Validità normativa termine "ignifugo"

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ChriRN
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Validità normativa termine "ignifugo"

Messaggio da ChriRN »

Buongiorno a tutti, vorrei chiedere una conferma su quello che ritengo essere un'imprecisione in un disciplinare di incarico per la fornitura di arredi per asilo soggetto. Chiaramente parliamo di reazione al fuoco e nelle singole voci ci sono i riferimenti corretti, ma nella parte introduttiva del disciplinare ci sono indicazioni generali, tra cui:

Tutti gli arredi dovranno rispettare le seguenti specifiche:
- ...
- Superfici facilmente igienizzabili, atossiche, ignifughe;
- ....


Secondo me è un'imprecisione in quanto a livello normativo non è contemplata la definizione di superficie ignifuga. Si può parlare di superficie incombustibili (sia in classe italiana che europea), che comunque non sarebbe mai applicabile per mobili in legno per quanto trattati. L'unico ambito in cui ho trovato un riferimento normativo è la vernice ignifuga per superfici in legno ( UNI 9796 - D.M. 6-03-1992) , ma non credo si possa ipotizzare la richiesta del trattamento di tutte le superfici in quanto le prove sugli arredi (imbottiti e non) devono essere effettuate in base a prove specifiche definite da altre norme (UNI 9177 - UNI 9175). Poi appunto il termine ignifugo è riferito alla vernice, non alla superficie.
Nel complesso io credo che questo sia un refuso derivante da una errata definizione, magari estratta da una scheda commerciale, ma che può portare ad errori in fase di DL. Cosa ne pensate?
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weareblind
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Re: Validità normativa termine "ignifugo"

Messaggio da weareblind »

Ignifugo per me è reazione 1 all'italiana e i suoi paralleli europei.
ChriRN
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Re: Validità normativa termine "ignifugo"

Messaggio da ChriRN »

weareblind ha scritto: lun apr 27, 2026 17:52 Ignifugo per me è reazione 1 all'italiana e i suoi paralleli europei.
Grazie per la risposta. Ti risulta esistano normative o circolari che indicano questo? io al momento non ne ho trovate. Più che altro perché avere tutti i mobili di un'attività in classe 1 è impegnativo e la richiesta mi sembra comunque formulata male.
Tom Bishop
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Re: Validità normativa termine "ignifugo"

Messaggio da Tom Bishop »

Non esiste una definizione di ignifugo. Tutta la legislazione, al riguardo, si riferisce alla reazione al fuoco. Il termine ignifugo è molto generico e non individua una prestazione precisa. Quanto ignifugo? Completamente (A1)?, quasi completamente (A2)?, parzialmente (B)? È evidente che il capitolato è stato scritto con leggerezza, ma concentrandosi sulla volontà dello scrivente si può dire che gli arredi, trovandosi all'interno di una scuola, devono essere adatti all'ambiente in cui vengono posti. Quindi il termine generico ignifugo riportato individua una prestazione minima legata al luogo di installazione laddove la norma indica una prestazione definita e univoca.
Tom Bishop
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