PIU' AZIENDE NELLO STESSO EDIFICIO, SITUAZIONE DUBBIA SU COMUNICAZIONE

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

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mmaarrccoo
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PIU' AZIENDE NELLO STESSO EDIFICIO, SITUAZIONE DUBBIA SU COMUNICAZIONE

Messaggio da mmaarrccoo »

Ciao a tutti,
c'è un capannone esistente (sotto sketch) per il quale va previsto un adeguamento antincendio. Mi trovo con 2 aziende nello stesso edificio e con purtroppo una commistione. In pratica:
- l'azienda A (attività d'ufficio) è in affitto nel blocco a sinistra e nel blocco a destra tratteggiati in rosso
- l'azienda B (attività lavorativa/deposito) è in affitto nel blocco centrale e nel piccolo blocco a destra tratteggiati in nero

A parte il tema delle compartimentazione tra le varie ragioni sociali (che sono previste) i dubbi sono questi:

1. Come noto il codice non è applicabile agli uffici sotto 300 persone tuttavia normalmente quando ho depositi con uffici inseriti nello stesso volume e pertinenti all'attività stessa, sviluppo con il codice non solo il deposito ma anche gli uffici ed i VVF hanno sempre approvato tutto, anche in comandi differenti. Se invece si tratta di palazzine uffici separate/distanti rispetto alla produzione/deposito oppure di uffici che non c'entrano nulla con l'attività principale usiamo il DM 22/02/2006 in quanto il codice diventa evidentemente non in campo di applicazione. Il caso in oggetto è un po' un ibrido: l'edificio è lo stesso (ed ha anche parti comunicanti tra ragioni sociali, vedi a destra), tuttavia le 2 aziende sono estranee tra loro, quindi non è possibile dire che gli uffici dell'azienda A siano di gestione dell'attività dell'azienda B. Secondo voi l'azienda A va progettata esclusivamente con il DM 22/02/2006 o potrebbe essere accettabile il codice?

2. a destra, purtroppo l'azienda B deve accedere alla stanza che vedete indicata nell'area dell'azienda A perchè si tratta di un locale monitoraggio impianti che serve per gestire il deposito. Quindi B entra dentro azienda A e la compartimentazione, pur presente, presenta una comunicazione. Se non riuscissi a modificare la compartimentazione in accordo ai reali utilizzi (che quindi attualmente non si sposano con i contratti di affitto) come gestireste la comunicazione? Il codice al punto S.3.10 la permette e S.4.5.13 parla genericamente di accorgimenti (vie di esodo a prova di fumo, misure gestionali, ecc.) mentre il DM 22/02/2006 al punto 4 comma c non permette neanche comunicazioni :|

Grazie.

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buge
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Re: PIU' AZIENDE NELLO STESSO EDIFICIO, SITUAZIONE DUBBIA SU COMUNICAZIONE

Messaggio da buge »

ma sono entrambe soggette VVF? perchè per gli uffici ci vogliono 300 persone...mica pizza e fichi
mmaarrccoo
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Re: PIU' AZIENDE NELLO STESSO EDIFICIO, SITUAZIONE DUBBIA SU COMUNICAZIONE

Messaggio da mmaarrccoo »

Solo l'azienda A è soggetta (deposito). L'azienda B invece non è soggetta (uffici) ma ha più di 25 persone, seppur solo nel blocco a sinistra (nel blocco a destra non c'è nessuno in quanto archivio), quindi se per l'azienda B si applicasse il DM 22/02/2006 questi non prevede comunicazioni. Se si applicasse il codice invece ok comunicazioni ma come? Anche se il codice tuttavia non mi sembra applicabile (come detto lo applico solo quando gli uffici sono di pertinenza dell'attività principale, qui invece si tratta proprio di altra azienda estranea).
E' una situazione un po' strana, anche perchè non è solo un tema di comunicazione ma anche di permanenza di persone dell'azienda A all'interno di zone dell'azienda B.

Grazie.
Gmeister
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Re: PIU' AZIENDE NELLO STESSO EDIFICIO, SITUAZIONE DUBBIA SU COMUNICAZIONE

Messaggio da Gmeister »

Per gli uffici di tipo 1 il DM 22/02/2006 ammette scale ad uso promiscuo (par. 15, titolo III, comma 1), quindi, per analogia, immagino che possano comunicare con altre attività, o quantomeno il divieto di comunicazione sembra che valga per gli uffici soggetti.

Lato deposito, progettando con COPI, potrebbe essere necessario filtro o filtro a prova di fumo, spiegando che esiste un locale dell'azienda B inserito nell'azienda A (se proprio non puoi aprire una porta e devi per forza passare da A), che avrà filtro o filtro a prova di fumo, e che magari si farà un DUVRI per le regole di utilizzo e le interferenze. Inoltre se è attività di deposito vai in VP, quindi un riscontro te lo devono dare.
mmaarrccoo
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Re: PIU' AZIENDE NELLO STESSO EDIFICIO, SITUAZIONE DUBBIA SU COMUNICAZIONE

Messaggio da mmaarrccoo »

Trattasi di edificio già esistente e già dotato di vecchie pratiche fatte malissimo ma approvate dai VVF, dove il DM uffici era appena uscito. Tuttavia o perchè ignorato o perchè gli uffici sono stati considerati di pertinenza del deposito, il DM 22/02/2006 non è mai citato/rispettato e praticamente è tutto fatto con il DM 10/03/1998. All'epoca però non c'erano 2 aziende ma una sola. Quindi se adesso andassi ad usare il DM 22/02/2006 mi darei la zappa sui piedi e lo voglio evitare perchè mi costringerebbe ad un adeguamento (ad esempio sul tema reazione al fuoco che il DM 10/03/1998 non esplicitava). Tra l'altro sta situazione è un po' particolare anche perchè la parte destra dell'azienda A non è neanche occupata, nel senso che trattasi di archivio e quindi gli impiegati dell'azienda A che normalmente lavorano nella porzione di sinistra, vanno nella porzione di destra solo raramente (penso con cadenza mensile o giù di lì).

Trovandomi però nella necessità di fare un progetto adesso (si stanno rifacendo idranti, IRAI e GSA condominiale del polo logistico che interessano anche questo edificio) e con le aziende che sono oggi estranee tra loro, giustificare il non utilizzo del DM 22/02/2006 la vedo dura, a meno che non possa evidenziare che il fabbricato era stato autorizzato così e non è che uno può buttare via ad esempio tutti i rivestimenti degli uffici e chissà quante altre cose, avallando quindi l'utilizzo del solo codice per tutto l'edificio. Cosa ne pensate?


Gmeister ha scritto: lun set 02, 2024 11:44 Per gli uffici di tipo 1 il DM 22/02/2006 ammette scale ad uso promiscuo (par. 15, titolo III, comma 1), quindi, per analogia, immagino che possano comunicare con altre attività, o quantomeno il divieto di comunicazione sembra che valga per gli uffici soggetti.
Nell'ipotesi di utilizzo del DM 22/02/2006 il punto 4 vieta le comunicazioni con altre attività non pertinenti (soggette o meno), quindi se per assurdo dovessi usare questo DM si dovrebbe andare di deroga? Inoltre la porzione di destra dell'azienda A non è occupata e quando lo è ci saranno 2 persone. Quindi l'affollamento è di 2 persone o bisogna sommare anche gli occupanti della porzione di sinistra che è fisicamente distante e separata da un deposito compartimentato che si trova in mezzo? :shock:


Gmeister ha scritto: lun set 02, 2024 11:44 Lato deposito, progettando con COPI, potrebbe essere necessario filtro o filtro a prova di fumo, spiegando che esiste un locale dell'azienda B inserito nell'azienda A (se proprio non puoi aprire una porta e devi per forza passare da A), che avrà filtro o filtro a prova di fumo, e che magari si farà un DUVRI per le regole di utilizzo e le interferenze. Inoltre se è attività di deposito vai in VP, quindi un riscontro te lo devono dare.
Si, facendolo con il COPI sembra che si possa fare con accorgimenti a scelta del professionista. Cosa sceglieresti? Un filtro?
buge
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Re: PIU' AZIENDE NELLO STESSO EDIFICIO, SITUAZIONE DUBBIA SU COMUNICAZIONE

Messaggio da buge »

se ho capito bene, eh...
gli uffici non sono soggetti VVF come punto del DM 7/8/12 perchè < 300 persone.
per lo stesso motivo quindi non puoi usare la V.4 del COPI.
Però sono soggetti al DM del 22/02/06 perchè >25 persone...ma mica a tutto il DM!
Immagino che rientri nel titolo IV (uffici esistenti > 25 persone) per cui il punto 4 non si applica...
Se non riesci a classificarli come uffici esistenti (ma hai una pratica vecchia dove erano già inseriti mi pare di capire...) e devi andare al titolo II (uffici nuovi) se sono fra 26 e 100 persone sono uffici di tipo 1, per i quali il punto 4 non si applica nemmeno in questo caso
mmaarrccoo
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Re: PIU' AZIENDE NELLO STESSO EDIFICIO, SITUAZIONE DUBBIA SU COMUNICAZIONE

Messaggio da mmaarrccoo »

buge ha scritto: dom set 08, 2024 18:32 se ho capito bene, eh...
gli uffici non sono soggetti VVF come punto del DM 7/8/12 perchè < 300 persone.
per lo stesso motivo quindi non puoi usare la V.4 del COPI.
Però sono soggetti al DM del 22/02/06 perchè >25 persone...ma mica a tutto il DM!
Immagino che rientri nel titolo IV (uffici esistenti > 25 persone) per cui il punto 4 non si applica...
Se non riesci a classificarli come uffici esistenti (ma hai una pratica vecchia dove erano già inseriti mi pare di capire...) e devi andare al titolo II (uffici nuovi) se sono fra 26 e 100 persone sono uffici di tipo 1, per i quali il punto 4 non si applica nemmeno in questo caso
Azienda A:
- blocco a sinistra: uffici esistenti, >25 persone, non soggetto, vecchio CPI esistente che includeva anche il deposito (unica azienda nell'edificio, non c'era azienda B all'epoca)
- blocco a destra: uffici esistenti, <25 persone (per la precisione presenza di 2 persone occasionali), non soggetto, vecchio CPI esistente che includeva anche il deposito (unica azienda, non c'era azienda B)

Adesso nel fare progetto di adeguamento di tutto il polo (sostituzione di stazione pompaggio, idranti, IRAI) compreso questo edificio, devo fare una pratica di progetto. E quindi ora vengono fuori le magagne:
- il DM 22/02/2006 sarebbe quello da applicare (perchè A non sono uffici di pertinenza di B) ma non era stato usato all'epoca + se lo uso adesso mi do la zappa sui piedi su reazione al fuoco, lunghezze di esodo, ecc. (che non soddisfo). Inoltre il titolo IV si applica agli uffici esistenti soggetti. Il caso degli uffici esistenti non soggetti non esiste (quindi non vanno adeguati? L'art. 1 non chiarisce del tutto)
- le 2 porzioni di A e B sono isolate tra loro (separate dal deposito che è compartimentato), questo cosa comporta? Può aiutarmi in qualche modo?
- il codice ovviamente mi aiuterebbe (non richiede reazione al fuoco, ecc.) e richiede solamente il filtro tra A e B

In pratica, posso tenere, per l'azienda A (sinistra e destra) le autorizzazioni esistenti (solo DM 10/03/1998) andando però a fare interventi ovviamente migliorativi (idranti ed IRAI, quelli attuali sono sfasciati) pur senza adeguarmi a tutto il DM 22/02/2006? La logica direbbe di sì ma le norme sembrano dire di no.
O meglio ancora posso utilizzare il codice? E come giustificare il tutto?


Grazie.
mmaarrccoo
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Re: PIU' AZIENDE NELLO STESSO EDIFICIO, SITUAZIONE DUBBIA SU COMUNICAZIONE

Messaggio da mmaarrccoo »

Ragazzi sono un po' in difficoltà su questo argomento.
Avreste qualche commento su quello che chiedevo in grassetto nell'ultimo post?

Grazie.
Finlay
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Re: PIU' AZIENDE NELLO STESSO EDIFICIO, SITUAZIONE DUBBIA SU COMUNICAZIONE

Messaggio da Finlay »

Ciao a tutti,
Per quanto riguarda il primo punto, considerando che le due aziende sono estranee tra loro e che l'azienda A svolge solo attività d'ufficio, suggerirei di progettare l'adeguamento antincendio dell'azienda A esclusivamente seguendo il DM 22/02/2006. Questo approccio sembra più appropriato dato che il codice non si applica agli uffici con meno di 300 persone e le attività delle due aziende non sono interconnesse.
Per il secondo punto, la comunicazione tra le aree delle due aziende rappresenta una sfida. Se non è possibile modificare la compartimentazione in accordo con gli utilizzi reali, consiglierei di adottare le misure previste dal punto S.3.10 del codice, come vie di esodo a prova di fumo e altre misure gestionali, per garantire la sicurezza. Questo potrebbe offrire una maggiore flessibilità rispetto al DM 22/02/2006, che non permette comunicazioni tra compartimenti.
Spero che queste indicazioni possano aiutarti a trovare una soluzione adeguata.
Buona fortuna!

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