Verifiche (DM 26/6/15)

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

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ingsemino
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Verifiche (DM 26/6/15)

Messaggio da ingsemino »

Buongiorno vorrei un confronto delle verifiche da applicare nel caso dei seguenti interventi

1) Cappotto, isolamento solaio e pavimento superiore al 50% della sup disperdente lorda + sostituzione del solo generatore di calore
2) Cappotto, isolamento solaio e pavimento superiore al 50% della sup disperdente lorda + sostituzione del solo generatore di calore e installazione valvole
3) Cappotto, isolamento solaio e pavimento superiore al 50% della sup disperdente lorda + rifacimento totale generazione emissione e distribuzione
4) Cappotto, isolamento solaio e pavimento superiore al 50% della sup disperdente lorda

Secondo me i casi 1,2,4 sono soggetti alle verifiche di Ristrutturazioni importanti di Secondo livello
mentre il solo caso 3 è soggetto alla verifica di Ristrutturazioni importanti di primo livello

il tutto ruota intorno alla definizione di "ristrutturazione dell’impianto" se si intende quella pura prevista dal DLgs192/2005 All.A
l’insieme di opere che comportano la modifica sostanziale sia dei sistemi di produzione che di
distribuzione ed emissione del calore; rientrano in questa categoria anche la trasformazione di un
impianto termico centralizzato in impianti termici individuali, nonché la risistemazione impiantistica
nelle singole unità immobiliari o parti di edificio in caso di installazione di un impianto termico
individuale previo distacco dall'impianto termico centralizzato”

oppure con la nuova definizione di impianto termico introdotta da Decreto legislativo 10 giugno 2020 n.48, Tale Decreto va infatti a modificare il Decreto Legislativo 192/2005 e, in particolare, la in particolare, la definizione di impianto termico contenuta all’Art.2, lettera l- tricies. Pertanto, per gli interventi realizzati a partire dall’11 giugno 2020 si applica la definizione di “impianto termico” riportata all’art. 3, comma 1, lett. c) del D. Lgs. del 10 giugno 2020, che si riporta di seguito per esteso:

“impianto termico”: impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate”.

voi come la pensate ?
Powerthbe
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Iscritto il: mar set 13, 2011 10:55

Re: Verifiche (DM 26/6/15)

Messaggio da Powerthbe »

A me sembra che entrambe le definizioni portino alla stessa conclusione.
Secondo me i casi 1,2,4 sono soggetti alle verifiche di Ristrutturazioni importanti di Secondo livello
mentre il solo caso 3 è soggetto alla verifica di Ristrutturazioni importanti di primo livello
La definizione del Dlgs 48/2020 dice
...comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo,
Quindi l'impianto termico comprende sempre tutte o alcune di queste componenti. Se cambi il generatore e metti le termostatiche stai cambiando generazione ed emissione e non ristrutturando l'impianto.

Io la leggo così
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