L'attività di saldatura con gas combustibili e/o comburenti (il classico cannelo ossiacetilenico) quando è soggetta a controllo?
Ho un caso pratico: Azienda che effettua saldatura elettrica con 10 lavoratori presenti e che utilizza anche due cannelli ossiacetilenici, con frequenza minore rispetto alla saldatura TIG/MIG.
Di fatto gli addetti al taglio/saldatura con acetilene possono essere anche 10, ma chiaramente al massimo in due effettuano questa operazione.
Se il titolare adibisse con lettera scritta, alla mansione di saldatura/taglio con acetilene solo 2 dipendenti, posso essere sicuro di non essere soggetto a controllo?
Con il vecchio 16.02.82 alcuni comandi consideravano l'attività soggetta semplicemente per la presenza di più di 5 lavoratori in uno stesso reparto dove c'era una posta con cannello ossiacetilenico, oggi cosa è cambiato?
Interpretazione attività 9
Moderatore: Edilclima
Re: Interpretazione attività 9
Ora l'attività 9 è ben esplicitata: si parla di addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio; gli altri non vanno computati.
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Re: Interpretazione attività 9
Secondo me non è ancora del tutto chiara, potevano scrivere "con oltre 5 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio utilizzanti gas infiammabili e/o comburenti" ?
Nel mio caso gli addetti alla saldatura sono più di 5, ma fanno saldatura elettrica!
Come si risolve?
Nel mio caso gli addetti alla saldatura sono più di 5, ma fanno saldatura elettrica!
Come si risolve?
Re: Interpretazione attività 9
Si parla di impiego di gas infiammabili e/o comburenti, quindi la saldatura elettrica non è presa in considerazione.
Avendo specificato 5 addetti alla mansione suddetta, gli altri lavoratori possono fare ogni altra cosa, tra cui anche la saldatura elettrica, che non rientra nell'attività 9.
Avendo specificato 5 addetti alla mansione suddetta, gli altri lavoratori possono fare ogni altra cosa, tra cui anche la saldatura elettrica, che non rientra nell'attività 9.