Mi chiarite questo dubbio?

Normativa per gli impianti gas, Legge 46/90, Delibera AEEG 40/04, ecc.

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Mimmo_510859D
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Mi chiarite questo dubbio?

Messaggio da Mimmo_510859D »

Salve a tutti.
Mi trovo a che fare con un cambio generatore di calore che asservisce un appartamento in un edificio con più unità immobiliari. L’apparecchio gas in questione è posto all’interno di un vano tecnico consistente in un volume esterno e staccato da quello principale dell’edificio, ma di pertinenza dell’unità in esame. Il generatore avrà uno scarico oltre il tetto di tale volume.
Ciò detto, questo tipo di scarico è da considerarsi in ogni caso come scarico diretto a parete? Io, per “colmo del tetto” ho sempre inteso il colmo del tetto delle unità abitative vere e proprie.
Che ne dite?
Grazie per l’attenzione
danilo2
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Re: Mi chiarite questo dubbio?

Messaggio da danilo2 »

dicci la potenza e la Regione di installazione
Mimmo_510859D
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Re: Mi chiarite questo dubbio?

Messaggio da Mimmo_510859D »

Scusate, effettivamente non avevo specificato un datp importantissimo quale la potenza. Si tratta di una normalissima caladaietta di portata termica inferiore ai 35 kW. La regione? Puglia
Kalz
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Re: Mi chiarite questo dubbio?

Messaggio da Kalz »

a mio avviso se non specificatamente indicato dalla regione Puglia, si applica la 7129/08 - 3 o UNI EN 11071
Mimmo_510859D
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Re: Mi chiarite questo dubbio?

Messaggio da Mimmo_510859D »

Il problema non è capire che norma applicare (UNI 7129:2008 - parte 3 senza alcun dubbio) ma capire se una tale tipologia di scarico possa essere considerata come scarico diretto a parete o scarico a tetto.
Kalz
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Re: Mi chiarite questo dubbio?

Messaggio da Kalz »

a miop avviso a tetto se con condotto e terminale fornito dal costruttore ( 4.5.4 ) e ( 5.7.1 )
Mimmo_510859D
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Re: Mi chiarite questo dubbio?

Messaggio da Mimmo_510859D »

Ho avuto la fortuna di porre la domanda all'ing. Vincenzo Lattanzi (consulente ENEA e autore di diversi libri sulla certificazione energetica) che mi ha confermato che lo scarico in questione è da intendersi come scarico diretto a parete. Lo "Oltre il colmo del tetto" citato dal D.P.R. 412/1993 si riferisce alle unità abitative vere e proprie e no a volumi appendici
danilo2
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Re: Mi chiarite questo dubbio?

Messaggio da danilo2 »

Questo è il comma 2 dell'art. 166 del regolamento di Igiene tipo della Regione Puglia:

2. Le canne dei camini, dei caloriferi e simili devono essere costruite con tubature incombustibili, inalterabili, a perfetta tenuta con pareti non trasudanti ed in modo che riesca facile provvedere alla loro pulitura. Per evitare che le esalazioni e il fumo diano molestia o creino pericolo per gli edifici vicini, in particolare, l'emissione del fumo deve avvenire in atmosfera libera , e comunque le bocche delle canne devono risultare più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a
qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 10 metri. Le bocche delle canne situate a distanza compresa fra 10 e 50 metri da apertura di locali abitati devono essere a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta. In ogni caso dovrà essere rispettata la norma che le canne possano sboccare ad altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta, diminuita di un metro per ogni metro di distanza orizzontale eccedente i 10 metri.
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