L'articolo 13 del dlgs recita:
La circolare 22/10/08 n.3620 dice:Art. 13.
Marcature
1. La marcatura CE di cui all'articolo 5 e' costituita dalle
iniziali CE secondo il simbolo grafico riportato alla sezione I,
lettera B), punto d), dell'allegato della decisione 93/465/CEE. La
marcatura CE non puo' essere di altezza inferiore a 5 mm.
2. La marcatura metrologica supplementare e' costituita dalla
lettera maiuscola M e dalle ultime due cifre dell'anno di apposizione
della marcatura, iscritti in un rettangolo. L'altezza del rettangolo
e' uguale all'altezza della marcatura CE. La marcatura metrologica
supplementare segue immediatamente la marcatura CE.
3. Qualora cio' sia previsto dalla procedura di valutazione della
conformita', il numero d'identificazione dell'organismo notificato di
cui all'articolo 9 segue immediatamente la marcatura CE e la
marcatura metrologica supplementare.
4. Qualora uno strumento di misura consti di un insieme di
dispositivi, che non siano sottounita', che funzionano in modo
congiunto, le marcature sono apposte sul dispositivo principale dello
strumento in questione.
5. Qualora uno strumento di misura sia di dimensioni troppo ridotte
o sia troppo sensibile per poter recare la marcatura CE e la
marcatura metrologica supplementare, tali marcature sono apposte
sull'eventuale imballaggio e sui documenti di accompagnamento
richiesti dalla direttiva 2004/22/CE.
6. La marcatura CE e la marcatura metrologica supplementare sono
indelebili. Il numero d'identificazione dell'organismo notificato e'
applicato in modo indelebile e non puo' essere rimosso senza essere
distrutto. Tutte le marcature sono chiaramente visibili o facilmente
accessibili.
A mio modo di vedere questa circolare interpreta in maniera illecita gli obblighi dell'articolo 13. Il fabbricante non è tenuto è marcare il dispositivo di misura con proprio sigillo nè a riportare gli estremi del certificato o attestato di conformità. Tuttalpiù il numero di identificazione dell'organismo notificato, ad es.: CE 0022.Gli strumenti di misura conformi al decreto legislativo n. 22/2007 recano la marcatura CE, la marcatura supplementare «M» ed ancora, a protezione da alterazioni, i sigilli indicati dal corrispondente attestato o certificato di conformita' ed apposti, secondo i casi, da organismo notificato o dal relativo fabbricante. La direttiva MID non specifica le caratteristiche delle impronte relative a detti sigilli.
Inoltre è assurdo pretendere l'applicazione di un sigillo, ammettendo candidamente di non sapere quale caratteristiche questo sigillo debba avere.
E' altrettando assurdo pretendere, perchè in contrasto con l'articolo 13, che le apparecchiature o accessori dell'unità principale siano a loro volta marcate o sigillate o piombate. Ad esempio il dlgs non obbliga a piombare le sonde dei contacalorie (a meno che tale obbligo sia specificato in altra normativa a me ignota).
Vostre opinioni?