DM 31/07/1934 p.to 12

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travereticolare
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DM 31/07/1934 p.to 12

Messaggio da travereticolare »

Buongiorno,

Ho un dubbio sul DM 31/07/1934 p.to 12. Si può avere un un magazzino di merce imballata da 300 m^3?

Il p.to 10 sembrerebbe escludere la possibilità di avere 300 mc di liquidi infiammabili in merce imballata. Il p.to 12 fissa il limite a 200 mc vale a dire che oltre dovrei mettere dei serbatoi interrati o fuori terra, confermate?
P.to 12 ultimo comma: E' consentito che nei depositi della classe 5ª, si possa immagazzinare merce tutta imballata, in quantità maggiore dei 75 mc stabiliti, ma non superiore a mc 200, purchè esista [omiss...]
Ma il primo comma del p.to 12 a cosa vuol dire?
La capacità totale per le classi 1ª, 2ª, 3ª e 4ª può essere raggiunta, oltre che con liquidi in serbatoi (fuori terra o interrati), anche con merce imballata, nelle seguenti proporzioni: 1/20 pei depositi da 1.601 mc in su; 1/10 pei depositi da 501 a 1.600 inclusi; 1/5 pei depositi da 101 a 500 inclusi; 1/3 per depositi da 16 a 100 mc inclusi
Significa che se ho un deposito da 300 mc, solo un 1/5 può essere di merce imballata ed il resto in serbatoi?

Grazie
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
stfire
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Re: DM 31/07/1934 p.to 12

Messaggio da stfire »

Ciao travereticolare
di che attività stiamo parlando ?
il DM 31/7/34 non si applica per certe attività
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travereticolare
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Re: DM 31/07/1934 p.to 12

Messaggio da travereticolare »

Att. 12 in pieno. Deposito di liquidi infiammabili, solventi per capacità circa 324 mc. Ma il dubbio è generale.
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
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Re: DM 31/07/1934 p.to 12

Messaggio da stfire »

Ok attività 12 ma per me è importante la tipologia di attività.
Produzione di vernici ? Produzione di diluenti o altro ? Solo deposito ?
Per mie esperienze (e un progetto simile lo sto sviluppando proprio ora) il DM del 34 non lo devi utilizzare per queste attività se non per analogia (cosi si dice). Io per esempio uso il COPI per tutto lo stabilimento (reparti e magazzini) e per un nuovo parco serbatoi interrati applico il DM del 34 solo per quanto pertinente.
Se tratti un deposito costiero di oli minerali ci sei dentro in pieno nel DM del 34 e riesci anche ad applicarlo, ma se tratti attività produttive alcune condizioni del DM risulteranno inapplicabili.

comunque in generale i pti 10 e 12 li leggo come te.
pto 10 - se hai merce imballata sei in classe 5a (cat.A/B) e la classe 5a fissa massimo 75 mc di merce imballata, estesi a 200 mc dal pto 12 con i requisiti richiesti
pto 12 - qui il DM fa un'estensione e la percentuale è sempre riferita alla capacità totale del deposito (con i rapporti di equivalenza in benzina 1/10-40-60)
quindi se hai un deposito di 300 mc (equivalenti in Cat.A) sei in classe 3a
nello stesso stabilimento potrai pertanto avere 240 mc in serbatoi (equivalenti in Cat.A) con massimo 60 mc di merce imballata (1/5 - sempre equivalenti in Cat.A)
ci sono altre condizioni per i depositi misti..

io una situazione simile non potrò mai rispettarla in uno stabilimento produttivo.
poi comunque il DM 1934 a mio avviso è completamente superato.
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travereticolare
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Re: DM 31/07/1934 p.to 12

Messaggio da travereticolare »

Ok attività 12 ma per me è importante la tipologia di attività.
Produzione di vernici ? Produzione di diluenti o altro ? Solo deposito ?
Mero deposito, 324 mc di solventi, senza lavorazione e/o produzione.
...nello stesso stabilimento potrai pertanto avere 240 mc in serbatoi (equivalenti in Cat.A) con massimo 60 mc di merce imballata (1/5 - sempre equivalenti in Cat.A)
Esatto, quello che penso anche io. 240 mc in serbatoi e poi al massimo 60 mc di merce imballata. Sostanzialmente 300 mc di merce imballata non è fattibile, servono serbatoi.
poi comunque il DM 1934 a mio avviso è completamente superato.
Anche per me è superato però formalmente se non voglio mettere serbatoi è una deroga al DM. Io per 300 mc di solventi gli faccio mettere anche impianto di spegnimento automatico, mi pare il minimo...
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Re: DM 31/07/1934 p.to 12

Messaggio da stfire »

travereticolare ha scritto: gio set 30, 2021 15:18 Sostanzialmente 300 mc di merce imballata non è fattibile, servono serbatoi.
se applichi alla lettera il DM 34 è così, nella realtà io non seguirei questo approccio.
farei una valutazione con il COPI trattando il deposito come area a rischio specifico (V.1).
in questo modo, fuori dal campo del DM 34, ne puoi stoccare "quanto ne vuoi" (giustamente).
attenzione, non a caso! le misure di prot. attiva e passiva sono pesanti..
travereticolare ha scritto: gio set 30, 2021 15:18 se non voglio mettere serbatoi è una deroga al DM.
eh, non sono convinto che una deroga al DM 34 venga accolta dalla Dir.VVF per la tua attività.
non sei nel campo di applicazione diretta.
sarebbe interessante approfondire.. (ogni volte ne sento una diversa)
travereticolare ha scritto: gio set 30, 2021 15:18 Io per 300 mc di solventi gli faccio mettere anche impianto di spegnimento automatico, mi pare il minimo...
si certo questo è d'obbligo. (schiuma direi)
mmaarrccoo
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Re: DM 31/07/1934 p.to 12

Messaggio da mmaarrccoo »

Mi intrometto solo per dire una cosa visto che anche io potrei trovarmi in situazioni simili. Come è possibile che nel 2021 abbiamo ancora una norma del 34 che fa piangere? Mi sembra evidente che non c'è volontà di rifarla (dato che hanno ad esempio rifatto nel 2019 la norma delle CT del 1996), qualcuno sa perchè? E qualcuno ha esperienza di poterne evitare l'applicazione con il Comando che è d'accordo?

Grazie.
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