Secondo modulo rilievo fumi e temperature

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

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aupaz
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Secondo modulo rilievo fumi e temperature

Messaggio da aupaz »

Ciao a tutti, vorrei sapere se è ancora valida la regola dell'aggiunta del secondo modulo di rilievo temperature e fumi da aggiungere nel caso di canne fumarie perpotenze superiori a 500.000 Kcal/h come previsto dal dpr 1391.
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Kalz
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Re: Secondo modulo rilievo fumi e temperature

Messaggio da Kalz »

è indicato nel famigerato allegato IX della parte V del Dlgs 152/06 ( sembra una caccia al tesoro )
aupaz
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Re: Secondo modulo rilievo fumi e temperature

Messaggio da aupaz »

i punti 2.12 e 2.13, giusto ?!?! Che fatica per trovarli...!!!
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aupaz
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Re: Secondo modulo rilievo fumi e temperature

Messaggio da aupaz »

Questo per gli impianti industriali, ma vale sia per cicli produttivi che per riscaldamento !?!?!?!??!?!
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aupaz
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Re: Secondo modulo rilievo fumi e temperature

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Il secondo spostello di ispezione, nel caso di impianti industriali per ciclo produttivo ci và o meno ?! E in che casi !?
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Re: Secondo modulo rilievo fumi e temperature

Messaggio da aupaz »

Per gli impianti industriali di riscaldamento(potenzialità > 580KW e minore delle soglie indicate alla parte V del Dlgs 152/06-art269 comma14) ho trovato, se serve a qualcuno scrivo:
pag. 382 della parte allegati del testo unico 152/06, ossia Dlgs 152/06 parte V allegato IX parte II
- 2.12 Al fine di agevolare analisi e campionamenti devono essere predisposti alla base del camino due fori allineati sull'asse del camino con relativa chiusura a tenuta. In caso di impianti con potenza termica superiore a 580 Kw, due identici fori devono essere predisposti anche alla sommità dei camini in posizione accessibile per le verifiche; la distanza di tali fori dalla bocca non deve essere inferiore a cinque volte il diametro medio della sezione del camino, e com,unque a 1,50 m. In ogni caso i fori devono avere un diametro idoneo a garantire l'effettiva realizzazione di analisi e campionamenti.
- 2.13 I fori di cui al punto 2.12 devono trovarsi in un tratto rettilineo del camino e a distanza non inferiore a cinque volte la dimensione minima della sezione retta interna da qualunque cambiamento di direzione o di sezione. Qualora esistano impossibilità tecniche di praticare fori alla base del camino alla distanza stabilita, questi possono essere praticati alla sommità del camino con distanza minima della bocca di m 1.50 in posizione accessibile per le verifiche
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