c'è un capannone esistente (sotto sketch) per il quale va previsto un adeguamento antincendio. Mi trovo con 2 aziende nello stesso edificio e con purtroppo una commistione. In pratica:
- l'azienda A (attività d'ufficio) è in affitto nel blocco a sinistra e nel blocco a destra tratteggiati in rosso
- l'azienda B (attività lavorativa/deposito) è in affitto nel blocco centrale e nel piccolo blocco a destra tratteggiati in nero
A parte il tema delle compartimentazione tra le varie ragioni sociali (che sono previste) i dubbi sono questi:
1. Come noto il codice non è applicabile agli uffici sotto 300 persone tuttavia normalmente quando ho depositi con uffici inseriti nello stesso volume e pertinenti all'attività stessa, sviluppo con il codice non solo il deposito ma anche gli uffici ed i VVF hanno sempre approvato tutto, anche in comandi differenti. Se invece si tratta di palazzine uffici separate/distanti rispetto alla produzione/deposito oppure di uffici che non c'entrano nulla con l'attività principale usiamo il DM 22/02/2006 in quanto il codice diventa evidentemente non in campo di applicazione. Il caso in oggetto è un po' un ibrido: l'edificio è lo stesso (ed ha anche parti comunicanti tra ragioni sociali, vedi a destra), tuttavia le 2 aziende sono estranee tra loro, quindi non è possibile dire che gli uffici dell'azienda A siano di gestione dell'attività dell'azienda B. Secondo voi l'azienda A va progettata esclusivamente con il DM 22/02/2006 o potrebbe essere accettabile il codice?
2. a destra, purtroppo l'azienda B deve accedere alla stanza che vedete indicata nell'area dell'azienda A perchè si tratta di un locale monitoraggio impianti che serve per gestire il deposito. Quindi B entra dentro azienda A e la compartimentazione, pur presente, presenta una comunicazione. Se non riuscissi a modificare la compartimentazione in accordo ai reali utilizzi (che quindi attualmente non si sposano con i contratti di affitto) come gestireste la comunicazione? Il codice al punto S.3.10 la permette e S.4.5.13 parla genericamente di accorgimenti (vie di esodo a prova di fumo, misure gestionali, ecc.) mentre il DM 22/02/2006 al punto 4 comma c non permette neanche comunicazioni

Grazie.