r.gaetano fabio, genova ha scritto:Mi è recentemente capitato di dover relazionare sulla possibilità di trasformazione da centralizzato ad autonomo e leggendo l'art. 16 del Dlgs311/06 ho visto che è stato sostanzialmente modificato il testo originario dell'art. 26 della legge 10/91, il quale prevedeva tout-court che se veniva effettuato un intervento di cui all'articolo 8 (elenco degli interventi di risparmio energetico, in cui alla lettera G vi era anche la trasformazione da centralizzato ad autonomo) l'intervento poteva essere deliberato con la maggioranza semplice di 501/millesimi.
E' proprio per il vecchio articolo 26 della legge 10/91 che si è avuta la facile trasformazione da centralizzato ad autonomo.
Per opporsi alla trasformazione ad autonomo un tecnico doveva dimostrare con lunga e non semplice dissertazione (e spesso non bastava) che gli impianti autonomi non producevano risparmio energetico nonostante l'articolo 8 lettera G gli elencasse tra gli impianti finalizzati al risparmio energetico.
L'art. 16 modificando l'art. 26 della legge 10/91 ha eliminato il riferimento al precedente articolo 8.
Questa "semplice" modifica difatto rende da ora praticamente impossibile la trasformazione da centralizzato ad autonomo.
In altre parole questa modifica non avvantaggia più coloro che si sentono ancora "autorizzati per legge" a passare da impianto centralizzato ad impianto autonomo in forza dell'art. 26 della legge 10/91, dato che è stato eliminato il riferimento all'art. 8.
Dal nuovo testo normativo ne consegue un maggior rigore tecnico, dato che ora non esistendo più il riferiemnto ad un elenco preordinato di interventi di risparmio energetico (art.

tutti gli interventi dovranno essere necessariamente valutati attraverso una relazione tecnico-economica resa obbligatoria dal nuovo art. 16 del Dlgs 311/06 e la cui serietà è garantita dal precedente art. 15 comma 2.
Che ne pensate?
Bah, certo i dubbi sono sempre tanti ma io ho un'interpretazione da verificare con voi.....
Come fai notare, il nuovo art. 16 non richiama esplicitamente la trasformazione centralizzato-autonomo però afferma:
"2. Per gli interventi sugli edifici e sugli impianti volti al contenimento del consumo energetico ed all’utilizzazione delle fonti di energia di cui all’articolo 1, individuati attraverso un attestato di certificazione energetica o una diagnosi energetica realizzata da un tecnico abilitato, le pertinenti decisioni condominiali sono valide se adottate con la maggioranza semplice delle quote millesimali."
Ora, l'Art. 1 non specifica quali interventi, favorendo le fonti rinnovabili ed il contenimento delle emissioni dei gas, ecc. ecc.
Però all'Art.3 comma 2 lettera c) punto 2), nell'ambito di intervento trovi la RISTRUTTURAZIONE DI IMPIANTI TERMICI che comprende anche la trasformazione in oggetto;
infatti nell'allegato A (ulteriori definizioni), se guardi i punti n. 34 e 7 sembra possibile a patto che la diagnosi energetica evidenzi almeno la possibilità "burocratica".... poi coi conti forse è inapplicabile.
Mi spiego meglio (anch'io in Liguria): meglio un centralizzato per 20 appartamenti di cui 15 riscaldati ma vuoti tutto l'inverno + produzione ACS con boilers elettrici e scaldacqua a gas oppure 20 caldaiette murali di cui 15 spente???? (eventualmente con pannelli solari ad integrazione ACS seppur con le relative difficoltà impiantistiche ed economiche)
Se posso applicare un coefficiente di utilizzo 5/20 (o cmq riparametrarlo sulle volumetrie effettive o sulle dispersioni, non so, si accettano suggerimenti....), forse riesco a dimostrarlo!
Forse globalmente davvero spendo ed inquino meno....
Voi che ne dite? Può funzionare?