Nel caso di ristrutturazioni totali inferiori a 1000 m² o parziali, manutenzione straordinaria dell’involucro edilizio e ampliamenti volumetrici minori del 20% il Dlgs 311 prevede la verifica delle trasmittanze delle strutture opache e trasparenti non consentendo più la possibilità di verificare l'epi (ex fep).
Ci si chiede se in questi casi sia lecita la verifica soltanto di quelle strutture interessate dall'intervento.
Per intenderci meglio: se si rifà la copertura di un edificio ci si può limitare alla sola verifica della trasmittanza della copertura stessa ?
Se si interviene solo sulla parete nord dell'edificio si può limitarsi a verificare solo tale parete ?
Verifica trasmittanza strutture con 311
Moderatore: Edilclima
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- Iscritto il: mar mar 13, 2007 04:47
Secondo me occorre verificare unicamente la trasmittanza termica delle strutture sulle quali si interviene.
Ricordiamoci che lo spirito della direttiva europea è quello di ottenere dei benefici sotto l'aspetto del contenimento dei consumi energetici ma tenendo sempre conto del rapporto costi/benefici.
Faccio altre 2 considerazioni:
1 - credo che se il legislatore, nel caso in esame, avesse voluto intendere che lla trasmittanza deve essere verificata per tutte le strutture, probabilmente non avrebbe dato diverse prescrizioni a seconda dei diversi diversi tipi di intervento (All'art.lo 3 sono indicati i diversi tipi di intervento ed il relativo grado di applicazione del decreto mentrenell'allegato I sono indicate prescrizioni diverse a seconda dell'intervento che occorre eseguire); se così non fosse, il legislatore avrebbe potuto dire che qualora tu intervieni su un edificio, il decreto te lo applichi interamente.
2 - Nei casi di ampliamento superiore al 20%, il legislatore mi obbliga all'applicazione integrale del decreto solo sull'ampliamento senza menzionare alcun obbligo per la parte di edificio esistente (sul quale magari non eseguo nessun intervento). Parimenti mi sembra corretto pensare che se rifaccio una facciata non sono obbligato al rispetto, seppur limitatamente, del decreto per le altre facciate.
In ultimo secondo me va sempre utilizzato il buon senso: se sostituisco una finestra con caratteristiche diverse da quella sostituita (manutenzione straordinaria) non devo verificare la trasmittanzza di solai, muri, tetto, ecc.
... e se da un'eventuale analisi risultasse che le strutture non rispettano i limiti?
Questa è la mia interpretazione!
Ricordiamoci che lo spirito della direttiva europea è quello di ottenere dei benefici sotto l'aspetto del contenimento dei consumi energetici ma tenendo sempre conto del rapporto costi/benefici.
Faccio altre 2 considerazioni:
1 - credo che se il legislatore, nel caso in esame, avesse voluto intendere che lla trasmittanza deve essere verificata per tutte le strutture, probabilmente non avrebbe dato diverse prescrizioni a seconda dei diversi diversi tipi di intervento (All'art.lo 3 sono indicati i diversi tipi di intervento ed il relativo grado di applicazione del decreto mentrenell'allegato I sono indicate prescrizioni diverse a seconda dell'intervento che occorre eseguire); se così non fosse, il legislatore avrebbe potuto dire che qualora tu intervieni su un edificio, il decreto te lo applichi interamente.
2 - Nei casi di ampliamento superiore al 20%, il legislatore mi obbliga all'applicazione integrale del decreto solo sull'ampliamento senza menzionare alcun obbligo per la parte di edificio esistente (sul quale magari non eseguo nessun intervento). Parimenti mi sembra corretto pensare che se rifaccio una facciata non sono obbligato al rispetto, seppur limitatamente, del decreto per le altre facciate.
In ultimo secondo me va sempre utilizzato il buon senso: se sostituisco una finestra con caratteristiche diverse da quella sostituita (manutenzione straordinaria) non devo verificare la trasmittanzza di solai, muri, tetto, ecc.
... e se da un'eventuale analisi risultasse che le strutture non rispettano i limiti?
Questa è la mia interpretazione!