Validità normativa termine "ignifugo"

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ChriRN
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Iscritto il: gio gen 05, 2023 11:32

Validità normativa termine "ignifugo"

Messaggio da ChriRN »

Buongiorno a tutti, vorrei chiedere una conferma su quello che ritengo essere un'imprecisione in un disciplinare di incarico per la fornitura di arredi per asilo soggetto. Chiaramente parliamo di reazione al fuoco e nelle singole voci ci sono i riferimenti corretti, ma nella parte introduttiva del disciplinare ci sono indicazioni generali, tra cui:

Tutti gli arredi dovranno rispettare le seguenti specifiche:
- ...
- Superfici facilmente igienizzabili, atossiche, ignifughe;
- ....


Secondo me è un'imprecisione in quanto a livello normativo non è contemplata la definizione di superficie ignifuga. Si può parlare di superficie incombustibili (sia in classe italiana che europea), che comunque non sarebbe mai applicabile per mobili in legno per quanto trattati. L'unico ambito in cui ho trovato un riferimento normativo è la vernice ignifuga per superfici in legno ( UNI 9796 - D.M. 6-03-1992) , ma non credo si possa ipotizzare la richiesta del trattamento di tutte le superfici in quanto le prove sugli arredi (imbottiti e non) devono essere effettuate in base a prove specifiche definite da altre norme (UNI 9177 - UNI 9175). Poi appunto il termine ignifugo è riferito alla vernice, non alla superficie.
Nel complesso io credo che questo sia un refuso derivante da una errata definizione, magari estratta da una scheda commerciale, ma che può portare ad errori in fase di DL. Cosa ne pensate?
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