AUTORIMESSA N.1
Dispongo di parere favorevole dove il professionista afferma che è sufficiente
una sola uscita (l'ingresso carraio), in quanto il percorso di esodo è di 27m < 30m.
Righello alla mano, dal muro interno del box + distante (e non dal portone del box)
misuro 36 m


Si vede ad occhio....
C'è un vano scala non protetto, solo i muri di separazione tra autorimessa e vano scale
sono REI e non tutto il blocco scale è protetto (ai piani sopra ci sono gli alloggi con le porte in legno).
Secondo voi è utilizzabile il vano scala come esodo (Nota prot n. P267/4108) anche se è solo REI al piano interrato?
AUTORIMESSA N.2
Dispongo di parere favorevole dove il professionista a fatto comunicare una CT da 90 kW con autorimessa da 12 box (s > 300 mq);
al di la che ritengo che il DM 12 aprile 96 lo vieti in quanto prescriva l'accesso alla c.t. dall'esterno quando c'è l'attività ex 92 ma sono sincero ho visto diversi casi del genere.
Tuttavia il comando approva con parere condizionato scrivendo "la ct sotto la diretta responsabilità del titolare dovrà rispettare il DM 12.04.96 con particolare riguardo ai requisiti di accesso di cui al punto 4.2.5" ..... ma come?


(ha ovviamente guardato il disegno...), nessuno ha precisato che c'era una prescrizione del genere, pesante ma contenuta in una sola riga....
Secondo me il comando doveva approvare senza condizioni o bocciare la pratica....
Suggerimenti?