DM requisiti minimi - ristrutturazione impianto e modifiche sostanziali

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

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ponca
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DM requisiti minimi - ristrutturazione impianto e modifiche sostanziali

Messaggio da ponca »

oggi con il nuovo dm requisiti minimi se rifaccio un impianto in questo modo

- sostituzione caldaia esistente con nuovo generatore a gas
- rifacimento completo sistemi di distribuzione ed emissione

o magari
- sostituzione caldaia esistente con nuova PDC
- mantenimento della tipologia del sistema di emissione esistente

non dovrei rientrare nella ristrutturazione di impianto in quanto la modifica non è sostanziale su tutti i sistemi

quindi non sono tenuto a fare L10 nè a rispettare le prescrizioni sulle fonti rinnovabili

se invece la modifica su tutti i sistemi è sostanziale devo fare la L10, rispettare le quote rinnovabili e prevedere il fotovoltaico..

Vi torna sia così alla luce del nuovo dm, delle faq e di quanto discutevamo nell'altro post???

certo se è così, sembra un paradosso visti i tempi ma si è quasi incentivati a installare una caldaia a gas o a mantenere la tipologia di terminali attuale, potendo risparmiarsi L10, FV e altre complicazioni..
Ultima modifica di ponca il mar giu 23, 2026 18:48, modificato 1 volta in totale.
gianlun
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Re: DM requisiti minimi - ristrutturazione impianto e modifiche sostanziali

Messaggio da gianlun »

PUNTO 1O Per quanto riguarda il sistema di emissione, la modifica è sostanziale quando vi è un cambio di tipologia. La tipologia è da intendersi in relazione al tipo di terminali (radiatori, pannelli radianti, ventilconvettori, ecc.) oppure al fluido termovettore (aria, acqua).

Quindi se rifaccio l'impianto di emissione ma non cambio tipologia (da radiatori vecchi a radiatori nuovi), non ricado in ristrutturazione sostanziale
ponca
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Re: DM requisiti minimi - ristrutturazione impianto e modifiche sostanziali

Messaggio da ponca »

Estratto dal DM requisiti minimi

La ristrutturazione di un impianto termico, ai sensi dell’Allegato A al decreto legislativo 192/2005, è
definita come un insieme di opere che comportano la modifica sostanziale sia dei sistemi di produzione
che dei sistemi di distribuzione e/o emissione del calore. Per modifica sostanziale di un impianto
termico si intende la sostituzione combinata della tipologia del sottosistema di generazione, anche con
eventuale cambio di vettore energetico, e dei sottosistemi di distribuzione e/o emissione. Rientrano in
questa categoria anche la trasformazione di un impianto termico da centralizzato a impianti termici
individuali nonché la risistemazione impiantistica nelle singole unità immobiliari, o in parti di edificio,
in caso di installazione di un impianto termico individuale previo distacco dall'impianto termico
centralizzato.



estratto dai chiarimenti MASE

Infatti, la formulazione del D.M. 28 ottobre 2025 serve ad includere le casistiche in cui non vi è presente un sistema di distribuzione (con fluido termovettore), come, per esempio, nei sistemi di riscaldamento locale. In tale circostanza, la modifica sostanziale del sistema di produzione si può configurare comunque come “ristrutturazione di impianto termico” ai sensi della normativa.
Si precisa inoltre che, affinché l’intervento si configuri come ristrutturazione dell’impianto termico, è condizione necessaria che vi sia la modifica sostanziale di tutti i sistemi presenti.
Per quanto riguarda il sistema di generazione, la modifica è sostanziale quando vi è un cambio di tipologia di generatore oppure l’aggiunta di un generatore di tipologia differente oppure l’aggiunta di un servizio energetico prima assente. A titolo esemplificativo e non esaustivo, le tipologie sono quelle indicate nella tabella 8 del decreto. La sostituzione di una caldaia tradizionale a gas con una caldaia a condensazione a gas non costituisce cambio di tipologia poiché utilizza lo stesso vettore energetico e la stessa tecnologia di combustione.
Per quanto riguarda il sistema di emissione, la modifica è sostanziale quando vi è un cambio di tipologia. La tipologia è da intendersi in relazione al tipo di terminali (radiatori, pannelli radianti, ventilconvettori, ecc.) oppure al fluido termovettore (aria, acqua).
Per quanto riguarda il sistema di distribuzione, la modifica è sostanziale quando l’intervento prevede un cambio di materiali oppure di tracciato oppure del livello di isolamento della rete di distribuzione. Questo anche qualora non sia prevista una sostituzione integrale dell’intera rete, ma l’intervento riguardi parti importanti della rete stessa (a titolo esemplificativo e non esaustivo: passaggio da colonne montanti a impianto a zone, passaggio da monotubo a distribuzione a collettori).
ponca
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Re: DM requisiti minimi - ristrutturazione impianto e modifiche sostanziali

Messaggio da ponca »

gianlun ha scritto: mar giu 23, 2026 18:36 PUNTO 1O Per quanto riguarda il sistema di emissione, la modifica è sostanziale quando vi è un cambio di tipologia. La tipologia è da intendersi in relazione al tipo di terminali (radiatori, pannelli radianti, ventilconvettori, ecc.) oppure al fluido termovettore (aria, acqua).

Quindi se rifaccio l'impianto di emissione ma non cambio tipologia (da radiatori vecchi a radiatori nuovi), non ricado in ristrutturazione sostanziale
esatto
se non stravolgo l'impianto (ed è sufficiente mantenere la stessa tipologia di generatore o di terminali)
non ho nessuna verifica su L10 e fonti rinnovabili

sono mesi che dicono che arriva l'obbligo di quote rinnovabili e FV
invece con questa nuova definizione di ristrutturazione di impianto il nuovo dm in pratica elimina l'obbligo di L10 e di qualunque verifica energetica a buona parte degli interventi di riqualificazione impiantistica
Ultima modifica di ponca il mar giu 23, 2026 19:00, modificato 1 volta in totale.
gianlun
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Re: DM requisiti minimi - ristrutturazione impianto e modifiche sostanziali

Messaggio da gianlun »

Esatto.
gianlun
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Re: DM requisiti minimi - ristrutturazione impianto e modifiche sostanziali

Messaggio da gianlun »

Poi i comuni non sapendo ne leggere ne scrivere chiederanno lo stesso la legge 10
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