Ho provato a cercare un pò in rete e nel forum ma volevo una conferma se ho capito qualcosa della normativa vigente in Piemonte in riferimento a limiti per i discorsi di risparmio energetico...
Mi pare i riferimenti siano la legge 13 (che in sostanza dice quasi niente rimandando ad atti futuri) e il piano stralcio della qualità dell'aria che invece dice anche troppo
 ...
 ...In sostanza, nel piano stralcio quando si parla di nuovi edifici si includono anche gli interventi in cui si vanno a "ripristinare o sostituire ALCUNI" elementi costituitvi dell'involucro (quindi anche la SOLA sostituzione dei serramenti?)
Nel caso quindi delle "normali" ristrutturazioni (si rifanno pavimenti, intonaci e magari si cambiano pure i serramenti...) si ricade in toto nel caso individuato nel piano stralcio come "nuovi edifici" e quindi è necessario rispettare quanto riportato nella scheda 1.N (parlo dell'edificio residenziale tipo), quindi con le verifiche dell'allegato 3 - lettera b) - 1° livello ovvero, per capirci
trasmittanza strutture verticali 0,35
trasmittanza strutture opache 0,33
trasm. chiusure traspartenti 2,2
e la verifica sulla massa superficiale per località con irradianza da 145 W/m2 in su...
Per nuovi edifici invece c'è anche la lettera a) del medesimo allegato.
E riguardo il discorso solare termico? il piano stralcio usa la parolina "DEVONO essere utilizzati" (so che il discorso è annoso... anche per l'indicazione della CTI R3/03)...
Ho capito tutto?
 
 Oppure visto che la L.13/2007 è posteriore (maggio 2007) mi "azzera" il piano stralcio (che è di febbraio ed è un altro strumento dal punto di vista legislativo)?
Grazie a tutti!
Marco