Circolare applicativa Dlgs 22/07 (MID)

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

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Circolare applicativa Dlgs 22/07 (MID)

Messaggio da NoNickName »

Mi è capitato sotto mano una vecchia circolare del MISE, in merito all'interpretazione del dlgs 22/07, recepimento della direttiva europea MID.
L'articolo 13 del dlgs recita:
Art. 13.

Marcature

1. La marcatura CE di cui all'articolo 5 e' costituita dalle
iniziali CE secondo il simbolo grafico riportato alla sezione I,
lettera B), punto d), dell'allegato della decisione 93/465/CEE. La
marcatura CE non puo' essere di altezza inferiore a 5 mm.
2. La marcatura metrologica supplementare e' costituita dalla
lettera maiuscola M e dalle ultime due cifre dell'anno di apposizione
della marcatura, iscritti in un rettangolo. L'altezza del rettangolo
e' uguale all'altezza della marcatura CE. La marcatura metrologica
supplementare segue immediatamente la marcatura CE.
3. Qualora cio' sia previsto dalla procedura di valutazione della
conformita', il numero d'identificazione dell'organismo notificato di
cui all'articolo 9 segue immediatamente la marcatura CE e la
marcatura metrologica supplementare.
4. Qualora uno strumento di misura consti di un insieme di
dispositivi, che non siano sottounita', che funzionano in modo
congiunto, le marcature sono apposte sul dispositivo principale dello
strumento in questione.
5. Qualora uno strumento di misura sia di dimensioni troppo ridotte
o sia troppo sensibile per poter recare la marcatura CE e la
marcatura metrologica supplementare, tali marcature sono apposte
sull'eventuale imballaggio e sui documenti di accompagnamento
richiesti dalla direttiva 2004/22/CE.
6. La marcatura CE e la marcatura metrologica supplementare sono
indelebili. Il numero d'identificazione dell'organismo notificato e'
applicato in modo indelebile e non puo' essere rimosso senza essere
distrutto. Tutte le marcature sono chiaramente visibili o facilmente
accessibili.
La circolare 22/10/08 n.3620 dice:
Gli strumenti di misura conformi al decreto legislativo n. 22/2007 recano la marcatura CE, la marcatura supplementare «M» ed ancora, a protezione da alterazioni, i sigilli indicati dal corrispondente attestato o certificato di conformita' ed apposti, secondo i casi, da organismo notificato o dal relativo fabbricante. La direttiva MID non specifica le caratteristiche delle impronte relative a detti sigilli.
A mio modo di vedere questa circolare interpreta in maniera illecita gli obblighi dell'articolo 13. Il fabbricante non è tenuto è marcare il dispositivo di misura con proprio sigillo nè a riportare gli estremi del certificato o attestato di conformità. Tuttalpiù il numero di identificazione dell'organismo notificato, ad es.: CE 0022.
Inoltre è assurdo pretendere l'applicazione di un sigillo, ammettendo candidamente di non sapere quale caratteristiche questo sigillo debba avere.
E' altrettando assurdo pretendere, perchè in contrasto con l'articolo 13, che le apparecchiature o accessori dell'unità principale siano a loro volta marcate o sigillate o piombate. Ad esempio il dlgs non obbliga a piombare le sonde dei contacalorie (a meno che tale obbligo sia specificato in altra normativa a me ignota).

Vostre opinioni?
Il diritto pubblico fondato sulla uguaglianza [...]non riconosce la disuguaglianza di valore, di merito, di esperienza, cioè la fatica individuale: culminerà nel trionfo della feccia e dell'appiattimento.”
Henri Fréderic Amiel, 12 giugno 1871
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Re: Circolare applicativa Dlgs 22/07 (MID)

Messaggio da NoNickName »

Mi rispondo da solo, grazie all'interpretazione dell'avvocato, e vi riporto il senso della risposta a vostro beneficio. Potrebbe venirvi utile.

​Il dubbio ha origine dalla lettura della pagina 4 della circolare, in chiarimento dell'articolo 17 del Dlgs: "Gli strumenti di misura conformi al decreto legislativo n. 22/2007 recano la marcatura CE, la marcatura supplementare «M» ed ancora, a protezione da alterazioni, i sigilli indicati dal corrispondente attestato o certificato di conformita' ed apposti, secondo i casi, da organismo notificato o dal relativo fabbricante."
​I nostri dispositivi riportano sia il marchio CE che la marcatura supplementare M di Legge​, ma non la piombatura.​

All'interno della circolare interpretativa a pagina 3 si legge però che "per gli strumenti MID è necessaria e al contempo sufficiente, per la messa in servizio, la sola conformità alla normativa del decreto legislativo n. 22/2007, attestata dalla presenza della marcatura CE e della marcatura supplementare M".
​Quindi, quanto prescritto a pagina 4 della circolare summenzionata si riferisce sì alla conformità dei prodotti, ma solo qualora questi non siano risultati idonei ad una ispezione o riverifica.
Infatti si legge che "qualora il Ministero accerti che la marcatura CE e la marcatura metrologica supplementare M siano state apposte indebitamente, debba assegnare al fabbricante (o al suo mandatario) un termine per rendere lo strumento, indebitamente marcato, conforme alle disposizioni del D.Lgs. 22/2007, decorso il quale, in caso di persistenza della rilevata non conformità, debba adottare tutti i provvedimenti necessari per per limitare o vietare la commercializzazione...".
In questo caso, quindi, il fabbricante o il suo mandatario oltre alla certificazione richiesta, devono apporre, a dimostrazione, la relativa ​piombatura.
Quindi la circolare non è in contrasto con il quanto prescritto dal D.lgs. 22/2007, ma definisce in maniera più specifica quanto deve essere presente su un prodotto qualora ad una prima verifica di conformità questo non risulti a norma.
Ad ulteriore conferma, vedasi ​anche il testo della​ Nota 2 aprile 2009 prot. n. 46200 dell'​Agenzia delle Dogane​, che conferma la totale inutilità delle piombature aggiuntive e del collaudo di posa in opera, e chiarisce che solo gli strumenti di misura MID fissi come le bilance ad emissione di scontrino fiscale ed i misuratori di carburanti risultano essere del tutto estranei al quadro normativo delineato e, quindi, per tali presidi, il collaudo di posa in opera previsto dalla normativa previgente resta una condizione essenziale per la loro messa in servizio.

​In definitiva, non sussiste nessun obbligo da parte del costruttore o dei suoi mandatari di apporre sigilli o piombature ai dispositivi MID, e la presenza del costruttore o dei suoi mandatari non è condizione necessaria alla posa in opera e messa in servizio di tali dispositivi.​
Il diritto pubblico fondato sulla uguaglianza [...]non riconosce la disuguaglianza di valore, di merito, di esperienza, cioè la fatica individuale: culminerà nel trionfo della feccia e dell'appiattimento.”
Henri Fréderic Amiel, 12 giugno 1871
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