deposito oli minerali

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christian619
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deposito oli minerali

Messaggio da christian619 »

Ho un cliente che ha una serie di serbatoi di oli minerale (un 100 mc in tutto);
gli è stato chiesto di dimostrare che non sia soggetto a SEVESO;
di SEVESO ho qualche nozione ma poche.... c'è qualche dispensa o sw che mi può aiutare a capire se rientro o meno
(ho visto che occorre guardare le soglie della parte 1 e 2, fare la regola delle sommatorie...)
Gmeister
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Re: deposito oli minerali

Messaggio da Gmeister »

Se non sei esperto di Seveso è bene che consigli al tuo cliente di sentire uno esperto e pagare una consulenza.
stfire
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Re: deposito oli minerali

Messaggio da stfire »

christian619 ha scritto: lun feb 23, 2026 15:52 Ho un cliente che ha una serie di serbatoi di oli minerale (un 100 mc in tutto);
gli è stato chiesto di dimostrare che non sia soggetto a SEVESO;
il tuo è un caso semplice e, a mio avviso, potresti gestirlo da solo.
non rientri certamente in Seveso con 100 mc di olio minerale (limiti ben più alti).
vedi il D.Lgs. 105/2015 e s.m.i. in Allegato 1 Parte 1 e Parte 2.
i limiti di soglia inferiore alla colonna 2 e soglia superiore alla colonna 3.
christian619
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Re: deposito oli minerali

Messaggio da christian619 »

stfire ha scritto: lun feb 23, 2026 16:04
christian619 ha scritto: lun feb 23, 2026 15:52 Ho un cliente che ha una serie di serbatoi di oli minerale (un 100 mc in tutto);
gli è stato chiesto di dimostrare che non sia soggetto a SEVESO;
il tuo è un caso semplice e, a mio avviso, potresti gestirlo da solo.
non rientri certamente in Seveso con 100 mc di olio minerale (limiti ben più alti).
vedi il D.Lgs. 105/2015 e s.m.i. in Allegato 1 Parte 1 e Parte 2.
i limiti di soglia inferiore alla colonna 2 e soglia superiore alla colonna 3.
Si di sicuro non mi butto a fare pratiche SEVESO così di punto in bianco.... effettivamente questo mi sembrava un caso
facile ma alla fine non lo avendolo mai fatto nemmeno questo è così facile...


Al momento ho ragionato così:
- l'olio minerale è un infiammabile di categoria 3 quindi rientra nell'allegato 1 parte 1 nella categoria P5c; le soglie inferiori sono 5000 tonnellate, io ne ho 100.000 litri x 0,85 kg/l = 85 tonnellate quindi sono fuori
- poi per la parte 2 finisco nel punto 34 e anche li sono sotto soglia (2500 tonnellate)

Anche applicando la regola delle sommatorie sono ben distante da arrivare a 1...

L'allegato 1 dice però di riapplicare le regole delle sommatorie per valutare i pericoli salute, fisici e ambiente...

io per l'olio minerale valuterei solo i rischi fisici... devo valutare anche gli altri 2? come faccio?
stfire
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Re: deposito oli minerali

Messaggio da stfire »

christian619 ha scritto: lun feb 23, 2026 16:26 - l'olio minerale è un infiammabile di categoria 3
il tuo olio è un H226 da scheda di sicurezza ?
christian619
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Re: deposito oli minerali

Messaggio da christian619 »

stfire ha scritto: lun feb 23, 2026 18:28
christian619 ha scritto: lun feb 23, 2026 16:26 - l'olio minerale è un infiammabile di categoria 3
il tuo olio è un H226 da scheda di sicurezza ?
si esattamente
stfire
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Re: deposito oli minerali

Messaggio da stfire »

verifica la presenza di altre frasi di rischio (ambiente / salute) sulla tua SdS e torni in tabelle All.1 a verificare
comunque per mia esperienza, con 100 mc di olio minerale, non sei in Seveso
esseesse
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Re: deposito oli minerali

Messaggio da esseesse »

Io mi occupo di Seveso e i ragionamenti fatti per gli infiammabili (P5c) sono corretti. Userei in ogni caso i P5c della parte 1 e non i limiti specifici della parte 2 (punto 34) perchè quelli sono riferiti a olii combustibili.
Attenzione solo che gli olii non siano pericolosi per l'ambiente (H400 H410 H411): in questo caso la soglia per gli E1 è 100 ton, quindi non è così elevata.
Per la tossicità non penso proprio che gli olii abbiano una tossicità tale da ricadere in Seveso (ci ricadono solo i letali se inalati/ingeriti/a contatto alcune tossicità specifiche).
Postilla finale: l'assoggettabilità si fa su TUTTO LO STABILIMENTO: quindi non è che se la pratica antincendio in questione riguarda questi serbatoi l'assoggettabilità la si valuta solo su di essi. Vanno valutate tutte le sostanze e miscele presenti, nella quantità massima prevista o prevedibile, includendo anche i rifiuti.
In ogni caso concordo con Gmeister, la verifica di assoggettabilità al D.Lgs. 105/2015 è un documento importante che è meglio che predisponga un tecnico esperto, anche perchè poi magari il tuo cliente la usa anche in altri ambiti (es. AIA/AUA) dove potrebbe trovare funzionari ARPA preparati che potrebbero fare le pulci a conti e classificazioni..
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