VVF.
Comunque rileggendo la declaratoria, io non ravviso la limitazione che debba riferirsi al singolo apparecchio CDR.
"Contenitori distributori rimovibili e non di carburanti liquidi fino a 9mc......"
Il plurale può essere letto come dicevo sopra e quanto poi ha stabilito il DM 2017(depositi fino a 9mc costituiti anche da più CDR) secondo me è una interpretazione estensiva della declaratoria suddetta.