Buongiorno,
confrontandomi con dei colleghi siamo un po' indecisi sul da farsi per un intervento di ristrutturazione di una villa.
Oggi è un'unica unità immobiliare con un suo generatore di calore. a seguito dell'intervento si prevede il frazionamento in 3 unità immobiliari, due rimarranno collegate all'impianto esistente come fosse un centralizzato ed invece l'altra unità immobiliare sarà oggetto di un ampliamento di 8 m2 circa ed installazione di split dual per il riscaldamento/raffrescamento. l'acs con scaldacaqua elettrico.
a seguito di questi interventi è da redigere legge 10 ai sensi del dlgs 192/2005? a mio avviso no in quanto:
- ampliamento inferiore al 15%
- nuova pompa di calore con kw inferiori a 15 solo per una unità immobiliare;
grazie
Redazione Legge 10/91 ampliamento e frazionamento
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GianniStarc
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Re: Redazione Legge 10/91 ampliamento e frazionamento
Dove leggi, nei decreti, che la prima tipologia di intervento non è soggetta a relazione?GianniStarc ha scritto: mar dic 02, 2025 13:02 a seguito di questi interventi è da redigere legge 10 ai sensi del dlgs 192/2005? a mio avviso no in quanto:
- ampliamento inferiore al 15%
- nuova pompa di calore con kw inferiori a 15 solo per una unità immobiliare;
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GianniStarc
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Re: Redazione Legge 10/91 ampliamento e frazionamento
dm requisiti minimi, allegato 1 , parte 1.3:
b) l’ampliamento di edifici esistenti, ovvero i nuovi volumi edilizi con destinazione d’uso di cui al punto 1.2, sempre che la nuova porzione abbia un volume lordo climatizzato superiore al 15% di quello esistente o comunque superiore a 500 m3.
L’ampliamento può essere connesso funzionalmente al volume pre-esistente o costituire, a sua volta, una nuova unità immobiliare (definita come “parte progettata per essere utilizzata separatamente” dall’allegato A del decreto legislativo 192/2005). In questi casi, la verifica del rispetto dei
requisiti deve essere condotta solo sulla nuova porzione di edificio. Nel caso in cui l’ampliamento sia servito mediante l’estensione di sistemi tecnici pre-esistenti (a titolo di esempio non esaustivo l’estensione della rete di distribuzione e nuova installazione di terminali di erogazione) il calcolo della prestazione energetica è svolto in riferimento ai dati tecnici degli impianti comuni risultanti.
avevo dimenticato di segnalare anche il dm requisiti minimi
b) l’ampliamento di edifici esistenti, ovvero i nuovi volumi edilizi con destinazione d’uso di cui al punto 1.2, sempre che la nuova porzione abbia un volume lordo climatizzato superiore al 15% di quello esistente o comunque superiore a 500 m3.
L’ampliamento può essere connesso funzionalmente al volume pre-esistente o costituire, a sua volta, una nuova unità immobiliare (definita come “parte progettata per essere utilizzata separatamente” dall’allegato A del decreto legislativo 192/2005). In questi casi, la verifica del rispetto dei
requisiti deve essere condotta solo sulla nuova porzione di edificio. Nel caso in cui l’ampliamento sia servito mediante l’estensione di sistemi tecnici pre-esistenti (a titolo di esempio non esaustivo l’estensione della rete di distribuzione e nuova installazione di terminali di erogazione) il calcolo della prestazione energetica è svolto in riferimento ai dati tecnici degli impianti comuni risultanti.
avevo dimenticato di segnalare anche il dm requisiti minimi
Re: Redazione Legge 10/91 ampliamento e frazionamento
Hai citato il passaggio del DM dove si parla di interventi di nuova costruzione o assimilati. L'ampliamento aldisotto di quei parametri ricade in altre tipologie, non significa che non debba essere redatta la relazione (le cui esclusioni sono nell'apposito paragrafo che tratta della relazione).
Ma tu e i colleghi con cui ti sei confrontato siete dei termotecnici o altro tipo di professionisti che indagate sull'argomento?
Ma tu e i colleghi con cui ti sei confrontato siete dei termotecnici o altro tipo di professionisti che indagate sull'argomento?
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GianniStarc
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Re: Redazione Legge 10/91 ampliamento e frazionamento
Esatto. nell'allegato 1 negli interventi di Nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, ampliamento e sopra elevazione, pertanto gli ampliamenti inferiori del 15% non rientrano in questo ambito di applicazione. per definire l'ambito di intervento, e le relative verifiche, credo sia indispensabile inquadrare l'ambito di applicazione.mat ha scritto: mar dic 02, 2025 15:57 Hai citato il passaggio del DM dove si parla di interventi di nuova costruzione o assimilati. L'ampliamento aldisotto di quei parametri ricade in altre tipologie, non significa che non debba essere redatta la relazione (le cui esclusioni sono nell'apposito paragrafo che tratta della relazione).
Ma tu e i colleghi con cui ti sei confrontato siete dei termotecnici o altro tipo di professionisti che indagate sull'argomento?
a volte non capisco perchè non si può dare una risposta, seppur articolata, ad un quesito invece di fare domande che non sono connesse alla risoluzione del problema e del confronto.
art. 8 c.1 dlgs 192/08. tali adempimenti, compresa la relazione, non sono dovuti in caso di installazione di pompa di calore avente potenza termica non superiore a 15 kW e di mera sostituzione del generatore di calore dell'impianto di climatizzazione avente potenza inferiore alla soglia prevista dall'articolo 5, comma 2, lettera g), del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37.
1-bis. In attuazione dell'articolo 6, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2010/31/UE, in caso di edifici di nuova costruzione, e dell'articolo 7, in caso di edifici soggetti a ristrutturazione importante, nell'ambito della relazione di cui al comma 1 è prevista una valutazione, da effettuarsi in fase di progettazione, della fattibilità tecnica, ambientale ed economica per l'inserimento di sistemi alternativi ad alta efficienza, tra i quali sistemi di fornitura di energia rinnovabile, cogenerazione, teleriscaldamento e teleraffrescamento, pompe di calore e sistemi di monitoraggio e controllo attivo dei consumi.
e si, mi sono confrontato con termotecnici ed ho ricevuto risposte differenti.
Re: Redazione Legge 10/91 ampliamento e frazionamento
Beh non sei stato molto fortunato allora perché stiamo parlando di conoscenze base della normativa EPBD che nell'attuale formulazione risale al 2016, quindi non proprio l'altro ieri. Da dei termotecnici di mestiere non mi aspetto grossi dubbi, tantomeno sull'obbligo di relazione.GianniStarc ha scritto: dom dic 07, 2025 12:12 e si, mi sono confrontato con termotecnici ed ho ricevuto risposte differenti.
Perché a volte fare domande aiuta a capire meglio il contesto e rispondere più efficacemente, per quanto tu non pensi che siano connesse... Se la tua idea di confronto è rispondere piccato pretendendo una risposta esaustiva ti lascio in altre mani (hai provato chat gpt?), salutiGianniStarc ha scritto: dom dic 07, 2025 12:12a volte non capisco perchè non si può dare una risposta, seppur articolata, ad un quesito invece di fare domande che non sono connesse alla risoluzione del problema e del confronto.