Buongiorno vorrei un confronto delle verifiche da applicare nel caso dei seguenti interventi 
1) Cappotto, isolamento solaio e pavimento superiore al 50% della sup disperdente lorda + sostituzione del solo generatore di calore
2) Cappotto, isolamento solaio e pavimento superiore al 50% della sup disperdente lorda + sostituzione del solo generatore di calore e installazione valvole
3) Cappotto, isolamento solaio e pavimento superiore al 50% della sup disperdente lorda + rifacimento totale generazione emissione e distribuzione
4) Cappotto, isolamento solaio e pavimento superiore al 50% della sup disperdente lorda
Secondo me i casi 1,2,4 sono soggetti alle verifiche di Ristrutturazioni importanti di Secondo livello 
mentre il solo caso 3 è soggetto alla verifica di Ristrutturazioni importanti di primo livello 
il tutto ruota intorno alla definizione di "ristrutturazione  dell’impianto" se si intende quella pura prevista dal  DLgs192/2005  All.A
l’insieme  di  opere  che  comportano  la  modifica  sostanziale  sia  dei  sistemi  di  produzione  che  di 
distribuzione  ed  emissione  del  calore;  rientrano  in  questa  categoria  anche  la  trasformazione  di  un 
impianto termico centralizzato in impianti termici individuali, nonché la risistemazione impiantistica 
nelle  singole  unità  immobiliari  o  parti  di  edificio  in  caso  di  installazione  di  un  impianto  termico 
individuale  previo  distacco  dall'impianto  termico  centralizzato”
oppure con la nuova definizione di impianto termico introdotta da Decreto legislativo 10 giugno 2020 n.48, Tale Decreto va infatti a modificare il Decreto Legislativo 192/2005 e, in particolare, la in particolare, la definizione di impianto termico contenuta all’Art.2, lettera l- tricies. Pertanto, per gli interventi realizzati a partire dall’11 giugno 2020 si applica la definizione di “impianto termico” riportata all’art. 3, comma 1, lett. c) del D. Lgs. del 10 giugno 2020, che si riporta di seguito per esteso:  
“impianto termico”: impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate”. 
voi come la pensate ?
			
			
									
						
										
						Verifiche (DM 26/6/15)
Moderatore: Edilclima
Re: Verifiche (DM 26/6/15)
A me sembra che entrambe le definizioni portino alla stessa conclusione. 
Io la leggo così
			
			
									
						
										
						La definizione del Dlgs 48/2020 diceSecondo me i casi 1,2,4 sono soggetti alle verifiche di Ristrutturazioni importanti di Secondo livello
mentre il solo caso 3 è soggetto alla verifica di Ristrutturazioni importanti di primo livello
Quindi l'impianto termico comprende sempre tutte o alcune di queste componenti. Se cambi il generatore e metti le termostatiche stai cambiando generazione ed emissione e non ristrutturando l'impianto....comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo,
Io la leggo così