Ho provato a cercare un pò in rete e nel forum ma volevo una conferma se ho capito qualcosa della normativa vigente in Piemonte in riferimento a limiti per i discorsi di risparmio energetico...
Mi pare i riferimenti siano la legge 13 (che in sostanza dice quasi niente rimandando ad atti futuri) e il piano stralcio della qualità dell'aria che invece dice anche troppo

In sostanza, nel piano stralcio quando si parla di nuovi edifici si includono anche gli interventi in cui si vanno a "ripristinare o sostituire ALCUNI" elementi costituitvi dell'involucro (quindi anche la SOLA sostituzione dei serramenti?)
Nel caso quindi delle "normali" ristrutturazioni (si rifanno pavimenti, intonaci e magari si cambiano pure i serramenti...) si ricade in toto nel caso individuato nel piano stralcio come "nuovi edifici" e quindi è necessario rispettare quanto riportato nella scheda 1.N (parlo dell'edificio residenziale tipo), quindi con le verifiche dell'allegato 3 - lettera b) - 1° livello ovvero, per capirci
trasmittanza strutture verticali 0,35
trasmittanza strutture opache 0,33
trasm. chiusure traspartenti 2,2
e la verifica sulla massa superficiale per località con irradianza da 145 W/m2 in su...
Per nuovi edifici invece c'è anche la lettera a) del medesimo allegato.
E riguardo il discorso solare termico? il piano stralcio usa la parolina "DEVONO essere utilizzati" (so che il discorso è annoso... anche per l'indicazione della CTI R3/03)...
Ho capito tutto?

Oppure visto che la L.13/2007 è posteriore (maggio 2007) mi "azzera" il piano stralcio (che è di febbraio ed è un altro strumento dal punto di vista legislativo)?
Grazie a tutti!
Marco