S.5.6 Progettazione della gestione della sicurezza
Moderatore: Edilclima
S.5.6 Progettazione della gestione della sicurezza
Buon pomeriggio a tutti.
il paragrafo S.5.6, comma 3, lett. a) del Codice impone di esplicitare in relazione tecnica le "limitazioni d’esercizio dell’attività (es. tipologia degli occupanti, massimo affollamento, tipologia degli arredi, massime quantità di materiali combustibili stoccabili...)" assunte come ipotesi di progetto durante la valutazione del rischio e la determinazione dei profili di rischio (Rvita, Rbeni, Rambiente).
Supponiamo, che per determinare il carico d'incendio specifico di progetto ,io ho utilizzato i valori statistici del software CLARAF 3.0 relativi alla specifica attività, il CLARAF fornisce un valore statistico puro in MJ/m², ma non fornisce alcun quantitativo o elenco di materiali.
Il mio dubbio sorge leggendo il combinato disposto tra il paragrafo S.5.6, comma 3, lett. a) e la Tabella S.5-7 (Compiti di progettista e responsabile). La norma stabilisce che tra i dati di input che il responsabile dell'attività deve fornire, e che devono essere esplicitati come limitazione d'esercizio nella GSA, ci sono le "massime quantità di materiali combustibili stoccabili".
Vi chiedo quindi: quando utilizzate il valore statistico per attività su CLARAF, come adempite all'obbligo della Tabella S.5-7 di specificare al committente la "quantità" di materiale che può effettivamente stoccare nell'attività?
Vi limitate a dire al committente non puoi stoccare più di 600 Mj/mq?
il paragrafo S.5.6, comma 3, lett. a) del Codice impone di esplicitare in relazione tecnica le "limitazioni d’esercizio dell’attività (es. tipologia degli occupanti, massimo affollamento, tipologia degli arredi, massime quantità di materiali combustibili stoccabili...)" assunte come ipotesi di progetto durante la valutazione del rischio e la determinazione dei profili di rischio (Rvita, Rbeni, Rambiente).
Supponiamo, che per determinare il carico d'incendio specifico di progetto ,io ho utilizzato i valori statistici del software CLARAF 3.0 relativi alla specifica attività, il CLARAF fornisce un valore statistico puro in MJ/m², ma non fornisce alcun quantitativo o elenco di materiali.
Il mio dubbio sorge leggendo il combinato disposto tra il paragrafo S.5.6, comma 3, lett. a) e la Tabella S.5-7 (Compiti di progettista e responsabile). La norma stabilisce che tra i dati di input che il responsabile dell'attività deve fornire, e che devono essere esplicitati come limitazione d'esercizio nella GSA, ci sono le "massime quantità di materiali combustibili stoccabili".
Vi chiedo quindi: quando utilizzate il valore statistico per attività su CLARAF, come adempite all'obbligo della Tabella S.5-7 di specificare al committente la "quantità" di materiale che può effettivamente stoccare nell'attività?
Vi limitate a dire al committente non puoi stoccare più di 600 Mj/mq?
- weareblind
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Re: S.5.6 Progettazione della gestione della sicurezza
Sì. Per me rarissimo, ma sì.
Re: S.5.6 Progettazione della gestione della sicurezza
Buongiorno, grazie per la risposta .Quindi ti limiti a fornire il valore del carico d'incendio specifico ricavato con il CLARAF. "Rarissimo" perchè di solito ti fai fornire il quantitativo di materiale combustibile firmato dal responsabile dell'attività?
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ing.caruso
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Re: S.5.6 Progettazione della gestione della sicurezza
Allora. Dipende da dove parto dal principio. Se il carico di incendio è stato calcolato sulla base dei quantitativi esatti, allora nelle limitazioni cito esattamente i kg limite che possono detenere. Se utilizzo un valore orientativo per tipologia di attività, che a meno di magazzini intensivi, tende ad essere più cautelativo rispetto a che fornire i valori esatti di cosa si detiene, questo già tende a inglobare tutte le incertezze o variabili. E' un parametro forfettario. Nelle limitazioni di esercizio cito il valore limite soglia del carico di incendio specifico/progetto in questo caso.
Comunque, al di là del valore orientativo, tendo sempre specificare agganciandomi al valore soglia dei 600 MJ/mq che "qualsiasi variazione significativa delle merci contenute o rilevate/stabilite secondo progetto, potrebbe modificare tale valore" con conseguente incremento delle misure di sicurezza antincendio previste. Proprio perché il cliente non è che abbia tanto contezza di quel parametro. Per loro ha più senso parlare in termini di "kg" o "metri cubi" effettivi di merce che detengono. Ma quantomeno si fa capire che non possono metterci quanto e quello che vogliono rispetto a quanto abbiamo accertato in fase di sopralluogo.
Comunque, al di là del valore orientativo, tendo sempre specificare agganciandomi al valore soglia dei 600 MJ/mq che "qualsiasi variazione significativa delle merci contenute o rilevate/stabilite secondo progetto, potrebbe modificare tale valore" con conseguente incremento delle misure di sicurezza antincendio previste. Proprio perché il cliente non è che abbia tanto contezza di quel parametro. Per loro ha più senso parlare in termini di "kg" o "metri cubi" effettivi di merce che detengono. Ma quantomeno si fa capire che non possono metterci quanto e quello che vogliono rispetto a quanto abbiamo accertato in fase di sopralluogo.
Re: S.5.6 Progettazione della gestione della sicurezza
Grazie Ing. caruso
La mia preoccupazione e che indicare al committente un limite espresso esclusivamente in MegaJoules/mq non soddisfa i requisiti di chiarezza della Gestione Sicurezza Antincendio (GSA). Il titolare dell'attività al 99% non ha gli strumenti tecnici per convertire i propri beni commerciali o di magazzino in parametri energetici.
Cioè in caso di un incendio il giudice mi dica lei ha scritto 600 MJ/mq, ma non ha dato al committente i quantitativi dei materiale combustibile che poteva stoccare?
Il committente se ne esce dicendo che ne so io come si calcola l'energia o il carico d'incendio.
La mia preoccupazione e che indicare al committente un limite espresso esclusivamente in MegaJoules/mq non soddisfa i requisiti di chiarezza della Gestione Sicurezza Antincendio (GSA). Il titolare dell'attività al 99% non ha gli strumenti tecnici per convertire i propri beni commerciali o di magazzino in parametri energetici.
Cioè in caso di un incendio il giudice mi dica lei ha scritto 600 MJ/mq, ma non ha dato al committente i quantitativi dei materiale combustibile che poteva stoccare?
Il committente se ne esce dicendo che ne so io come si calcola l'energia o il carico d'incendio.
Ultima modifica di smilev il ven ago 07, 2026 10:03, modificato 1 volta in totale.
Re: S.5.6 Progettazione della gestione della sicurezza
Così la responsabilità cade direttamente al responsabile dell'attività.ing.caruso ha scritto: ven ago 07, 2026 09:36 Allora. Dipende da dove parto dal principio. Se il carico di incendio è stato calcolato sulla base dei quantitativi esatti, allora nelle limitazioni cito esattamente i kg limite che possono detenere.
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ing.caruso
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Re: S.5.6 Progettazione della gestione della sicurezza
Dipende. Se è un'attività dove è stato accertato da letteratura e CLARAF che quell'attività ha quel carico di incendio, nel momento in cui io assegno quello, di fatto non sono tenuto più ad entrare nello specifico dei singoli kg di quello che ci sta dentro, al netto di anomalie che anche a colpo d'occhio non posso non tenerne conto e che inserite su quella superficie in mq di riferimento andrebbero a spostare anche il carico di incendio assegnato per tipologia. (es. il titolare inizia a stoccare di sua iniziativa fusti di liquidi infiammabile o colli in plastica non inizialmente rilevati).smilev ha scritto: ven ago 07, 2026 09:57 Cioè in caso di un incendio il giudice mi dica lei ha scritto 600 MJ/mq, ma non ha dato al committente i quantitativi dei materiale combustibile che poteva stoccare?
Il committente se ne esce dicendo che ne so io come si calcola l'energia o il carico d'incendio.
La mia difesa in sede di "giudizio" è quella. La norma ha previsto l'utilizzo di quei valori forfettari, li mi fermo. Non devo fornire al cliente un numero esatto di kg. Ammettiamo Smilev stiamo parlando di un ristorante e di un incendio. Veramente pensi che un giudice in tribunale mi imputerebbe di non avere detto al committente quante sedie o tavoli doveva tenere dentro la sala? Non sarebbe quello a fare la differenza se non magari nell'ostruzione dell'esodo (più importante che del numero esatto).
la chiarezza della GSA per me è rispettata nell'ordine in cui ho dato indicazioni, che siano numeriche o anche di carattere generale, su quanto lui non debba discostarsi da quanto ho rilevato e stabilito col progetto.
Caso mai, per tagliare la testa al toro. Se usi un valore orientativo per attività. Nelle limitazioni aggiungi quanto il cliente può aggiungere o meno rispetto ai materiali prevalenti per la combustione (vedi più o meno cosa detiene lui per la maggiore), tale da non alterarti il limite max di MJ/mq di riferimento. Non so se ho reso.
Re: S.5.6 Progettazione della gestione della sicurezza
Capisco.
A me preoccupa questa frase del codice:il paragrafo S.5.6, comma 3, lett. a) del Codice impone di esplicitare in relazione tecnica le "limitazioni d’esercizio dell’attività (es. tipologia degli occupanti, massimo affollamento, tipologia degli arredi, massime quantità di materiali combustibili stoccabili...)" assunte come ipotesi di progetto durante la valutazione del rischio e la determinazione dei profili di rischio (Rvita, Rbeni, Rambiente), non c'è massimo carico d'incendio specifico.
Il personale interno (ad esempio gli addetti antincendio) non ha le competenze per calcolare i MegaJoule se cambia il mix di materiali.
Il loro compito nel paragrafo S.5.7.1 si ferma a una sorveglianza visiva macroscopica: vedono se il magazzino è troppo pieno o se supera l'altezza limite di 2,5 metri, o ecc...
Però Capitolo S.2.9 ne paragrafo calcolo del carico d'incendio : Nell’appendice E della norma UNI EN 1991-1-2 è presente la tabella S.2-10 ove sono riportate le densità di carico di incendio per diverse destinazioni d’uso, sia come valore medio che come frattile 80%.
Io avevo pensato a questo:
Nei casi in cui la tipologia di merce sia altamente variabile (es. un magazzino merci varie o un'attività commerciale complessa), si esplicita nella GSA che il titolare deve istituire e mantenere aggiornato un Registro del Carico d'Incendio. Fornire al committente un foglio di calcolo pre-impostato (basato sui poteri calorifici inferiori dei materiali che lui prevede di movimentare). La limitazione d'esercizio firmata dal titolare conterrà la dicitura: "Il Responsabile dell'attività si impegna a registrare i materiali in ingresso e a garantire che la densità di carico d'incendio non superi mai il valore limite di xx Mj/mq, verificandone periodicamente la conformità tramite l'apposito registro di GSA".
Grazie Ing. Caruso per il confronto.
A me preoccupa questa frase del codice:il paragrafo S.5.6, comma 3, lett. a) del Codice impone di esplicitare in relazione tecnica le "limitazioni d’esercizio dell’attività (es. tipologia degli occupanti, massimo affollamento, tipologia degli arredi, massime quantità di materiali combustibili stoccabili...)" assunte come ipotesi di progetto durante la valutazione del rischio e la determinazione dei profili di rischio (Rvita, Rbeni, Rambiente), non c'è massimo carico d'incendio specifico.
Il personale interno (ad esempio gli addetti antincendio) non ha le competenze per calcolare i MegaJoule se cambia il mix di materiali.
Il loro compito nel paragrafo S.5.7.1 si ferma a una sorveglianza visiva macroscopica: vedono se il magazzino è troppo pieno o se supera l'altezza limite di 2,5 metri, o ecc...
Però Capitolo S.2.9 ne paragrafo calcolo del carico d'incendio : Nell’appendice E della norma UNI EN 1991-1-2 è presente la tabella S.2-10 ove sono riportate le densità di carico di incendio per diverse destinazioni d’uso, sia come valore medio che come frattile 80%.
Io avevo pensato a questo:
Nei casi in cui la tipologia di merce sia altamente variabile (es. un magazzino merci varie o un'attività commerciale complessa), si esplicita nella GSA che il titolare deve istituire e mantenere aggiornato un Registro del Carico d'Incendio. Fornire al committente un foglio di calcolo pre-impostato (basato sui poteri calorifici inferiori dei materiali che lui prevede di movimentare). La limitazione d'esercizio firmata dal titolare conterrà la dicitura: "Il Responsabile dell'attività si impegna a registrare i materiali in ingresso e a garantire che la densità di carico d'incendio non superi mai il valore limite di xx Mj/mq, verificandone periodicamente la conformità tramite l'apposito registro di GSA".
Grazie Ing. Caruso per il confronto.
Re: S.5.6 Progettazione della gestione della sicurezza
Ma infatti i carichi di incendio calcolati con modalità "statistica" per tipologia di attività, andrebbero usati solo per attività ben definite.
Parlando di depositi, qualunque sia il "deposito" a mio avviso il carico di incendio va calcolato necessariamente su quantità e tipologie di materiali prestabilite, e quindi lì è facile stabilire delle quantità massime da rendere cogenti per il titolare.
Non troverai sul Claraf una categoria statistica relativa al deposito di sementi o di abiti o altro materiale, perchè un deposito è un deposito, e quindi la quantità è estremamente variabile. Viceversa trovi il carico di incendio statistico di attività quali uffici, alberghi, ospedali, ecc... cioè attività dove non puoi stoccare materiale "estraneo" a quello dell'attività, e in tal caso i valori che ottieni sono già piuttosto alti (rispetto a quelli che potresti calcolare misurando le quantità effettive di roba).
Esempio classico: stabilimento adibito a magazzino di stoccaggio di abiti, con annesso ufficio: il comparto magazzino lo valuti in base alle quantità massime di abiti che il titolare intende inserire, oppure lo stabilisci tu sulla base di quale valore di carico di incendio sia opportuno non superare, mentre il comparto uffici lo calcoli considerando attività generica "uffici" come valore statistico da Claraf: ovviamente quel comparto uffici dovrà avere al suo interno degli uffici, il titolare potrà metterci scrivanie, PC, archivi, arredi, e tutto ciò che sta normalmente in un ufficio e stai sicuro che se anche calcolassi il carico di incendio reale sarà sempre più basso del valore statistico. Ovviamente non è possibile metterci ad esempio dei pallet con cartoni pieni di vestiti che non ci stanno nel magazzino, perchè allora non sarebbe più corretto l'uso dichiarato inizialmente, ma questo a prescindere dalle quantità.
Spesso in situazioni "miste" dove abbiamo alcuni comparti calcolati sui carichi reali, e altri con valori statistici, per assurdo sono spesso questi ultimi ad avere le classi di resistenza al fuoco maggiori, per cui magari devi fare strutture REI90 perchè l'ufficetto sfora in classe 90 quando per il resto del magazzino, che è l'attività preponderante, ti basterebbe 60. Per dire che questi valori statistici sono sempre molto a favore di sicurezza: difficile sforare se ci metti solo roba "consentita". Qui più che sulle quantità dovresti dare prescrizioni sulle tipologie di prodotti da non inserire.
Parlando di depositi, qualunque sia il "deposito" a mio avviso il carico di incendio va calcolato necessariamente su quantità e tipologie di materiali prestabilite, e quindi lì è facile stabilire delle quantità massime da rendere cogenti per il titolare.
Non troverai sul Claraf una categoria statistica relativa al deposito di sementi o di abiti o altro materiale, perchè un deposito è un deposito, e quindi la quantità è estremamente variabile. Viceversa trovi il carico di incendio statistico di attività quali uffici, alberghi, ospedali, ecc... cioè attività dove non puoi stoccare materiale "estraneo" a quello dell'attività, e in tal caso i valori che ottieni sono già piuttosto alti (rispetto a quelli che potresti calcolare misurando le quantità effettive di roba).
Esempio classico: stabilimento adibito a magazzino di stoccaggio di abiti, con annesso ufficio: il comparto magazzino lo valuti in base alle quantità massime di abiti che il titolare intende inserire, oppure lo stabilisci tu sulla base di quale valore di carico di incendio sia opportuno non superare, mentre il comparto uffici lo calcoli considerando attività generica "uffici" come valore statistico da Claraf: ovviamente quel comparto uffici dovrà avere al suo interno degli uffici, il titolare potrà metterci scrivanie, PC, archivi, arredi, e tutto ciò che sta normalmente in un ufficio e stai sicuro che se anche calcolassi il carico di incendio reale sarà sempre più basso del valore statistico. Ovviamente non è possibile metterci ad esempio dei pallet con cartoni pieni di vestiti che non ci stanno nel magazzino, perchè allora non sarebbe più corretto l'uso dichiarato inizialmente, ma questo a prescindere dalle quantità.
Spesso in situazioni "miste" dove abbiamo alcuni comparti calcolati sui carichi reali, e altri con valori statistici, per assurdo sono spesso questi ultimi ad avere le classi di resistenza al fuoco maggiori, per cui magari devi fare strutture REI90 perchè l'ufficetto sfora in classe 90 quando per il resto del magazzino, che è l'attività preponderante, ti basterebbe 60. Per dire che questi valori statistici sono sempre molto a favore di sicurezza: difficile sforare se ci metti solo roba "consentita". Qui più che sulle quantità dovresti dare prescrizioni sulle tipologie di prodotti da non inserire.
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ing.caruso
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Re: S.5.6 Progettazione della gestione della sicurezza
Non avrei saputo dirlo meglio.boba74 ha scritto: ven ago 07, 2026 13:06 Ma infatti i carichi di incendio calcolati con modalità "statistica" per tipologia di attività, andrebbero usati solo per attività ben definite.
Parlando di depositi, qualunque sia il "deposito" a mio avviso il carico di incendio va calcolato necessariamente su quantità e tipologie di materiali prestabilite, e quindi lì è facile stabilire delle quantità massime da rendere cogenti per il titolare.
Non troverai sul Claraf una categoria statistica relativa al deposito di sementi o di abiti o altro materiale, perchè un deposito è un deposito, e quindi la quantità è estremamente variabile. Viceversa trovi il carico di incendio statistico di attività quali uffici, alberghi, ospedali, ecc... cioè attività dove non puoi stoccare materiale "estraneo" a quello dell'attività, e in tal caso i valori che ottieni sono già piuttosto alti (rispetto a quelli che potresti calcolare misurando le quantità effettive di roba).
Esempio classico: stabilimento adibito a magazzino di stoccaggio di abiti, con annesso ufficio: il comparto magazzino lo valuti in base alle quantità massime di abiti che il titolare intende inserire, oppure lo stabilisci tu sulla base di quale valore di carico di incendio sia opportuno non superare, mentre il comparto uffici lo calcoli considerando attività generica "uffici" come valore statistico da Claraf: ovviamente quel comparto uffici dovrà avere al suo interno degli uffici, il titolare potrà metterci scrivanie, PC, archivi, arredi, e tutto ciò che sta normalmente in un ufficio e stai sicuro che se anche calcolassi il carico di incendio reale sarà sempre più basso del valore statistico. Ovviamente non è possibile metterci ad esempio dei pallet con cartoni pieni di vestiti che non ci stanno nel magazzino, perchè allora non sarebbe più corretto l'uso dichiarato inizialmente, ma questo a prescindere dalle quantità.
Spesso in situazioni "miste" dove abbiamo alcuni comparti calcolati sui carichi reali, e altri con valori statistici, per assurdo sono spesso questi ultimi ad avere le classi di resistenza al fuoco maggiori, per cui magari devi fare strutture REI90 perchè l'ufficetto sfora in classe 90 quando per il resto del magazzino, che è l'attività preponderante, ti basterebbe 60. Per dire che questi valori statistici sono sempre molto a favore di sicurezza: difficile sforare se ci metti solo roba "consentita". Qui più che sulle quantità dovresti dare prescrizioni sulle tipologie di prodotti da non inserire.