Condominio o unità indipendenti
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Condominio o unità indipendenti
Gira e rigira continuo ad avere delle perplessità....
ESEMPIO 1:
- Palazzina con 2 alloggi piano terra e piano primo di 2 proprietari diversi
- impianti indipendenti
- accessi indipendenti
=>sono unità funzionalmente dipendenti quindi il rifacimento del tetto ricade nel massimale di 40.000 del solo piano primo?
ESEMPIO 2:
- Palazzina con 2 alloggi piano terra e piano primo di 2 proprietari diversi
- impianti indipendenti
- accesso da vano scala comune
=>sono un condominio quindi il rifacimento del tetto ricade la metà su di uno l'altra metà sull'altro?
ESEMPIO 1:
- Palazzina con 2 alloggi piano terra e piano primo di 2 proprietari diversi
- impianti indipendenti
- accessi indipendenti
=>sono unità funzionalmente dipendenti quindi il rifacimento del tetto ricade nel massimale di 40.000 del solo piano primo?
ESEMPIO 2:
- Palazzina con 2 alloggi piano terra e piano primo di 2 proprietari diversi
- impianti indipendenti
- accesso da vano scala comune
=>sono un condominio quindi il rifacimento del tetto ricade la metà su di uno l'altra metà sull'altro?
Re: Condominio o unità indipendenti
Il tetto è parte comune in ogni caso.christian619 ha scritto: sab mar 13, 2021 16:36 Gira e rigira continuo ad avere delle perplessità....
ESEMPIO 1:
- Palazzina con 2 alloggi piano terra e piano primo di 2 proprietari diversi
- impianti indipendenti
- accessi indipendenti
=>sono unità funzionalmente dipendenti quindi il rifacimento del tetto ricade nel massimale di 40.000 del solo piano primo?
ESEMPIO 2:
- Palazzina con 2 alloggi piano terra e piano primo di 2 proprietari diversi
- impianti indipendenti
- accesso da vano scala comune
=>sono un condominio quindi il rifacimento del tetto ricade la metà su di uno l'altra metà sull'altro?
Il decreto rilancio ha introdotto le unità funzionalmente indipendenti, che permettono di eseguire in autonomia i lavori.
Ma a quanto mi risulta senza il nulla osta dell'altro proprietario, l'intervento non è fattibile.
Rimando ai più esperti.
Re: Condominio o unità indipendenti
C'è in ogni caso un condominio per il codice civile.
Il tetto è sempre parte comune, a meno che non si tratti di schiera orizzontale con strutture di copertura indipendenti.
Quindi la ui superiore funzionalmente indipendente potrebbe agire per conto suo e coibentare il tetto, ma dovrebbe comunque avere il nulla osta dell'altro condomino.
Il tetto è sempre parte comune, a meno che non si tratti di schiera orizzontale con strutture di copertura indipendenti.
Quindi la ui superiore funzionalmente indipendente potrebbe agire per conto suo e coibentare il tetto, ma dovrebbe comunque avere il nulla osta dell'altro condomino.
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Re: Condominio o unità indipendenti
ESEMPIO 1:Terminus ha scritto: sab mar 13, 2021 22:00 C'è in ogni caso un condominio per il codice civile.
Il tetto è sempre parte comune, a meno che non si tratti di schiera orizzontale con strutture di copertura indipendenti.
Quindi la ui superiore funzionalmente indipendente potrebbe agire per conto suo e coibentare il tetto, ma dovrebbe comunque avere il nulla osta dell'altro condomino.
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=>sono unità funzionalmente dipendenti quindi il rifacimento del tetto ricade nel massimale di 40.000 del solo piano primo?
Scusa ma qui secondo me il tetto non è parte comune o sbaglio? ; ho anche un caso dove l'accesso è sia indipendente che parte comune... a sto punto il tetto è parte comune o no? scelgo io?
ESEMPIO 2:
- Palazzina con 2 alloggi piano terra e piano primo di 2 proprietari diversi
- impianti indipendenti
- accesso da vano scala comune
=>sono un condominio quindi il rifacimento del tetto ricade la metà su di uno l'altra metà sull'altro?
Re: Condominio o unità indipendenti
Help!NoNickName ha scritto:

Non confondere una legge relativa alle possibili detrazioni per lavori edili, dal codice civile.
Ciò che è parte comune rimane parte comune, come è giusto che sia.
La L.77 ha solo introdotto la possibilità di assimilare a unifamiliari determinate tipologie di unità che di fatto appartengono a condomini, cercando di facilitare gli interventi e allargare la platea di chi possa agire in maniera autonoma.
Ma appunto essendo una parte comune non è che quello del piano primo possa fare i lavori sulla copertura senza il permesso dell'altro proprietario della stessa copertura.
Diciamo la verità. Fin che c'era da pagare, il tetto era comune e le spese DOVEVANO essere divise.
Ora che c'è da guadagnare, il tetto improvvisamente è mio e ne faccio ciò che voglio (sennò non so come fare il 25% della SLD...)
Re: Condominio o unità indipendenti
Non confondere il requisito di funzionalmente indipendente, nato per accedere al SB, con il codice civile.
Art.1117:
Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo:
1) tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune, come il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate;
Non decidi tu cosa è parte comune o meno, lo decide il CC ed eventualmente il regolamento di condominio e gli atti di compravendita.
Questo a monte dell'inquadramento dell'intervento per il SB.
Art.1117:
Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo:
1) tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune, come il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate;
Non decidi tu cosa è parte comune o meno, lo decide il CC ed eventualmente il regolamento di condominio e gli atti di compravendita.
Questo a monte dell'inquadramento dell'intervento per il SB.
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Re: Condominio o unità indipendenti
Mi sembra che sulle parti comuni ci sia una grande confusione, per colpa del legislatore, ma in realtà l'argomento delle parti comuni è molto ben documentato e la legislazione, così come la giurisprudenza, è completa e dettagliata.
Ed è CERTO come la morte che una legge fiscale non comprime il diritto codicistico e la giurisprudenza consolidata in merito al diritto di proprietà.
Ed è CERTO come la morte che una legge fiscale non comprime il diritto codicistico e la giurisprudenza consolidata in merito al diritto di proprietà.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
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Re: Condominio o unità indipendenti
Ok.... ma se il piano primo è un alloggio con un tetto a vista ossia quello del piano primo guarda su dalla cucina e vede il solaio del tetto, il tetto è sempre parte comune?vinz75 ha scritto: lun mar 15, 2021 11:10Help!NoNickName ha scritto:![]()
Non confondere una legge relativa alle possibili detrazioni per lavori edili, dal codice civile.
Ciò che è parte comune rimane parte comune, come è giusto che sia.
La L.77 ha solo introdotto la possibilità di assimilare a unifamiliari determinate tipologie di unità che di fatto appartengono a condomini, cercando di facilitare gli interventi e allargare la platea di chi possa agire in maniera autonoma.
Ma appunto essendo una parte comune non è che quello del piano primo possa fare i lavori sulla copertura senza il permesso dell'altro proprietario della stessa copertura.
Diciamo la verità. Fin che c'era da pagare, il tetto era comune e le spese DOVEVANO essere divise.
Ora che c'è da guadagnare, il tetto improvvisamente è mio e ne faccio ciò che voglio (sennò non so come fare il 25% della SLD...)
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Re: Condominio o unità indipendenti
La vista dalla finestra della cucina ad oggi non costituisce un metodo consolidato per la determinazione della proprietà del solaio del tetto.christian619 ha scritto: mer mar 17, 2021 05:55 Ok.... ma se il piano primo è un alloggio con un tetto a vista ossia quello del piano primo guarda su dalla cucina e vede il solaio del tetto, il tetto è sempre parte comune?
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
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Re: Condominio o unità indipendenti
Mi sono espresso male....NoNickName ha scritto: mer mar 17, 2021 07:59La vista dalla finestra della cucina ad oggi non costituisce un metodo consolidato per la determinazione della proprietà del solaio del tetto.christian619 ha scritto: mer mar 17, 2021 05:55 Ok.... ma se il piano primo è un alloggio con un tetto a vista ossia quello del piano primo guarda su dalla cucina e vede il solaio del tetto, il tetto è sempre parte comune?
Ricapitolo:
- la casa ha una piano terra proprietà di x
- un piano primo proprietà di y
- y ha un alloggio che non ha un solaio di sottotetto, è un alloggio mansardato, ossia il suo volume riscaldato è delimitato dall'alto dal tetto e non da un solaio di sottotetto. Se y tocca il suo soffitto sta toccando l'intradosso del tetto..
In questo caso il tetto è definibile come parte comune?
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Re: Condominio o unità indipendenti
In tutti i casi il tetto è parte comune. Anche se l'alloggio mansardato ha una finestra velux nel tetto.christian619 ha scritto: mer mar 17, 2021 08:08 In questo caso il tetto è definibile come parte comune?
La finestra è proprietà privata. Il tetto nel suo complesso proprietà comune.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
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Re: Condominio o unità indipendenti
ok... questo non mi era chiaro... grazieNoNickName ha scritto: mer mar 17, 2021 08:17In tutti i casi il tetto è parte comune. Anche se l'alloggio mansardato ha una finestra velux nel tetto.christian619 ha scritto: mer mar 17, 2021 08:08 In questo caso il tetto è definibile come parte comune?
La finestra è proprietà privata. Il tetto nel suo complesso proprietà comune.
Re: Condominio o unità indipendenti
quindi se il prorietario dell'appartamento di sopra volesse installarci il fotovoltaico,dovrebbe occupare solo metà del tetto,lasciandone metà libera non precludendo al proprietario del piano terra la possibilità di installarlo a sua volta?esatto?NoNickName ha scritto: mer mar 17, 2021 08:17In tutti i casi il tetto è parte comune. Anche se l'alloggio mansardato ha una finestra velux nel tetto.christian619 ha scritto: mer mar 17, 2021 08:08 In questo caso il tetto è definibile come parte comune?
La finestra è proprietà privata. Il tetto nel suo complesso proprietà comune.
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Re: Condominio o unità indipendenti
No. La comunione di un bene fra n soggetti non è una comproprietà. La comunione è un istituto secondo il quale gli n soggetti sono comproprietari dell’intero bene indiviso.maxmar11 ha scritto: lun mar 22, 2021 13:23 quindi se il prorietario dell'appartamento di sopra volesse installarci il fotovoltaico,dovrebbe occupare solo metà del tetto,lasciandone metà libera non precludendo al proprietario del piano terra la possibilità di installarlo a sua volta?esatto?
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
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Re: Condominio o unità indipendenti
Analizziamo un esempio concreto che mi capita.
Edificio costituito da 5 unità sotto lo stesso tetto e strutturalmente da considerarsi come unicum.
Tre di queste unità sono funzionalmente indipendenti in quanto hanno accesso indipendente da strada. Due invece hanno ingresso comune e vano scala di distribuzione interna comune. Sotto lo stesso tetto ci sono anche 5 autorimesse di pertinenza degli alloggi. Gli impianti sono autonomi.
Vogliono accedere alla detrazione del 110% solo i due alloggi che hanno vano scala in comune, agli altri non interessa, ma danno il benestare a lavorare sulle zone comuni.
Argomenti di discussione
1) I massimali disponibili, anche se tre su cinque non sono interessati, sono (5 unità + 5 pertinenze = 10 x massimale)? (Secondo me sì)
2) Il 25% delle superfici disperdenti lo calcolo sull'intero edificio, ma riguarderanno solo gli alloggi delle persone interessate (sottotetto, facciata, ma solo insistenti su tali alloggi). (Secondo me sì)
3) Non essendoci un condominio costituito la pratica viene intestata ad un solo condomino. Le spese vanno ripartite tra tutti? Anche tra quelli ai quali non interessa? (Secondo me sì)
4) Stante l'indipendenza funzionale di tre alloggi su cinque, l'APE convenzionale come lo calcolo? Su tutto l'edificio o solo per i due funzionalmente in comune e che vogliono fare l'intervento?
Al proposito avevo letto questa strana interpretazione del Il Sole 24 Ore che non mi trova d'accordo.

5) La L10 la faccio solo per gli alloggi interessati dai lavori (due su cinque)? Secondo me sì in quanto gli impianti sono autonomi.
6) Gli APE finali da accatastare in Regione li faccio solo per gli alloggi interessati dai lavori (due su cinque)? Secondo me sì in quanto gli impianti sono autonomi.
Edificio costituito da 5 unità sotto lo stesso tetto e strutturalmente da considerarsi come unicum.
Tre di queste unità sono funzionalmente indipendenti in quanto hanno accesso indipendente da strada. Due invece hanno ingresso comune e vano scala di distribuzione interna comune. Sotto lo stesso tetto ci sono anche 5 autorimesse di pertinenza degli alloggi. Gli impianti sono autonomi.
Vogliono accedere alla detrazione del 110% solo i due alloggi che hanno vano scala in comune, agli altri non interessa, ma danno il benestare a lavorare sulle zone comuni.
Argomenti di discussione
1) I massimali disponibili, anche se tre su cinque non sono interessati, sono (5 unità + 5 pertinenze = 10 x massimale)? (Secondo me sì)
2) Il 25% delle superfici disperdenti lo calcolo sull'intero edificio, ma riguarderanno solo gli alloggi delle persone interessate (sottotetto, facciata, ma solo insistenti su tali alloggi). (Secondo me sì)
3) Non essendoci un condominio costituito la pratica viene intestata ad un solo condomino. Le spese vanno ripartite tra tutti? Anche tra quelli ai quali non interessa? (Secondo me sì)
4) Stante l'indipendenza funzionale di tre alloggi su cinque, l'APE convenzionale come lo calcolo? Su tutto l'edificio o solo per i due funzionalmente in comune e che vogliono fare l'intervento?

Al proposito avevo letto questa strana interpretazione del Il Sole 24 Ore che non mi trova d'accordo.

5) La L10 la faccio solo per gli alloggi interessati dai lavori (due su cinque)? Secondo me sì in quanto gli impianti sono autonomi.
6) Gli APE finali da accatastare in Regione li faccio solo per gli alloggi interessati dai lavori (due su cinque)? Secondo me sì in quanto gli impianti sono autonomi.
Tom Bishop
Re: Condominio o unità indipendenti
Secondo me si tratta comunque di un condominio dove l'intervento sarà parzializzato. A questo punto a nulla conta che le restanti 3 uuii siano funzionalmente indipendenti, questo concetto varrebbe solo se fossero queste ultime ad intervenire in modo autonomo dalle altre (non sono d'accordo con l'articolo che hai riportato).
1) si (il tutto è un condominio per il CC)
2) si
3) dipende da come decide l'assemblea, con le maggioranze di legge (da formalizzare comunque)
4) su tutto l'edificio
5) La L.10 la deve fare chi è proprietario dell'oggetto di intervento. Essendo il cappotto/tetto parte comune, è il condominio ad agire.
6) APE sugli alloggi su cui si è intervenuti, posto che per gli altri nulla è mutato.
Attenzione poi a delegare formalmente uno dei condomini a firmare tutto, questi assumerà anche la qualifica di responsabile dei lavori, a meno che non venga incaricato un esterno (in un condominio minimo abbiamo consigliato di nominare un amministratore, almeno per un anno, che quindi assumerà tale qualifica ed il cui compenso dovrebbe anche rientrare tra le spese detraibili).
1) si (il tutto è un condominio per il CC)
2) si
3) dipende da come decide l'assemblea, con le maggioranze di legge (da formalizzare comunque)
4) su tutto l'edificio
5) La L.10 la deve fare chi è proprietario dell'oggetto di intervento. Essendo il cappotto/tetto parte comune, è il condominio ad agire.
6) APE sugli alloggi su cui si è intervenuti, posto che per gli altri nulla è mutato.
Attenzione poi a delegare formalmente uno dei condomini a firmare tutto, questi assumerà anche la qualifica di responsabile dei lavori, a meno che non venga incaricato un esterno (in un condominio minimo abbiamo consigliato di nominare un amministratore, almeno per un anno, che quindi assumerà tale qualifica ed il cui compenso dovrebbe anche rientrare tra le spese detraibili).
Re: Condominio o unità indipendenti
Condivido la posizione di Terminus.
Aggiungo che anche io in un caso di condominio minimo ho consigliato la nomina di un amministratore solo in riferimento ai lavori del 110%.
Sul fatto che l'onorario di quest'ultimo sia detraibile ho qualche dubbio. A meno di recenti novità mi pare che fosse accertato che le spese dell'amministratore sono escluse.
Infine faccio un commento all'articolo.
Giusto o sbagliato che sia, solleva una problematica.
E' necessario accertare che agli altri condomini non sia preclusa la possibilità di poter fare il 110% in un successivo momento.
Probabilmente non è così. ma questo me lo farei dire da un legale.
Aggiungo che anche io in un caso di condominio minimo ho consigliato la nomina di un amministratore solo in riferimento ai lavori del 110%.
Sul fatto che l'onorario di quest'ultimo sia detraibile ho qualche dubbio. A meno di recenti novità mi pare che fosse accertato che le spese dell'amministratore sono escluse.
Infine faccio un commento all'articolo.
Giusto o sbagliato che sia, solleva una problematica.
E' necessario accertare che agli altri condomini non sia preclusa la possibilità di poter fare il 110% in un successivo momento.
Probabilmente non è così. ma questo me lo farei dire da un legale.
Re: Condominio o unità indipendenti
Le spese dell'amministratore di condominio per la gestione delle pratiche sono certamente escluse.
Ma il costo dell'incarico di RT in vece del committente (figura prevista dal TU 81), dovrebbe rientrare nelle spese tecniche detraibili.
Ma il costo dell'incarico di RT in vece del committente (figura prevista dal TU 81), dovrebbe rientrare nelle spese tecniche detraibili.
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Re: Condominio o unità indipendenti
Il ragionamento andrebbe fatto tutto secondo uno stesso criterio. Se ritieni che si fattibile escludere le 3 UI funz indip (in genere il contrario funziona cioè considerare sola quella funz indip) allora il tuo edificio è solo quello con le 2 UI che formano condominio, con massimali e ripartizione solo per le 2 UI e relative pertinenze. E così non viene precluso l'opzione alle altre 3 di accedere autonomamente. Prima di fare ciò sarebbe meglio far firmare un'accordo agli altri proprietari. Il miglioramento delle due classi riguarderà solo quelle 2 UI.
Comunque in generale non mi avventurerei in questo tipo di pratica, troverai molti impedimenti probabilmente
Mi è sembrato di capire invece che per alcune cose ne consideri 5 e per altre solo 2, così non è fattibile.
Comunque in generale non mi avventurerei in questo tipo di pratica, troverai molti impedimenti probabilmente
Mi è sembrato di capire invece che per alcune cose ne consideri 5 e per altre solo 2, così non è fattibile.