Salve sono nuova del forum spero che possiate darmi una mano, devo rimuovere il manto di copertura di una palazzina impermeabilizzare e ripristinare il tutto l'intervento è di manutenzione straordinaria, oltre questo intervento verrà realizzato anche un cappotto esterno.
il sottotetto non è riscaldato ho comunque l'obbligo di coibentare la copertura (U=0. perchè ci intervengo? ho pareri discordanti non voglio dire al cliente una cosa per un'altra.
Non so come ringraziare tutti coloro che risponderanno grazie davvero.
Scusami la lettera B. dice una cosa diversa per tutte le categorie di edifici, cosi' come classificati in
base alla destinazione d'uso all'articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ad eccezione
della categoria E.8, il valore della trasmittanza termica (U) per le
strutture opache orizzontali o inclinate, a ponte termico corretto,
delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno, ovvero verso
ambienti non dotati di impianto di riscaldamento, deve essere
inferiore o uguale a quello riportato nelle tabelle 3.1 e 3.2 del
punto 3 dell'allegato C al decreto legislativo, in funzione della
fascia climatica di riferimento.
questo si adatta ad interventi sul sottotetto che non è riscaldato e delimita uno spazio riscaldato, ma da questo DPR risulta solo nel caso di nuove costruzione o ristrutturazioni totali che al comma 16 art. 4del dpr indica: Per tutte le categorie di edifici, cosi' come classificati in
base alla destinazione d'uso all'articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ad eccezione
della categoria E.8, nel caso di nuova costruzione e ristrutturazione
di edifici esistenti, previsti dal decreto legislativo all'articolo
3, comma 2, lettere a), b) e c), numero 1), questo ultimo
limitatamente alle ristrutturazioni totali, da realizzarsi in zona
climatica C, D, E ed F, il valore della trasmittanza (U) delle
strutture edilizie di separazione tra edifici o unita' immobiliari
confinanti fatto salvo il rispetto del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri in data 5 dicembre 1997, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 297 del 22 dicembre 1997, recante
determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici, deve
essere inferiore o uguale a 0,8 W/m2K, nel caso di pareti divisorie
verticali e orizzontali. Il medesimo limite deve essere rispettato
per tutte le strutture opache, verticali, orizzontali e inclinate,
che delimitano verso l'ambiente esterno gli ambienti non dotati di
impianto di riscaldamento.
Mi sembra di capire che solo in questo casi nuova costruzione e ristrutturazione totale devo garantir elo 0,8 salvo regolamenti regionali.
Se la ristrutturazione non è totale (come nel tuo caso), a patto che il regolamento locale non dica qualcosa di diverso ... puoi anche non coibentare !
pat77 ha scritto:Scusami la lettera B. dice una cosa diversa per tutte le categorie di edifici, cosi' come classificati in
base alla destinazione d'uso all'articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ad eccezione
della categoria E.8, il valore della trasmittanza termica (U) per le
strutture opache orizzontali o inclinate, a ponte termico corretto,
delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno, ovvero verso
ambienti non dotati di impianto di riscaldamento, deve essere
inferiore o uguale a quello riportato nelle tabelle 3.1 e 3.2 del
punto 3 dell'allegato C al decreto legislativo, in funzione della
fascia climatica di riferimento.
... ma il punto b) fa parte del comma 4 che inizia così...
4. Nei casi di ristrutturazione o manutenzione straordinaria, previsti all'articolo 3, comma 2, lettera c), numero 1), del decreto legislativo, consistenti in opere che prevedono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, rifacimento di pareti esterne, di intonaci esterni, del tetto o dell'impermeabilizzazione delle coperture, si applica quanto previsto alle lettere seguenti:
... e quindi non sarei così sicuro che non occorre garantire un corretto isolamento dell'ultima soletta.
Per tutte le categorie di edifici, cosi' come classificati in
base alla destinazione d'uso all'articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ad eccezione
della categoria E.8, nel caso di nuova costruzione e ristrutturazione
di edifici esistenti, previsti dal decreto legislativo all'articolo
3, comma 2, lettere a), b) e c), numero 1), questo ultimo
limitatamente alle ristrutturazioni totali
A me sembra chiaro, sono obbligata in caso di ristrutturazione totale e nuova costruzione...ovviamente se il sottotetto è riscaldato sono sempre obbligata ad adeguare la struttura.