porta di uscita blindata unica porta ambiente di lavoro

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

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gianca59
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Iscritto il: lun dic 07, 2009 17:41

porta di uscita blindata unica porta ambiente di lavoro

Messaggio da gianca59 »

salve a tutti,
sono RSPP da poco più di un mese e mi sono imbattuto in uno di quelli che mi sembra un argometo di discussione già da parecchio tempo, sto cercando di confrontarmi sui vari forum e ho provato ad usare il "cerca" ma non ho trovato niente. Il problema è questo:
in un nuovo ambiente di lavoro dove operano max 6 persone, a rischio basso d'incendio, è presente una sola porta che coincide con l'ingresso principale e con la porta di sicurezza e dà su una via di passaggio pubblica. Tale porta è blindata per motivi di sicurezza patrimoniale (si maneggia denaro) e NON apre verso l'esodo perchè, a detta della società prorpietaria dell'immobile, di difficile realizzazione. il DM 10.03.98 recita:

Le porte installate lungo le vie di uscita ed in corrispondenza delle uscite di piano, devono aprirsi nel verso dell'esodo.
L'apertura nel verso dell'esodo non e richiesta quando possa determinare pericoli per passaggio di mezzi o per altre cause, fatta salva l'adozione di accorgimenti atti a garantire condizioni di sicurezza equivalente.

In ogni caso l'apertura nel verso dell'esodo è obbligatoria quando:

a) - l'area servita ha un affollamento superiore a 50 persone;

b) - la porta è situata al piede o vicino al piede di una scala;

c) - la porta serve un'area ad elevato rischio di incendio.

Poichè max 6 operatori, rischio d'incendio basso e si tratta di una porta blindata che aprendosi verso l'esterno potrebbe determinare pericolo per eventuali passanti ritengo che potrebbe rimanere così, tuttavia non ci stò dormendo la notte. Se qualcuno ha avuto già esperienza in merito gli sarei grato se potesse illuminarmi, grazie. :?:

Gianc59
Terminus
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Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
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Re: porta di uscita blindata unica porta ambiente di lavoro

Messaggio da Terminus »

Vedo che continui ad avere problemi di sonno...... :mrgreen:
Cmq come già qualcun altro ti ha risposto altrove, la questione gira attorno ai seguenti passi normativi.
- D.Lgs.81/08-All.IV - punto 1.5.6: porte su uscite di emergenza = apertura nel senso dell'esodo (a meno di situazioni particolari di pericolo)
- D.Lgs.81/08-All.IV - punto 1.6.3: porte dei singoli locali, ma per porte dei locali che coincidono con uscite di emergenza si deve applicare il punto 1.5.5 (e seguenti n.d.r.)
- DM 10/03/98-All.III - punto 3.9: porte lungo le vie di uscita = apertura nel senso dell'esodo (a meno di situazioni di pericolo, ma comunque sempre per affollamento >50persone, ai piedi delle scale oppure per aree ad elevato rischio incendio).

Si deve ricordare che l'art.63 del D.Lgs.81/08 obbliga il DdL ad adeguare i luoghi di lavoro all'All.IV, l'inadempienza è sanzionabile penalmente.
Però lo stesso art.63 lascia aperto uno spiraglio al comma 5, laddove consente, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza (ASL e/o VVF), di derogare a quanto indicato nell'All.IV, con misure alternative (la stessa cosa viene detta al punto 1.5.6 per i VVF).

Concludendo: con la porta aprentesi in senso opposto all'esodo, sei passibile di sanzione, a rigore del dettato normativo, se incroci un ispettore un pò rigido.
Per stare con le spalle coperte puoi richiedere all'ASL e/o VVF un parere, con la tua valutazione del rischio a giustificare l'installazione della porta aprentesi in senso contrario all'esodo (gli elementi per dire che il rischio è sufficientemente basso ci sono).
Senti al Comando VVF, di solito sono abbastanza disponibili (inoltre è un loro obbligo di legge fornire assistenza tecnica).
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