Salve...sapete per caso se in merito al dm 7/8/2012 sono state emesse circolari che chiariscono la definizione di "non aggravio"?
Ad esempio nel mio caso ho un cambio di attività (ai fini antincendio è sempre attività commerciale) prima era in vendita materiale combustibile ora in parte combustibile e in parte materiale infiammabile, ma paradossalmente nello stato concesso ho un carico d'incendio più alto rispetto alla modifica.
Quindi per valutate se è grave o non grave, guardo il materiale o il carico d'incendio?
Grazie
SCIA
Moderatore: Edilclima
Re: SCIA
di per sè il passaggio da combustibile a infiammabile sembrerebbe un aggravio di rischio.
io direi che potrebbe non esserlo, qualora si valutasse che gli impianti di protezione attiva (rivelazione, allarme, spegnimento) sono comunque adeguati per trattare il nuovo tipo di materiale.
(es volutamente banale: mi sostituisci le cataste di legno coi fusti di benzina: tutti sanno che gli idrocarburi galleggiano sull'acqua e anzi si propagano anche più in fretta se irrorati, perchè emulsionano, per cui se c'era l'impianto a idranti è chiaro che non va più bene)
io direi che potrebbe non esserlo, qualora si valutasse che gli impianti di protezione attiva (rivelazione, allarme, spegnimento) sono comunque adeguati per trattare il nuovo tipo di materiale.
(es volutamente banale: mi sostituisci le cataste di legno coi fusti di benzina: tutti sanno che gli idrocarburi galleggiano sull'acqua e anzi si propagano anche più in fretta se irrorati, perchè emulsionano, per cui se c'era l'impianto a idranti è chiaro che non va più bene)