DM requisiti minimi - ristrutturazione impianto e modifiche sostanziali
Moderatore: Edilclima
DM requisiti minimi - ristrutturazione impianto e modifiche sostanziali
oggi con il nuovo dm requisiti minimi se rifaccio un impianto in questo modo
- sostituzione caldaia esistente con nuovo generatore a gas
- rifacimento completo sistemi di distribuzione ed emissione
o magari
- sostituzione caldaia esistente con nuova PDC
- mantenimento della tipologia del sistema di emissione esistente
non dovrei rientrare nella ristrutturazione di impianto in quanto la modifica non è sostanziale su tutti i sistemi
quindi non sono tenuto a fare L10 nè a rispettare le prescrizioni sulle fonti rinnovabili
se invece la modifica su tutti i sistemi è sostanziale devo fare la L10, rispettare le quote rinnovabili e prevedere il fotovoltaico..
Vi torna sia così alla luce del nuovo dm, delle faq e di quanto discutevamo nell'altro post???
certo se è così, sembra un paradosso visti i tempi ma si è quasi incentivati a installare una caldaia a gas o a mantenere la tipologia di terminali attuale, potendo risparmiarsi L10, FV e altre complicazioni..
- sostituzione caldaia esistente con nuovo generatore a gas
- rifacimento completo sistemi di distribuzione ed emissione
o magari
- sostituzione caldaia esistente con nuova PDC
- mantenimento della tipologia del sistema di emissione esistente
non dovrei rientrare nella ristrutturazione di impianto in quanto la modifica non è sostanziale su tutti i sistemi
quindi non sono tenuto a fare L10 nè a rispettare le prescrizioni sulle fonti rinnovabili
se invece la modifica su tutti i sistemi è sostanziale devo fare la L10, rispettare le quote rinnovabili e prevedere il fotovoltaico..
Vi torna sia così alla luce del nuovo dm, delle faq e di quanto discutevamo nell'altro post???
certo se è così, sembra un paradosso visti i tempi ma si è quasi incentivati a installare una caldaia a gas o a mantenere la tipologia di terminali attuale, potendo risparmiarsi L10, FV e altre complicazioni..
Ultima modifica di ponca il mar giu 23, 2026 18:48, modificato 1 volta in totale.
Re: DM requisiti minimi - ristrutturazione impianto e modifiche sostanziali
PUNTO 1O Per quanto riguarda il sistema di emissione, la modifica è sostanziale quando vi è un cambio di tipologia. La tipologia è da intendersi in relazione al tipo di terminali (radiatori, pannelli radianti, ventilconvettori, ecc.) oppure al fluido termovettore (aria, acqua).
Quindi se rifaccio l'impianto di emissione ma non cambio tipologia (da radiatori vecchi a radiatori nuovi), non ricado in ristrutturazione sostanziale
Quindi se rifaccio l'impianto di emissione ma non cambio tipologia (da radiatori vecchi a radiatori nuovi), non ricado in ristrutturazione sostanziale
Re: DM requisiti minimi - ristrutturazione impianto e modifiche sostanziali
Estratto dal DM requisiti minimi
La ristrutturazione di un impianto termico, ai sensi dell’Allegato A al decreto legislativo 192/2005, è
definita come un insieme di opere che comportano la modifica sostanziale sia dei sistemi di produzione
che dei sistemi di distribuzione e/o emissione del calore. Per modifica sostanziale di un impianto
termico si intende la sostituzione combinata della tipologia del sottosistema di generazione, anche con
eventuale cambio di vettore energetico, e dei sottosistemi di distribuzione e/o emissione. Rientrano in
questa categoria anche la trasformazione di un impianto termico da centralizzato a impianti termici
individuali nonché la risistemazione impiantistica nelle singole unità immobiliari, o in parti di edificio,
in caso di installazione di un impianto termico individuale previo distacco dall'impianto termico
centralizzato.
estratto dai chiarimenti MASE
Infatti, la formulazione del D.M. 28 ottobre 2025 serve ad includere le casistiche in cui non vi è presente un sistema di distribuzione (con fluido termovettore), come, per esempio, nei sistemi di riscaldamento locale. In tale circostanza, la modifica sostanziale del sistema di produzione si può configurare comunque come “ristrutturazione di impianto termico” ai sensi della normativa.
Si precisa inoltre che, affinché l’intervento si configuri come ristrutturazione dell’impianto termico, è condizione necessaria che vi sia la modifica sostanziale di tutti i sistemi presenti.
Per quanto riguarda il sistema di generazione, la modifica è sostanziale quando vi è un cambio di tipologia di generatore oppure l’aggiunta di un generatore di tipologia differente oppure l’aggiunta di un servizio energetico prima assente. A titolo esemplificativo e non esaustivo, le tipologie sono quelle indicate nella tabella 8 del decreto. La sostituzione di una caldaia tradizionale a gas con una caldaia a condensazione a gas non costituisce cambio di tipologia poiché utilizza lo stesso vettore energetico e la stessa tecnologia di combustione.
Per quanto riguarda il sistema di emissione, la modifica è sostanziale quando vi è un cambio di tipologia. La tipologia è da intendersi in relazione al tipo di terminali (radiatori, pannelli radianti, ventilconvettori, ecc.) oppure al fluido termovettore (aria, acqua).
Per quanto riguarda il sistema di distribuzione, la modifica è sostanziale quando l’intervento prevede un cambio di materiali oppure di tracciato oppure del livello di isolamento della rete di distribuzione. Questo anche qualora non sia prevista una sostituzione integrale dell’intera rete, ma l’intervento riguardi parti importanti della rete stessa (a titolo esemplificativo e non esaustivo: passaggio da colonne montanti a impianto a zone, passaggio da monotubo a distribuzione a collettori).
La ristrutturazione di un impianto termico, ai sensi dell’Allegato A al decreto legislativo 192/2005, è
definita come un insieme di opere che comportano la modifica sostanziale sia dei sistemi di produzione
che dei sistemi di distribuzione e/o emissione del calore. Per modifica sostanziale di un impianto
termico si intende la sostituzione combinata della tipologia del sottosistema di generazione, anche con
eventuale cambio di vettore energetico, e dei sottosistemi di distribuzione e/o emissione. Rientrano in
questa categoria anche la trasformazione di un impianto termico da centralizzato a impianti termici
individuali nonché la risistemazione impiantistica nelle singole unità immobiliari, o in parti di edificio,
in caso di installazione di un impianto termico individuale previo distacco dall'impianto termico
centralizzato.
estratto dai chiarimenti MASE
Infatti, la formulazione del D.M. 28 ottobre 2025 serve ad includere le casistiche in cui non vi è presente un sistema di distribuzione (con fluido termovettore), come, per esempio, nei sistemi di riscaldamento locale. In tale circostanza, la modifica sostanziale del sistema di produzione si può configurare comunque come “ristrutturazione di impianto termico” ai sensi della normativa.
Si precisa inoltre che, affinché l’intervento si configuri come ristrutturazione dell’impianto termico, è condizione necessaria che vi sia la modifica sostanziale di tutti i sistemi presenti.
Per quanto riguarda il sistema di generazione, la modifica è sostanziale quando vi è un cambio di tipologia di generatore oppure l’aggiunta di un generatore di tipologia differente oppure l’aggiunta di un servizio energetico prima assente. A titolo esemplificativo e non esaustivo, le tipologie sono quelle indicate nella tabella 8 del decreto. La sostituzione di una caldaia tradizionale a gas con una caldaia a condensazione a gas non costituisce cambio di tipologia poiché utilizza lo stesso vettore energetico e la stessa tecnologia di combustione.
Per quanto riguarda il sistema di emissione, la modifica è sostanziale quando vi è un cambio di tipologia. La tipologia è da intendersi in relazione al tipo di terminali (radiatori, pannelli radianti, ventilconvettori, ecc.) oppure al fluido termovettore (aria, acqua).
Per quanto riguarda il sistema di distribuzione, la modifica è sostanziale quando l’intervento prevede un cambio di materiali oppure di tracciato oppure del livello di isolamento della rete di distribuzione. Questo anche qualora non sia prevista una sostituzione integrale dell’intera rete, ma l’intervento riguardi parti importanti della rete stessa (a titolo esemplificativo e non esaustivo: passaggio da colonne montanti a impianto a zone, passaggio da monotubo a distribuzione a collettori).
Re: DM requisiti minimi - ristrutturazione impianto e modifiche sostanziali
esattogianlun ha scritto: mar giu 23, 2026 18:36 PUNTO 1O Per quanto riguarda il sistema di emissione, la modifica è sostanziale quando vi è un cambio di tipologia. La tipologia è da intendersi in relazione al tipo di terminali (radiatori, pannelli radianti, ventilconvettori, ecc.) oppure al fluido termovettore (aria, acqua).
Quindi se rifaccio l'impianto di emissione ma non cambio tipologia (da radiatori vecchi a radiatori nuovi), non ricado in ristrutturazione sostanziale
se non stravolgo l'impianto (ed è sufficiente mantenere la stessa tipologia di generatore o di terminali)
non ho nessuna verifica su L10 e fonti rinnovabili
sono mesi che dicono che arriva l'obbligo di quote rinnovabili e FV
invece con questa nuova definizione di ristrutturazione di impianto il nuovo dm in pratica elimina l'obbligo di L10 e di qualunque verifica energetica a buona parte degli interventi di riqualificazione impiantistica
Ultima modifica di ponca il mar giu 23, 2026 19:00, modificato 1 volta in totale.
Re: DM requisiti minimi - ristrutturazione impianto e modifiche sostanziali
Poi i comuni non sapendo ne leggere ne scrivere chiederanno lo stesso la legge 10
Re: DM requisiti minimi - ristrutturazione impianto e modifiche sostanziali
immagino che questa cosa non l'abbiano notata in molti visto che non se ne parla nè qua nè altrovegianlun ha scritto: mar giu 23, 2026 19:04 Poi i comuni non sapendo ne leggere ne scrivere chiederanno lo stesso la legge 10
seppure gli effetti siano notevoli
oppure abbiamo interpretato male noi, non so
Re: DM requisiti minimi - ristrutturazione impianto e modifiche sostanziali
Si, e qundi ? Chi installa una pdc di 30mila euro che il CT te ne da 10 e una caldaia costa 5 ? E i restanti 15 come li recuperi ? Con i numeri farlocchi della diagnosi energetica secondo le uNI 102030445 e la Legge 10 ? Spesso su questo forum si vedono le cose solo da un punto di vista e ce la cantiamo e suoniamo tra di noi.ponca ha scritto: mar giu 23, 2026 18:27 oggi con il nuovo dm requisiti minimi se rifaccio un impianto in questo modo
- sostituzione caldaia esistente con nuovo generatore a gas
- rifacimento completo sistemi di distribuzione ed emissione
o magari
- sostituzione caldaia esistente con nuova PDC
- mantenimento della tipologia del sistema di emissione esistente
non dovrei rientrare nella ristrutturazione di impianto in quanto la modifica non è sostanziale su tutti i sistemi
quindi non sono tenuto a fare L10 nè a rispettare le prescrizioni sulle fonti rinnovabili
se invece la modifica su tutti i sistemi è sostanziale devo fare la L10, rispettare le quote rinnovabili e prevedere il fotovoltaico..
Vi torna sia così alla luce del nuovo dm, delle faq e di quanto discutevamo nell'altro post???
certo se è così, sembra un paradosso visti i tempi ma si è quasi incentivati a installare una caldaia a gas o a mantenere la tipologia di terminali attuale, potendo risparmiarsi L10, FV e altre complicazioni..
Poi se vogliono un impianto full elettric io glielo progetto pure, nessun problema. Ma le favole non vado a racconatlre in giro
UNI 11300....no grazie, non faccio fumo !
Re: DM requisiti minimi - ristrutturazione impianto e modifiche sostanziali
non ho capito cosa intendiHUGO ha scritto: mer giu 24, 2026 15:56Si, e qundi ? Chi installa una pdc di 30mila euro che il CT te ne da 10 e una caldaia costa 5 ? E i restanti 15 come li recuperi ? Con i numeri farlocchi della diagnosi energetica secondo le uNI 102030445 e la Legge 10 ? Spesso su questo forum si vedono le cose solo da un punto di vista e ce la cantiamo e suoniamo tra di noi.ponca ha scritto: mar giu 23, 2026 18:27 oggi con il nuovo dm requisiti minimi se rifaccio un impianto in questo modo
- sostituzione caldaia esistente con nuovo generatore a gas
- rifacimento completo sistemi di distribuzione ed emissione
o magari
- sostituzione caldaia esistente con nuova PDC
- mantenimento della tipologia del sistema di emissione esistente
non dovrei rientrare nella ristrutturazione di impianto in quanto la modifica non è sostanziale su tutti i sistemi
quindi non sono tenuto a fare L10 nè a rispettare le prescrizioni sulle fonti rinnovabili
se invece la modifica su tutti i sistemi è sostanziale devo fare la L10, rispettare le quote rinnovabili e prevedere il fotovoltaico..
Vi torna sia così alla luce del nuovo dm, delle faq e di quanto discutevamo nell'altro post???
certo se è così, sembra un paradosso visti i tempi ma si è quasi incentivati a installare una caldaia a gas o a mantenere la tipologia di terminali attuale, potendo risparmiarsi L10, FV e altre complicazioni..
Poi se vogliono un impianto full elettric io glielo progetto pure, nessun problema. Ma le favole non vado a racconatlre in giro
nè a quali favole ti riferisci
si parlava della modifica al concetto di ristrutturazione di impianto introdotto dal nuovo DM
Re: DM requisiti minimi - ristrutturazione impianto e modifiche sostanziali
A questa. E non è un paradossoponca ha scritto: mar giu 23, 2026 18:27
certo se è così, sembra un paradosso visti i tempi ma si è quasi incentivati a installare una caldaia a gas o a mantenere la tipologia di terminali attuale, potendo risparmiarsi L10, FV e altre complicazioni..
UNI 11300....no grazie, non faccio fumo !
Re: DM requisiti minimi - ristrutturazione impianto e modifiche sostanziali
la modifica alla definizione di impianto termico ha un impatto a prescindere della tipologia di impiantoHUGO ha scritto: mer giu 24, 2026 16:12A questa. E non è un paradossoponca ha scritto: mar giu 23, 2026 18:27
certo se è così, sembra un paradosso visti i tempi ma si è quasi incentivati a installare una caldaia a gas o a mantenere la tipologia di terminali attuale, potendo risparmiarsi L10, FV e altre complicazioni..
anche se non progetti impianti con PDC
Re: DM requisiti minimi - ristrutturazione impianto e modifiche sostanziali
Cioè ? Dov'è la modifica della definizione di impianto termiocoponca ha scritto: mer giu 24, 2026 16:20la modifica alla definizione di impianto termico ha un impatto a prescindere della tipologia di impiantoHUGO ha scritto: mer giu 24, 2026 16:12A questa. E non è un paradossoponca ha scritto: mar giu 23, 2026 18:27
certo se è così, sembra un paradosso visti i tempi ma si è quasi incentivati a installare una caldaia a gas o a mantenere la tipologia di terminali attuale, potendo risparmiarsi L10, FV e altre complicazioni..
anche se non progetti impianti con PDC
UNI 11300....no grazie, non faccio fumo !
Re: DM requisiti minimi - ristrutturazione impianto e modifiche sostanziali
con il nuovo DM requisiti e i relativi chiarimenti è stato introdotto il concetto di modifica sostanziale
se non cambi tipologia di generatore o di terminali non rientri nella ristrutturazione di impianto
se non cambi tipologia di generatore o di terminali non rientri nella ristrutturazione di impianto
Re: DM requisiti minimi - ristrutturazione impianto e modifiche sostanziali
Sarebbe interessante anche un parere dei tecnici di edilclima su questo punto
Re: DM requisiti minimi - ristrutturazione impianto e modifiche sostanziali
Perché prima com'era la ristrutturazione?ponca ha scritto: mer giu 24, 2026 16:50 con il nuovo DM requisiti e i relativi chiarimenti è stato introdotto il concetto di modifica sostanziale
se non cambi tipologia di generatore o di terminali non rientri nella ristrutturazione di impianto
UNI 11300....no grazie, non faccio fumo !
Re: DM requisiti minimi - ristrutturazione impianto e modifiche sostanziali
Se cambiavi caldaia radiatori e tubi era ristrutturazione sostanziale
Ora dopo le faq del 2026, se cambi caldaia radiatori e tubi non é ristrutturazione sostanziale
Ora dopo le faq del 2026, se cambi caldaia radiatori e tubi non é ristrutturazione sostanziale
Re: DM requisiti minimi - ristrutturazione impianto e modifiche sostanziali
Beh se cambiavi, caldaia e mettevi pdc e al posto dei radiatori e mettevi pannelli era si ristrutturazione. Ora non più ?gianlun ha scritto: mer giu 24, 2026 20:12 Se cambiavi caldaia radiatori e tubi era ristrutturazione sostanziale
Ora dopo le faq del 2026, se cambi caldaia radiatori e tubi non é ristrutturazione sostanziale
Ovvio se caldaia co. caldaia, radiatore con radiatore nemmeno primo era ristrutturazione.
Se da centralizzato gas passavi autonomo a gas e mettevi i radiatori era ristrutturazione ora è cambiato?
UNI 11300....no grazie, non faccio fumo !
Re: DM requisiti minimi - ristrutturazione impianto e modifiche sostanziali
Se prima eliminavi totalmente caldaia radiatori e tubi e installavi nuova caldaia nuovi radiatori e nuovi tubi per te prima non era ristrutturazione?
E che cosa era?
E che cosa era?
Re: DM requisiti minimi - ristrutturazione impianto e modifiche sostanziali
Niente.gianlun ha scritto: mer giu 24, 2026 21:55 Se prima eliminavi totalmente caldaia radiatori e tubi e installavi nuova caldaia nuovi radiatori e nuovi tubi per te prima non era ristrutturazione?
E che cosa era?
Perché non il sistema di generazione rimane uguale dal punto di vista tecnico, chiamiamola manutenzione straordinaria (sebbene su queste definizioni ci sarebbe da perdere la testa). Tant'è che la precisazione secondo cui caldaia a condensazione che sostituisce una caldaia standard non costituisce modifica del sistema di generazione mi pare circolasse da qualche anno.
UNI 11300....no grazie, non faccio fumo !
Re: DM requisiti minimi - ristrutturazione impianto e modifiche sostanziali
Non concordo, tenevo tipologia ma cambiavo tutto, per me era la La ristituazione. .HUGO ha scritto: gio giu 25, 2026 04:05Niente.gianlun ha scritto: mer giu 24, 2026 21:55 Se prima eliminavi totalmente caldaia radiatori e tubi e installavi nuova caldaia nuovi radiatori e nuovi tubi per te prima non era ristrutturazione?
E che cosa era?
Perché non il sistema di generazione rimane uguale dal punto di vista tecnico, chiamiamola manutenzione straordinaria (sebbene su queste definizioni ci sarebbe da perdere la testa). Tant'è che la precisazione secondo cui caldaia a condensazione che sostituisce una caldaia standard non costituisce modifica del sistema di generazione mi pare circolasse da qualche anno.
Re: DM requisiti minimi - ristrutturazione impianto e modifiche sostanziali
le definizione di ristrutturazione di impianto termico nel tempo si è sempre più incasinata:
il 192/05 prevedeva questo e fin lì tutto aveva una logica
ristrutturazione di un impianto termico è un insieme di opere che comportano la modifica sostanziale sia
dei sistemi di produzione che di distribuzione ed emissione del calore; rientrano in questa categoria anche
la trasformazione di un impianto termico centralizzato in impianti termici individuali nonché la
risistemazione impiantistica nelle singole unità immobiliari o parti di edificio in caso di installazione di un
impianto termico individuale previo distacco dall'impianto termico centralizzato.
poi la faq mise 2.14
La ristrutturazione di un impianto termico è definita nel d.lgs.
192/2005 come un insieme di opere che comportano la modifica
sostanziale sia dei sistemi di produzione che dei sistemi di
distribuzione ed emissione del calore. Rientrano in questa categoria
anche la trasformazione di un impianto termico da centralizzato a
impianti termici individuali nonché la risistemazione impiantistica
nelle singole unità immobiliari, o in parti di edificio, in caso di
installazione di un impianto termico individuale previo distacco
dall'impianto termico centralizzato.
Per modifica sostanziale di un impianto termico si intende:
- sostituzione contemporanea di tutti i sottosistemi
(generazione, distribuzione ed emissione);
- sostituzione combinata della tipologia del sottosistema di
generazione, anche con eventuale cambio di vettore
energetico, e dei sottosistemi di distribuzione e/o emissione
in entrambi i casi se intervenivo su tutti i sistemi rientravo nella ristrutturazione, che io sappia era sufficiente intervenire sui sistemi anche senza prevedere il cambio di tipologia, il rifacimento completo di un impianto era sempre oggetto di L10
adesso con il nuovo DM e la relativa circolare il concetto di modifica sostanziale viene ampliato ulteriormente
sembrerebbe che non sia più richiesta la L10 per tutti gli interventi che non prevedono un contemporaneo cambio di tipologia su generazione + distribuzione e/o emissione
faccio qualche esempio:
- ho una villetta con caldaia standard e radiatori, trasformo l'impianto in PDC e radiatori --> no L10
- ho una villetta con caldaia standard a radiatori, faccio gen. a condensazione e radiante --> no L10
mi sembra una bella novità di cui non trovo notizia in giro, per cui mi chiedo se non mi sfugga qualcosa o se non sia sfuggito qualcosa al Legislatore
il 192/05 prevedeva questo e fin lì tutto aveva una logica
ristrutturazione di un impianto termico è un insieme di opere che comportano la modifica sostanziale sia
dei sistemi di produzione che di distribuzione ed emissione del calore; rientrano in questa categoria anche
la trasformazione di un impianto termico centralizzato in impianti termici individuali nonché la
risistemazione impiantistica nelle singole unità immobiliari o parti di edificio in caso di installazione di un
impianto termico individuale previo distacco dall'impianto termico centralizzato.
poi la faq mise 2.14
La ristrutturazione di un impianto termico è definita nel d.lgs.
192/2005 come un insieme di opere che comportano la modifica
sostanziale sia dei sistemi di produzione che dei sistemi di
distribuzione ed emissione del calore. Rientrano in questa categoria
anche la trasformazione di un impianto termico da centralizzato a
impianti termici individuali nonché la risistemazione impiantistica
nelle singole unità immobiliari, o in parti di edificio, in caso di
installazione di un impianto termico individuale previo distacco
dall'impianto termico centralizzato.
Per modifica sostanziale di un impianto termico si intende:
- sostituzione contemporanea di tutti i sottosistemi
(generazione, distribuzione ed emissione);
- sostituzione combinata della tipologia del sottosistema di
generazione, anche con eventuale cambio di vettore
energetico, e dei sottosistemi di distribuzione e/o emissione
in entrambi i casi se intervenivo su tutti i sistemi rientravo nella ristrutturazione, che io sappia era sufficiente intervenire sui sistemi anche senza prevedere il cambio di tipologia, il rifacimento completo di un impianto era sempre oggetto di L10
adesso con il nuovo DM e la relativa circolare il concetto di modifica sostanziale viene ampliato ulteriormente
sembrerebbe che non sia più richiesta la L10 per tutti gli interventi che non prevedono un contemporaneo cambio di tipologia su generazione + distribuzione e/o emissione
faccio qualche esempio:
- ho una villetta con caldaia standard e radiatori, trasformo l'impianto in PDC e radiatori --> no L10
- ho una villetta con caldaia standard a radiatori, faccio gen. a condensazione e radiante --> no L10
mi sembra una bella novità di cui non trovo notizia in giro, per cui mi chiedo se non mi sfugga qualcosa o se non sia sfuggito qualcosa al Legislatore
Ultima modifica di ponca il ven giu 26, 2026 09:57, modificato 1 volta in totale.
Re: DM requisiti minimi - ristrutturazione impianto e modifiche sostanziali
Per me non c'è notizia. Il legislatore vuole solamente semplificare la burocrazia. Perché sappiamo benissimo tutti che un un impianto a radiatori esistenti globalmente rende meno che con caldaia a condensazione nel 99% dei casi, e siccome ci sono i termotecnici che lo sconsigliano va bene così. Così come un impianto un impianto a pdc e radiante, può essere che renda più o forse no di uno con caldaia. Però in quel caso me lo dimostri tramite l10. Di sicuro con caldaia a condensazione e radiante lo migliori. In attesa della Gestapo energetica che ci obblighi a fare solo un determinato tipo di impianti secondo me è una semplificazione burocratica che ci sta non presentare la legge 10 per un impianto che sostanzialmente non modifica nulla rispetto a quello esistente ma ne migliora i componenti di conseguenza i rendimetiponca ha scritto: gio giu 25, 2026 10:10 le definizione di ristrutturazione di impianto termico nel tempo si è sempre più incasinata:
il 192/05 prevedeva questo e fin lì tutto aveva una logica
ristrutturazione di un impianto termico è un insieme di opere che comportano la modifica sostanziale sia
dei sistemi di produzione che di distribuzione ed emissione del calore; rientrano in questa categoria anche
la trasformazione di un impianto termico centralizzato in impianti termici individuali nonché la
risistemazione impiantistica nelle singole unità immobiliari o parti di edificio in caso di installazione di un
impianto termico individuale previo distacco dall'impianto termico centralizzato.
poi la faq mise 2.14
La ristrutturazione di un impianto termico è definita nel d.lgs.
192/2005 come un insieme di opere che comportano la modifica
sostanziale sia dei sistemi di produzione che dei sistemi di
distribuzione ed emissione del calore. Rientrano in questa categoria
anche la trasformazione di un impianto termico da centralizzato a
impianti termici individuali nonché la risistemazione impiantistica
nelle singole unità immobiliari, o in parti di edificio, in caso di
installazione di un impianto termico individuale previo distacco
dall'impianto termico centralizzato.
Per modifica sostanziale di un impianto termico si intende:
- sostituzione contemporanea di tutti i sottosistemi
(generazione, distribuzione ed emissione);
- sostituzione combinata della tipologia del sottosistema di
generazione, anche con eventuale cambio di vettore
energetico, e dei sottosistemi di distribuzione e/o emissione
in entrambi i casi se intervenivo su tutti i sistemi rientravo nella ristrutturazione, che io sappia era sufficiente intervenire sui sistemi anche senza prevedere il cambio di tipologia, il rifacimento completo di un impianto era sempre oggetto di L10
adesso con il nuovo DM e la relativa circolare il concetto di modifica sostanziale viene ampliato ulteriormente
sembrerebbe che non sia più richiesta la L10 per tutti gli interventi che non prevedono un contemporaneo cambio di tipologia su generazione ed emissione
faccio qualche esempio:
- ho una villetta con caldaia standard e radiatori, trasformo l'impianto in PDC e radiatori --> no L10
- ho una villetta con caldaia standard a radiatori, faccio gen. a condensazione e radiante --> no L10
mi sembra una bella novità di cui non trovo notizia in giro, per cui mi chiedo se non mi sfugga qualcosa o se non sia sfuggito qualcosa al Legislatore
UNI 11300....no grazie, non faccio fumo !
Re: DM requisiti minimi - ristrutturazione impianto e modifiche sostanziali
Supponiamo per ipotesi che la tua visione sia corretta.HUGO ha scritto: gio giu 25, 2026 11:07 Per me non c'è notizia. Il legislatore vuole solamente semplificare la burocrazia....
A questo punto però sorge un paradosso clamoroso.
SE LAVORO SULL'IMPIANTO (senza grandi modifiche, ma comunque sull'impianto), NON HO NESSUN OBBLIGO.
SE LAVORO SULL'INVOLUCRO (anche minimamente, p.es. sostituendo i soli serramenti) dovrei mettere mano all'impianto, installando una sonda termostatica esterna, un termostato evoluto o le valvole su ogni radiatore. (paragrafo 5.2 comma 2).
E' un bel paradosso!
Re: DM requisiti minimi - ristrutturazione impianto e modifiche sostanziali
opinione personale:
il DM dice una cosa
i chiarimenti del MASE non chiariscono ma stravolgono l'applicazione del DM
a parere mio hanno fatto semplicemente un po' di casino, non è la prima volta che accade
ho chiesto un parere ad anit
io non credo ci sia l'intento di escludere questi interventi dall'applicazione del DM
visto dove stiamo andando da un punto di vista normativo e legislativo da un po' di anni
se poi ci fosse questa intenzione va benissimo, basta saperlo
nel caso tuttavia sarebbe opportuno modificare il DM piuttosto che pubblicare con una faq
il DM dice una cosa
i chiarimenti del MASE non chiariscono ma stravolgono l'applicazione del DM
a parere mio hanno fatto semplicemente un po' di casino, non è la prima volta che accade
ho chiesto un parere ad anit
io non credo ci sia l'intento di escludere questi interventi dall'applicazione del DM
visto dove stiamo andando da un punto di vista normativo e legislativo da un po' di anni
se poi ci fosse questa intenzione va benissimo, basta saperlo
nel caso tuttavia sarebbe opportuno modificare il DM piuttosto che pubblicare con una faq
Ultima modifica di ponca il ven giu 26, 2026 10:20, modificato 1 volta in totale.
Re: DM requisiti minimi - ristrutturazione impianto e modifiche sostanziali
se oggi ti chiama un cliente e ti dice che vuole rifare completamente l'impianto termico, tutto nuovo (generatore, distribuzione, emissione) gli dici tranquillamente che non è soggetto a L10 e DM requisiti minimi?HUGO ha scritto: gio giu 25, 2026 11:07 Per me non c'è notizia. Il legislatore vuole solamente semplificare la burocrazia. Perché sappiamo benissimo tutti che un un impianto a radiatori esistenti globalmente rende meno che con caldaia a condensazione nel 99% dei casi, e siccome ci sono i termotecnici che lo sconsigliano va bene così. Così come un impianto un impianto a pdc e radiante, può essere che renda più o forse no di uno con caldaia. Però in quel caso me lo dimostri tramite l10. Di sicuro con caldaia a condensazione e radiante lo migliori. In attesa della Gestapo energetica che ci obblighi a fare solo un determinato tipo di impianti secondo me è una semplificazione burocratica che ci sta non presentare la legge 10 per un impianto che sostanzialmente non modifica nulla rispetto a quello esistente ma ne migliora i componenti di conseguenza i rendimeti
nessuna verifica energetica in quanto non è ristrutturazione di impianto termico se mantiene la tipologia di generatore che attualmente ha?
e che a partire da agosto 2026 non è soggetto neppure agli obblighi sulle fonti rinnovabili?
senza alcun dubbio? io avrei molti dubbi a dirglielo
anzi al momento non glielo direi proprio e mi atterrei al testo del DM
Ultima modifica di ponca il ven giu 26, 2026 10:22, modificato 1 volta in totale.
Re: DM requisiti minimi - ristrutturazione impianto e modifiche sostanziali
Eh dai ...non spaccare il capello in 4. Cosa vuoi che ti dica..giotisi ha scritto: ven giu 26, 2026 08:53Supponiamo per ipotesi che la tua visione sia corretta.HUGO ha scritto: gio giu 25, 2026 11:07 Per me non c'è notizia. Il legislatore vuole solamente semplificare la burocrazia....
A questo punto però sorge un paradosso clamoroso.
SE LAVORO SULL'IMPIANTO (senza grandi modifiche, ma comunque sull'impianto), NON HO NESSUN OBBLIGO.
SE LAVORO SULL'INVOLUCRO (anche minimamente, p.es. sostituendo i soli serramenti) dovrei mettere mano all'impianto, installando una sonda termostatica esterna, un termostato evoluto o le valvole su ogni radiatore. (paragrafo 5.2 comma 2).
E' un bel paradosso!
quello che pensiamo io e te conta zero. Quella è gente che sta su x 24 ore al giorno, vuoi che ci risolvano le nostre beghe di termostatiche, serramenti, pdc sotto 15 kw, sopra ecc ? Intanto buttano fuori un sacco di normative ridondanti che spesso vanno in corto circuito tra di loro.
PS il problema è sempre il solito VOLERE NORMARE IL SESSO DEGLI ANGELI
UNI 11300....no grazie, non faccio fumo !
Re: DM requisiti minimi - ristrutturazione impianto e modifiche sostanziali
Se lascia lo stessa tipologia dei 3 sistemi arcinoti assolutamente si.ponca ha scritto: ven giu 26, 2026 10:19se oggi ti chiama un cliente e ti dice che vuole rifare completamente l'impianto termico, tutto nuovo (generatore, distribuzione, emissione) gli dici tranquillamente che non è soggetto a L10 e DM requisiti minimi?HUGO ha scritto: gio giu 25, 2026 11:07 Per me non c'è notizia. Il legislatore vuole solamente semplificare la burocrazia. Perché sappiamo benissimo tutti che un un impianto a radiatori esistenti globalmente rende meno che con caldaia a condensazione nel 99% dei casi, e siccome ci sono i termotecnici che lo sconsigliano va bene così. Così come un impianto un impianto a pdc e radiante, può essere che renda più o forse no di uno con caldaia. Però in quel caso me lo dimostri tramite l10. Di sicuro con caldaia a condensazione e radiante lo migliori. In attesa della Gestapo energetica che ci obblighi a fare solo un determinato tipo di impianti secondo me è una semplificazione burocratica che ci sta non presentare la legge 10 per un impianto che sostanzialmente non modifica nulla rispetto a quello esistente ma ne migliora i componenti di conseguenza i rendimeti
nessuna verifica energetica in quanto non è ristrutturazione di impianto termico se mantiene la tipologia di generatore che attualmente ha?
e che a partire da agosto 2026 non è soggetto neppure agli obblighi sulle fonti rinnovabili?
senza alcun dubbio?
Ti ripeto. Fino a quando non ci sarà un regime talebano che mi dice che al posto della caldaia vuole la Pdc e che al posto dei radiatori vuole il radiante (e li ovviamente il discorso cambia), ti rispondo che se il cliente vuole tenere caldaia e radiatori (cosa che per ora mi pare sia consentito fare) non vedo l'utilità di verifiche energetiche.
UNI 11300....no grazie, non faccio fumo !
Re: DM requisiti minimi - ristrutturazione impianto e modifiche sostanziali
il problema mio è che non ho ancora avuto tempo per leggere con calma i nuovi decreti per cui probabilmente faccio ancora fatica a comprenderli
è possibile che il senso sia non essendo ristrutturazione sostanziale non si debba verificare l'efficienza media stagionale dell'impianto tuttavia l'intervento resta soggetto a L10 in quanto si va a sostituire il generatore (salvo caso di sostituzione caldaia con generatore a gas < 50 kW)
quindi l'intervento resta soggetto a L10 --> SI verifica rendimento generatore, SCOP ESEER ecc.. NO verifica efficienza media stagionale in quanto non è ristrutturazione di impianto
vista in questo modo torna ad avere una logica in effetti: da momento che non modifichi sostanzialmente l'intero impianto non sei tenuto a verificare l'efficienza stagionale dell'intero impianto ma solo l'efficienza dei singoli componenti
la vera semplificazione che resta è quella sulla NON applicazione delle quote rinnovabili nei casi in cui non si cambia tipologia di generatore, si potrà continuare tranquillamente a realizzare impianti senza fonti rinnovabili anche dopo agosto 2026
è possibile che il senso sia non essendo ristrutturazione sostanziale non si debba verificare l'efficienza media stagionale dell'impianto tuttavia l'intervento resta soggetto a L10 in quanto si va a sostituire il generatore (salvo caso di sostituzione caldaia con generatore a gas < 50 kW)
quindi l'intervento resta soggetto a L10 --> SI verifica rendimento generatore, SCOP ESEER ecc.. NO verifica efficienza media stagionale in quanto non è ristrutturazione di impianto
vista in questo modo torna ad avere una logica in effetti: da momento che non modifichi sostanzialmente l'intero impianto non sei tenuto a verificare l'efficienza stagionale dell'intero impianto ma solo l'efficienza dei singoli componenti
la vera semplificazione che resta è quella sulla NON applicazione delle quote rinnovabili nei casi in cui non si cambia tipologia di generatore, si potrà continuare tranquillamente a realizzare impianti senza fonti rinnovabili anche dopo agosto 2026
Ultima modifica di ponca il ven giu 26, 2026 12:24, modificato 1 volta in totale.
Re: DM requisiti minimi - ristrutturazione impianto e modifiche sostanziali
risposta anit che conferma quanto sopra
la definizione di ristrutturazione di impianto dell'allegato A del Dlgs/192 2005 e s.m.i prevedeva la modifica sostanziale di tutti e tre i sottosistemi. La dicitura contenente l'e/o, ripresa nel DM 28/10/2025, originava da un FAQ del MISE. Tuttavia il Dlgs non è modificabile da un decreto di rango inferiore, per cui la definizione è quella dell'allegato A. In questo senso la spiegazione data dalla FAQ
I due interventi che descrive, tuttavia, non sono al di fuori degli ambiti di applicazione del DM 28/10/2025, sono entrambi sostituzione di generatore che devono rispettare i requisiti richiesti per questa casistica. Solo nel primo caso è possibile omettere la relazione legge 10 se la potenza del generatore è inferiore ai 50 kW, ma è comunque dovuto il rispetto dei requisiti. Nel secondo, cambiando la tipologia del generatore, la relazione è dovuta.
la definizione di ristrutturazione di impianto dell'allegato A del Dlgs/192 2005 e s.m.i prevedeva la modifica sostanziale di tutti e tre i sottosistemi. La dicitura contenente l'e/o, ripresa nel DM 28/10/2025, originava da un FAQ del MISE. Tuttavia il Dlgs non è modificabile da un decreto di rango inferiore, per cui la definizione è quella dell'allegato A. In questo senso la spiegazione data dalla FAQ
I due interventi che descrive, tuttavia, non sono al di fuori degli ambiti di applicazione del DM 28/10/2025, sono entrambi sostituzione di generatore che devono rispettare i requisiti richiesti per questa casistica. Solo nel primo caso è possibile omettere la relazione legge 10 se la potenza del generatore è inferiore ai 50 kW, ma è comunque dovuto il rispetto dei requisiti. Nel secondo, cambiando la tipologia del generatore, la relazione è dovuta.
Re: DM requisiti minimi - ristrutturazione impianto e modifiche sostanziali
Certo. Sopra i 50 kw la relazione ci vuole. Come è sempre stato. Requisiti solo di prodotto. Sotto no. "E dovuto il rispetto dei requisiti" vuol dire tutto e niente. Di sicuro non gli faccio installare una caldaia di 49 kw senza certificazioni prodotta in uno scantinato di kabinda (con tutto il rispetto per gli angolani che scrivono sul forum)ponca ha scritto: ven giu 26, 2026 12:11 risposta anit che conferma quanto sopra
la definizione di ristrutturazione di impianto dell'allegato A del Dlgs/192 2005 e s.m.i prevedeva la modifica sostanziale di tutti e tre i sottosistemi. La dicitura contenente l'e/o, ripresa nel DM 28/10/2025, originava da un FAQ del MISE. Tuttavia il Dlgs non è modificabile da un decreto di rango inferiore, per cui la definizione è quella dell'allegato A. In questo senso la spiegazione data dalla FAQ
I due interventi che descrive, tuttavia, non sono al di fuori degli ambiti di applicazione del DM 28/10/2025, sono entrambi sostituzione di generatore che devono rispettare i requisiti richiesti per questa casistica. Solo nel primo caso è possibile omettere la relazione legge 10 se la potenza del generatore è inferiore ai 50 kW, ma è comunque dovuto il rispetto dei requisiti. Nel secondo, cambiando la tipologia del generatore, la relazione è dovuta.
PS Anit dicci quello che non sappiamo, non quello che sappiamo già
UNI 11300....no grazie, non faccio fumo !
Re: DM requisiti minimi - ristrutturazione impianto e modifiche sostanziali
non mi sembra tutto così banale e scontato onestamenteHUGO ha scritto: ven giu 26, 2026 12:31Certo. Sopra i 50 kw la relazione ci vuole. Come è sempre stato. Requisiti solo di prodotto. Sotto no. "E dovuto il rispetto dei requisiti" vuol dire tutto e niente. Di sicuro non gli faccio installare una caldaia di 49 kw senza certificazioni prodotta in uno scantinato di kabinda (con tutto il rispetto per gli angolani che scrivono sul forum)ponca ha scritto: ven giu 26, 2026 12:11 risposta anit che conferma quanto sopra
la definizione di ristrutturazione di impianto dell'allegato A del Dlgs/192 2005 e s.m.i prevedeva la modifica sostanziale di tutti e tre i sottosistemi. La dicitura contenente l'e/o, ripresa nel DM 28/10/2025, originava da un FAQ del MISE. Tuttavia il Dlgs non è modificabile da un decreto di rango inferiore, per cui la definizione è quella dell'allegato A. In questo senso la spiegazione data dalla FAQ
I due interventi che descrive, tuttavia, non sono al di fuori degli ambiti di applicazione del DM 28/10/2025, sono entrambi sostituzione di generatore che devono rispettare i requisiti richiesti per questa casistica. Solo nel primo caso è possibile omettere la relazione legge 10 se la potenza del generatore è inferiore ai 50 kW, ma è comunque dovuto il rispetto dei requisiti. Nel secondo, cambiando la tipologia del generatore, la relazione è dovuta.
PS Anit dicci quello che non sappiamo, non quello che sappiamo già![]()
senza questa faq del MASE tra 2 mesi avresti avuto l'obbligo di coprire le quote rinnovabili e addio caldaiette
probabile che questo chiarimento sulla modifica sostanziale del sistema di generazione venga proprio dalla volontà di mettere una toppa, circoscrivere gli obblighi sulle fonti rinnovabili e permettere di continuare a installare generatori a gas
Re: DM requisiti minimi - ristrutturazione impianto e modifiche sostanziali
Alcuni serramentisti stanno già richiedendo il montaggio di teste termostatiche in caso di montaggio di nuovi serramenti.
Non ho ancora guardato se questo obbligo vige anche in caso di isolamento di strutture opache.
Qualcuno ha già notato qualcosa?
Non ho ancora guardato se questo obbligo vige anche in caso di isolamento di strutture opache.
Qualcuno ha già notato qualcosa?
Re: DM requisiti minimi - ristrutturazione impianto e modifiche sostanziali
è il paragrafo 5.2 punto 2 citato da Giotisigianlun ha scritto: ven giu 26, 2026 16:37 Alcuni serramentisti stanno già richiedendo il montaggio di teste termostatiche in caso di montaggio di nuovi serramenti.
Non ho ancora guardato se questo obbligo vige anche in caso di isolamento di strutture opache.
Qualcuno ha già notato qualcosa?
In caso di riqualificazione energetica dell’involucro edilizio, coibentazioni delle pareti o installazione
di nuove chiusure tecniche trasparenti, apribili e assimilabili, delimitanti il volume climatizzato verso
l’esterno, ovvero verso ambienti non dotati di impianto di climatizzazione, al rispetto dei requisiti di
cui alle lettere da a) a d), si aggiunge l’obbligo di installazione di valvole termostatiche, ovvero di altro
sistema di termoregolazione per singolo ambiente o singola unità immobiliare, assistita da
compensazione climatica del generatore, quest’ultima può essere omessa ove la tecnologia
impiantistica preveda sistemi di controllo equivalenti o di maggiore efficienza o qualora non sia
tecnicamente realizzabile.
regolazione singolo ambiente o singola u.i. con compensazione climatica
Re: DM requisiti minimi - ristrutturazione impianto e modifiche sostanziali
Per quanto ne so, 'se mi sbaglio mi corigerete', le valvole sono obbligatorie nei centralizzati, da anni.
Per cui, nei centralizzati, o ci sono, o i condomini sono in possesso di una relazione di non fattibilità.
Negli autonomi l'obbligo nascerebbe ora, e di traverso: non ce l'hai se metti mano agli impianti, ti sorge se tocchi l'involucro.
In realtà, praticamente tutti gli alloggi hanno un termostato, ma anche più d'uno; non è detto che abbiano la sonda climatica ne che la vecchia caldaia esistente possa essere asservita a detta sonda (e torniamo nel campo dell'impossibilità tecnica).
Ps. in bonus casa, il portale enea non chiede assolutamente nulla dell'impianto.
Per cui, nei centralizzati, o ci sono, o i condomini sono in possesso di una relazione di non fattibilità.
Negli autonomi l'obbligo nascerebbe ora, e di traverso: non ce l'hai se metti mano agli impianti, ti sorge se tocchi l'involucro.
In realtà, praticamente tutti gli alloggi hanno un termostato, ma anche più d'uno; non è detto che abbiano la sonda climatica ne che la vecchia caldaia esistente possa essere asservita a detta sonda (e torniamo nel campo dell'impossibilità tecnica).
Ps. in bonus casa, il portale enea non chiede assolutamente nulla dell'impianto.
Re: DM requisiti minimi - ristrutturazione impianto e modifiche sostanziali
esatto secondo me nel 99% dei casi le VT o quanto meno un termostato ambiente ci sarà
ad essere rigorosi in molti casi potrebbe non esserci la compensazione climatica perchè anche se obbligatoria su impianti piccoli spesso non veniva messa la sonda
e poi ci si può domandare chi controllerà cosa in tutti quegli interventi di sostituzione serramenti eseguiti in edilizia libera..
ad essere rigorosi in molti casi potrebbe non esserci la compensazione climatica perchè anche se obbligatoria su impianti piccoli spesso non veniva messa la sonda
e poi ci si può domandare chi controllerà cosa in tutti quegli interventi di sostituzione serramenti eseguiti in edilizia libera..
Re: DM requisiti minimi - ristrutturazione impianto e modifiche sostanziali
sbagliHUGO ha scritto: gio giu 25, 2026 04:05Niente.gianlun ha scritto: mer giu 24, 2026 21:55 Se prima eliminavi totalmente caldaia radiatori e tubi e installavi nuova caldaia nuovi radiatori e nuovi tubi per te prima non era ristrutturazione?
E che cosa era?
Perché non il sistema di generazione rimane uguale dal punto di vista tecnico, chiamiamola manutenzione straordinaria (sebbene su queste definizioni ci sarebbe da perdere la testa). Tant'è che la precisazione secondo cui caldaia a condensazione che sostituisce una caldaia standard non costituisce modifica del sistema di generazione mi pare circolasse da qualche anno.
Re: DM requisiti minimi - ristrutturazione impianto e modifiche sostanziali
In emilia romagna forse ci salviamo, perchè non hanno cambiato il comma e dovrebbe essere valido solo per i centralizzati :
. Per gli edifici dotati di impianto termico non a servizio di singola unità immobiliare residenziale o assimilata, in caso di riqualificazione energetica dell’involucro edilizio, coibentazioni delle pareti o l’installazione di nuove chiusure tecniche trasparenti, apribili e assimilabili, delimitanti il volume climatizzato verso l’esterno, ovvero verso ambienti non dotati di impianto di climatizzazione, al rispetto dei requisiti di cui ai punti D.1.1, D.1.2, D.1.3, D.1.4 si aggiunge l’obbligo di installazione di valvole termostatiche, ovvero di altro sistema di termoregolazione per singolo ambiente o singola unità immobiliare, assistita da compensazione climatica del generatore, quest’ultima può essere omessa ove la tecnologia impiantistica preveda sistemi di controllo equivalenti o di maggiore efficienza o qualora non sia tecnicamente realizzabile.
. Per gli edifici dotati di impianto termico non a servizio di singola unità immobiliare residenziale o assimilata, in caso di riqualificazione energetica dell’involucro edilizio, coibentazioni delle pareti o l’installazione di nuove chiusure tecniche trasparenti, apribili e assimilabili, delimitanti il volume climatizzato verso l’esterno, ovvero verso ambienti non dotati di impianto di climatizzazione, al rispetto dei requisiti di cui ai punti D.1.1, D.1.2, D.1.3, D.1.4 si aggiunge l’obbligo di installazione di valvole termostatiche, ovvero di altro sistema di termoregolazione per singolo ambiente o singola unità immobiliare, assistita da compensazione climatica del generatore, quest’ultima può essere omessa ove la tecnologia impiantistica preveda sistemi di controllo equivalenti o di maggiore efficienza o qualora non sia tecnicamente realizzabile.
Re: DM requisiti minimi - ristrutturazione impianto e modifiche sostanziali
Regione Lombardia identico, parola per parola, 'NON' compreso.
A sto punto mi sorge il dubbio sia un errore di stompa del nazionale.
A sto punto mi sorge il dubbio sia un errore di stompa del nazionale.
Re: DM requisiti minimi - ristrutturazione impianto e modifiche sostanziali
Non si può però diventare dei tenenti colombo per leggere le leggi e cercare l’arma del delitto.
Mai una volta che scrivano leggi senza se e senza ma
Mai una volta che scrivano leggi senza se e senza ma