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Precisazioni detrazioni 55%
Inviato: mar ott 12, 2010 21:05
da Cacao
I dubbi...
In una sostituzione caldaia da appartamento con nuova a cond. per beneficio 55%
1) se sostituisco anche i radiatori (+ le termostatiche) con altri più grandi per aumentarne la potenza cosi da potere abbassare la temperatura media sperando di fare un po di condensazione nelle mezze stagioni li posso detrarre?
2) l'addolcitore, come adeguamento impianto, rientra nel 55% dal momento che eliminando il calcare farebbe risparmiare (nel tempo) energia per l'ACS.
grazie per le risposte
codin
Re: Precisazioni detrazioni 55%
Inviato: mer ott 13, 2010 12:05
da soloalfa
1) se sostituisco anche i radiatori (+ le termostatiche) con altri più grandi per aumentarne la potenza cosi da potere abbassare la temperatura media sperando di fare un po di condensazione nelle mezze stagioni li posso detrarre? io direi di si
2) l'addolcitore, come adeguamento impianto, rientra nel 55% dal momento che eliminando il calcare farebbe risparmiare (nel tempo) energia per l'ACS.non esageriamo!
Re: Precisazioni detrazioni 55%
Inviato: mer ott 13, 2010 13:38
da girondone
il trattamento dell h20
se ricadi nei casi in cui e richiesto dal 59 perchè no?
Re: Precisazioni detrazioni 55%
Inviato: mer ott 13, 2010 19:19
da Cacao
girondone ha scritto:il trattamento dell h20
se ricadi nei casi in cui e richiesto dal 59 perchè no?
io sono in Emilia Romagna dove vige il DAL 156 ma forse non fa differenza, mi riferisco ad un impianto da piccolo appartamento con termoautonomo, puoi dirmi o indicarmi dove trovare nel 59 quali sono i casi in cui è ammesso?
cacao
Re: Precisazioni detrazioni 55%
Inviato: mer ott 13, 2010 20:53
da SuperP
soloalfa ha scritto:2) l'addolcitore, come adeguamento impianto, rientra nel 55% dal momento che eliminando il calcare farebbe risparmiare (nel tempo) energia per l'ACS.non esageriamo!
lo prevede la norma che siano incentivabili!
2) smontaggio e dismissione dell'impianto di climatizzazione invernale esistente, parziale o totale, fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche
ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola
d'arte, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a
condensazione, nonché, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2008,
con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa
entalpia, ovvero, con impianti di climatizzazione invernale di cui al citato decreto del
Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008. Negli interventi ammissibili sono
compresi, oltre a quelli relativi al generatore di calore, anche gli eventuali interventi sulla
rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento dell'acqua, sui dispositivi controllo e
regolazione nonché sui sistemi di emissione.
Re: Precisazioni detrazioni 55%
Inviato: gio ott 14, 2010 01:16
da Cacao
SuperP ha scritto:soloalfa ha scritto:2) l'addolcitore, come adeguamento impianto, rientra nel 55% dal momento che eliminando il calcare farebbe risparmiare (nel tempo) energia per l'ACS.non esageriamo!
lo prevede la norma che siano incentivabili!
2) smontaggio e dismissione dell'impianto di climatizzazione invernale esistente, parziale o totale, fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche
ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola
d'arte, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a
condensazione, nonché, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2008,
con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa
entalpia, ovvero, con impianti di climatizzazione invernale di cui al citato decreto del
Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008. Negli interventi ammissibili sono
compresi, oltre a quelli relativi al generatore di calore, anche gli eventuali interventi sulla
rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento dell'acqua, sui dispositivi controllo e
regolazione nonché sui sistemi di emissione.
ok grazie per la precisazione.
codin
Re: Precisazioni detrazioni 55%
Inviato: gio ott 14, 2010 08:47
da soloalfa

non mi ricordavo del trattamento acqua... grazie per avermi smentito!
Re: Precisazioni detrazioni 55%
Inviato: gio ott 14, 2010 09:15
da SuperP
Re: Precisazioni detrazioni 55%
Inviato: gio ott 14, 2010 10:01
da girondone
Cacao ha scritto:girondone ha scritto:il trattamento dell h20
se ricadi nei casi in cui e richiesto dal 59 perchè no?
io sono in Emilia Romagna dove vige il DAL 156 ma forse non fa differenza, mi riferisco ad un impianto da piccolo appartamento con termoautonomo, puoi dirmi o indicarmi dove trovare nel 59 quali sono i casi in cui è ammesso?
cacao
la risposta giusta è di superP
cmq
dpr 59 art 4 comma 14
ciao
Re: Precisazioni detrazioni 55%
Inviato: gio ott 14, 2010 20:32
da Cacao
girondone ha scritto:Cacao ha scritto:girondone ha scritto:il trattamento dell h20
se ricadi nei casi in cui e richiesto dal 59 perchè no?
io sono in Emilia Romagna dove vige il DAL 156 ma forse non fa differenza, mi riferisco ad un impianto da piccolo appartamento con termoautonomo, puoi dirmi o indicarmi dove trovare nel 59 quali sono i casi in cui è ammesso?
cacao
la risposta giusta è di superP
cmq
dpr 59 art 4 comma 14
ciao
Se interpreto bene, caldaia da 24 kW risc.+ACS, con gradi francesi oltre 30 nella mia zona ricadrei indifferentemente nel caso a) punto 1) e/o b) punto 1) quindi avrei l'obbligo solo del trattamento chimico e non di un trattamento di addolcimento (punto 2)) quindi potrei incentivare al 55% solo un "chimicatore" e non un "addolcitore".
Quale è la differenza?
a) in assenza di produzione di acqua calda sanitaria ed in
presenza di acqua di alimentazione dell'impianto con durezza
temporanea maggiore o uguale a 25 gradi francesi:
1) un trattamento chimico di condizionamento per impianti di
potenza nominale del focolare complessiva minore o uguale a 100 kW;
2) un trattamento di addolcimento per impianti di potenza
nominale del focolare complessiva compresa tra 100 e 350 kW;
b) nel caso di produzione di acqua calda sanitaria le disposizioni
di cui alla lettera a), numeri 1) e 2), valgono in presenza di acqua
di alimentazione dell'impianto con durezza temporanea maggiore di 15
gradi francesi. Per quanto riguarda i predetti trattamenti si fa
riferimento alla norma tecnica UNI 8065.